Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10137 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2021 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 9 Dicembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente COGNOME NOME NOME NOME proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 9.12.2013 al 24.3.2015, dapprima in custodia in carcere e, a partire dal 10.6.2014 agli arresti domiciliari, con riferimento al reato di estorsione aggravata in concorso con la finalità maficsa, fatti successivamente riqualificati dal Tribunale di Napoli in concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni per cui seguiva il proscioglimento per omessa proposizione della querela.
La Corte di Appello di Napoli evidenziava la ricorrenza della condizione ostativa alla riparazione costituita dal fatto che il COGNOME con il proprio comportamento imprudente aveva concorso all’adozione della misura cautelare in quanto aveva cooperato con il titolare del credito ad escutere la debitrice, che doveva versare il corrispettivo di una fornitura di generi alimentari, con modalità minacciose e gravemente intimidatorie che pure, sulla base della giurisprudenza di legittimità, poteva essere qualificata come attività estorsiva. Si trattava di condotte non escluse dal giudice dell’assoluzione, che aveva riconosciuto la efficacia dell’attività del COGNOME nella riscossione del credito, a fronte di attività intimidatoria del titolare del credito che aveva reso la debitrice particolarmente disponibile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del COGNOME i denunciando violazione di legge e vizio motivazionale nel riconoscimento della condizione ostativa della colpa grave, assumendo che la questione logico-giuridica che il giudice della riparazione avrebbe dovuto risolvere in via preliminare, a fronte di riqualificazione giuridica dei fatti contestati al COGNOME, è se era ravvisabile un profilo di colpa grave, evidenziandone il contenuto e se la stessa avesse avuto rilievo sinergico nell’adozione della misura cautelare. Assume che la ordinanza che ha rigettato la richiesta di riparazione non contiene alcuna analisi della condotta del COGNOME la quale, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa assunto nel corso delle indagini preliminari e in sede dibattimentale era risultata del tutto priva di pressioni e minacce, ma meramente esecutiva tenuto conto che il ricorrente era un rappresentante di prodotti alimentari nell’interesse del titolare, che aveva già fornito alla
persona offesa prodotti di cui era rappresentante e che si era limitato a ricevere il denaro in presenza del creditore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrenza della causa ostativa della colpa grave appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori dalla corte di appello rispetto agli argomenti posti a presidio dell’esito assolutorio del giudizio da giustificare l’annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale .
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, COGNOME, Rv.268238).
2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argonnentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. In primo luogo il giudice clistrettuale ha omesso di
valutare, alla stregua dei profili denunciati dal ricorrente, se la richiesta indennitaria sia stata avanzata soltanto per profili di ingiustizia sostanziale, ovvero anche in relazione a profili di ingiustizia formale, atteso che i giudici del merito, a fronte di titolo cautelare emesso per il reato di estorsione, aggravata anche dalla finalità mafiosa, hanno prosciolto il COGNOME dal reato ascritto, riqualificati i fatti come concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per mancanza di querela; invero per il reato così riqualificato non ricorrono le condizioni di applicabilità della misura -,-coercitiva personale di cui agli artk273 e 280 cod.proc.pen., di talchè la cautela sofferta, nella specie, non risulta assistita da alcun titolo cautelare, né in relazione al reato riqualificato è stata applicata una pena detentiva, seppure condizionalmente sospesa tale da essere computata ai sensi dell’art.314 comma 4,cod.proc.pen.
3.1 Invero è stato affermato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione sussiste il diritto alla riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione sia collegata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell’incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione della misura cautelare (sez.4, 2/12/2011, COGNOME, Rv.253319; 11/1/2010, COGNOME, Rv.247020).
3.2 Nondimeno anche in ipotesi di derubricazione della originaria contestazione, tale da incidere sul limite di pena edittale, rileva come condizione ostativa la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione e non può esplicarsi nel caso in cui l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (sez.U, 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247664; sez.4, 28/1/2014, COGNOME, Rv.258621; sez.4, n.13599 del 2/12/2011, COGNOME, Rv. 253319; n.26261 del 23/11/1016, RAGIONE_SOCIALE, Rv.270099; n.16175 del 22/4/2021, COGNOME, Rv.281038).
3.3 A fronte di tale esito del procedimento penale, che avrebbe comportato il diritto dell’imputato a ottenere, ai sensi dell’art.314 comma 2 cod,proc.pen. ; la riparazione formalmente ingiusta, che spetta appunto al prosciolto per qualsiasi causa (e anche al condanNOME) “quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le
condizioni di applicabilità previste dagli art.273 e 280 cod.proc.pen.” il giudice distrettuale non ha tratto alcuna conseguenza sugli aspetti di ingiustizia formale della detenzione, incorrendo pertanto in una assenza di valutazione sui termini in cui avrebbe potuto assumere rilevanza il contributo fornito dalla condotta del cautelato improntata a colpa (sul punto sez.4, n.24599 del 16/04/2009, FortuNOME Rv.244686; sez.U, 27.5.2010, COGNOME Rv.247663; sez.4, n.13599 del 2/12/2011, COGNOME, Rv. 253319) e cioè se nella fase di merito fossero emersi elementi nuovi, favorevoli al cautelato, che il giudice della cautela non aveva iwuto la possibilità di apprezzare.
Quanto poi al riconoscimento della colpa grave preclusiva al diritto alla riparazione, il giudice distrettuale valorizza un asserito comportamento intimidatorio del ricorrente nei confronti della persona offesa, ma non indica nessun elemento concreto, se non quello di una telefonata minacciosa fatta non dal COGNOME, ma dal titolare del diritto di credito che aveva fatto alla persona offesa una fornitura di generi alimentari e richiedeva il pagamento del corrispettivo, laddove il COGNOME si sarebbe limitato a recarsi presso jn negozio della commerciante per ril:irare la somma di denaro senza esercitare alcun tipo di pressione nei c:onfronti della stessa.
4.1 Invero il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e specifici, esaminando la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo l’adozione della cautela, da valutarsi in concreto e con valutazione ex ante e non deve trattarsi di circ:ostanze escluse, neutralizzate o ritenute inesistenti dalla pronuncia assolutoria.
4.1 Ne consegue pertanto che era onere del giudice distrettuale fornire adeguata giustificazione del metro di valutazione con il quale ha riconosciuto una ipotesi di colpa grave in capo al COGNOME, attribuendo allo stesso l’addebito di avere utilizzato “minacce così gravi” nei confronti della persona offesa laddove, da un lato, le eventuali frasi intimidatorie sarebbero riconducibili al creditore, NOME COGNOME, né è dato sapere se tali minacce siano state condivise o, semplicemente, conosciute dal COGNOME mentre, dall’altro, il COGNOME si era recato presso il negozio della INDIRIZZO e rso n a offesa non già quale minaccioso emissario dello COGNOME, ma nella riconosciuta veste di rappresentante commerciale di questi. in relazione al tipo di prodotti acquistati dalla persona offesa COGNOME, che si sarebbe limitato a ricevere il corrispettivo della fornitura .
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, ceri rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 2 Febbraio 2023
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