Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 325 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cercola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 23 marzo 2017 (data in cui fu tratto in arresto) al giorno 19 luglio 2021, data in cui fu assolto dall’addebito con sentenza emessa dalla stessa Corte di appello (irrev. 15 maggio 2022).
La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rispettivamente, capi A, U e V ordinanza di custodia cautelare).
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., poiché il COGNOME aveva intrattenuto rapporti con NOME COGNOME, soggetto inserito nel traffico RAGIONE_SOCIALEe sostanze stupefacenti, al quale il primo si era proposto per l’acquisto di una parte RAGIONE_SOCIALEa droga che avrebbe dovuto giungere al porto di Livorno.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nell’affermare la colpa grave ostativa, poiché la condotta a tal fine valorizzata non è stata mai accertata nel corso del giudizio di merito.
Nel provvedimento impugnato i giudici, invece di accertare la sussistenza o meno del dolo- RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, hanno piuttosto giustificato le scelte fatte dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, senza considerare che non risultano provati né i rapporti tra il ricorrente e NOME COGNOME, né il suo proporsi come acquirente RAGIONE_SOCIALEa droga.
D’altra parte, quanto emerso dall’unica intercettazione non poteva neppure legittimare l’adozione del provvedimento restrittivo, poiché a quel tempo neppure il COGNOME era in possesso RAGIONE_SOCIALEo stupefacente; in questa prospettiva, quella conversazione poteva riguardare altri affari’ non necessariamente illeciti.
Neppure può parlarsi, si osserva, di frequentazioni ambigue, essendo emerso un unico contatto come tale oggettivamente inidoneo ad essere interpretato come un indizio di complicità.
Infine, si sottolinea il contrasto tra l’art. 314 cod. proc. pen. e l’art. 5 C.e.d.u.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione (poiché mancante o comunque contraddittoria e illogica): la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha infatti valutato la concreta incidenza del comportamento del COGNOME rispetto all’adozione del provvedimento cautelare.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno l’autorità giudiziaria – anche in relazione concausale – quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, COGNOME, non mass. sul punto).
2.1. Ciò posto, il primo motivo è nel complesso infondato.
2.1.1. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, per giunta con argomenti versati in fatto (p. 6), la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha affermato che il ricorrente diede un contributo apprezzabile all’attività delittuosa, ma piuttosto che con il suo comportamento contribuì a creare l’apparenza di tale contributo.
Il motivo assume poi una connotazione meramente assertiva nella parte in cui nega l’intervenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta attribuita dalla Corte di appello al COGNOME‘COGNOME (pp. 6 e 10): la condotta ostativa, ovvero l’essersi proposto come acquirente di una partita di droga gestita da una associazione finalizzata al narcotraffico, è stata correttamente ricostruita sulla scorta dei fatti accertati nella sentenza di assoluzione, di cui pure si riportano i passaggi salienti.
In tal modo, l’ordinanza impugnata fa buon governo di consolidati insegnamenti di legittimità.
Costituisce infatti ius receptum il principio per cui il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio
penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio.
L’autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
2.1.2. Pecca del necessario confronto anche il rilievo per cui le frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento non potevano essere interpretate come indizi di complicità (pp. 10 – 12 ricorso), poiché il tema è estraneo alla trama motivazionale del provvedimento impugnato.
2.1.3. Nella parte in cui, invece, il ricorrente oppone una diversa lettura dei dialoghi (p. 10 ricorso, ove si sostiene che la conversazione era relativa ad un affare lecito), il motivo non si confronta con il principio secondo il quale il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio.
Sindacato che non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito.
Resta pertanto nelle esclusive attribuzioni del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’esistenza del dolo (Sez. 4, n. 31199 del 28/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 2200 del 12/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, NOME COGNOME, Rv. 253325 – 01).
D’altra parte, la circostanza che il giudizio si svolga dinanzi alla Corte d’appello in un unico grado di merito non comporta che in sede di legittimità possano essere fatti valere motivi di ricorso diversi da quelli enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, poiché una diversa
estensione del giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 – 01).
2.1.4. Quanto alla circostanza per cui al momento RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata il COGNOME ancora non era venuto in possesso RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, va osservato che è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. U, COGNOME, cit.).
2.1.5. Non giova al ricorrente neppure il generico riferimento alla insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (p. 10 ricorso): ciò sia perché la richiesta è stata qualificata come proposta ai sensi del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., sia perché l’illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito, non potendo tale accertamento provenire dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01; Sez. 4, n. 37465 del 02/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275022 – 01).
Decisione che non può consistere, sic et simpliciter, nell’intervenuto proscioglimento in esito al giudizio abbreviato, celebrato in forza RAGIONE_SOCIALEa medesima piattaforma probatoria, ma con l’applicazione di una diversa regola di giudizio.
2.1.6. Deve infine escludersi che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – nella parte in cui, come visto, limita l’accesso all’equa riparazione sia in contrasto con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, per come affermato in ricorso (p. 12): quest’ultima norma impone infatti il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 22837 del 06/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 11536 del 02/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, COGNOME, Rv. 280929 – 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 245311 – 01).
2.2. Quanto al secondo motivo, il ricorso difetta RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità nella parte in cui lamenta la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa relazione sinergica tra il comportamento ostativo e l’adozione del provvedimento cautelare.
Va innanzitutto ribadito che difetta RAGIONE_SOCIALEa specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente – p. 12
ricorso – i tre vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 2, n. 1782 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 10005 del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541 01).
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l’onere – sanzionato a pena di aspecificità – di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME, in motivazione).
Né può rientrare fra i compiti del giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità la selezione del possibile vizio solo genericamente denunciato, attraverso l’indifferenziato richiamo a quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., pena la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso, inoltre, nella parte in cui lamenta l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia sinergica RAGIONE_SOCIALEa frequentazione del COGNOME con il COGNOME (consistita in un unico incontro), non si confronta con il percorso argonnentativo del provvedimento impugnato.
La Corte distrettuale ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili, che la condotta del COGNOME aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto sinergico, la detenzione ingiustamente sofferta.
Osserva sul punto il Collegio che la condotta colposa, ricostruita in ragione degli esiti del giudizio di merito, è stata quindi valutata anche nella sua rilevanza causale, con motivazione di certo non manifestamente illogica: i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, hanno evidenziato non tanto i rapporti del COGNOME con il COGNOME, quanto piuttosto la proposta del primo di acquistare una quota RAGIONE_SOCIALEa partita di stupefacente in arrivo al porto di Livorno.
Trattandosi .di episodio di rilievo · associativo, gestito da un soggetto stabilmente dedito a tali traffici (p. 3 ordinanza), il comportamento del COGNOME ha rafforzato il convincimento circa il carattere illecito RAGIONE_SOCIALEe condotte in essere, contribuendo a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen.
3.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, COGNOME non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264 – 01; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2025