Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16122 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE contro: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.11.2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, il quale è stato ristretto in regime di arresti domiciliari dal 25.11.2016 al 15.12.2017 in relazione al reato di cui all’art. 12 quinquies RAGIONE_SOCIALEa I. n. 306 del 1992, aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991, per avere contribuito ad una complessa operazione economica di fittizia intestazione di una società commerciale (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) effettivamente riconducibile a COGNOME NOME, capo RAGIONE_SOCIALEa cosca ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Laureana di Borrello (Rc), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
Questa Corte di legittimità dopo un primo annullamento con rinvio di detta misura per difetto di esigenze cautelari, in data 15.12.2017 annullava nuovamente l’ordinanza cautelare.
Quanto al merito, il Tribunale di Palmi con sentenza in data 23.10.2020, divenuta irrevocabile il 19.3.2021, assolveva il COGNOME dal reato, a lui contestato perché il fatto non costituisce reato.
1.1. La Corte di merito, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha ritenuto l’insussistenza di ogni profilo di dolo o di colpa grave addebitabile all’istante ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, atteso che i dati costituenti l’accusa nei suoi confronti erano stati totalmente sviliti dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione. Ha liquidato, quindi, al richiedente la somma complessiva di 43.395,35 euro, calcolata secondo il metodo aritmetico, ulteriormente aumentata del 10% per danno all’immagine, del 10% per l’incensuratezza, del 20% per l’ulteriore danno connesso alla professione RAGIONE_SOCIALE‘istante documentato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, tramite l’Avvocatura erariale, affidandosi a due motivi.
Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la motivazione mancante e/o contraddittoria e la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.prec.pen. in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita.
Si assume che l’ordinanza impugnata esclude che l’istante abbia concorso a dare causa all’ingiusta detenzione con una motivazione che in realtà é solo apparente in quanto si limita a riprodurre lo schema argomentativo usato nella sentenza assolutoria non operando un autonomo accertamento sull’eventuale concorso
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RAGIONE_SOCIALE‘istante e contraddicendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invece risultano una serie di elementi che consentono di qualificare gravemente colpevole la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante ed in particolare le intercettazioni telefoniche da cui si evince che era stato COGNOME a procurare il denaro al COGNOME per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa società e che a questi era nota la fama criminale del primo.
Si assume che la Corte di merito si é limitata a ribadire le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione senza effettuare le dovute valutazioni in ordine all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta di costituzione di una società, in realtà riconducibile a noti criminali.
Con il secondo motivo, in via subordinata, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. deduce la mancanza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen. nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Si censura la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, atteso che il criterio aritmetico che pone a base la somma massima posta a disposizione dall’art. 315, comma 2, cod.proc.pen. consente il pieno ristoro di tutti i danni ipotizzabili, ivi inclu quello da incensuratezza o all’immagine.
Quindi non ha spiegato per quale ragione abbia aumentato l’indennizzo senza considerare tra l’altro che le relative voci di danno posso essere remunerate dalla liquidazione calcolata secondo il metodo aritmetico.
Inoltre la Corte di merito non ha neanche spiegato se avesse escluso anche una colpa lieve RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione é principio consolidato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni dissimili, pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametr di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a
cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbi concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti.
A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, COGNOME).
E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «… non potendo l’ordinamento, nel momento in cui fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola solidaristica, … obliterare il principio autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, RAGIONE_SOCIALEa regola che trova esplicitazione negli arti 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo … non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento
RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto al riparazione … quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso …».
Venendo al caso in esame, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha accolto l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo l’insussistenza di alcun profilo di dolo o colpa grave addebitabile al COGNOME, sul rilievo che ogni profilo RAGIONE_SOCIALEa condotta del medesimo era stato esamiNOME dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione sicché i dati costituenti l’accusa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso “sono risultati sviliti e non residu alcun aspetto valutabile a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante, idoneo ad essere ritenuto in tutto o in parte collegabile all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura”.
In tal modo tuttavia la Corte d’appello ha erroneamente trasposto nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. lo schema argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, senza quindi distinguere il diverso piano ed i differenti elementi su cui i rispettiv giudizi si fondano, non tenendo conto degli elementi posti a base del titolo cautelare e che non risultano essere stati esclusi o dichiarati inutilizzabili ne giudizio di merito.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve, infatti, svolgere un’autonoma valutazione volta a stabilire non tanto se la condotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale, quanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell’indurre l’autorità giudiziaria, nella fase cautelare, ritenere sussistente la gravità indiziaria a suo carico.
Il diritto alla riparazione non può essere riconosciuto sul mero presupposto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale abbia ritenuto non provato il dolo del delitto che ha dato causa alla misura cautelare; tanto in quanto il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve svolgere una diversa valutazione, imperniata sull’apparente fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e sul contributo eventualmente fornito a tale apparenza dal comportamento doloso o macroscopicamente imprudente RAGIONE_SOCIALE‘accusato, tale da indurre in errore l’autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nel reato.
Nella specie il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha valutato la condotta tenuta dal COGNOME, legale di fiducia di COGNOME NOME, come peraltro ricostruita nella stessa ordinanza impugnata, in relazione alla vicenda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, né tantomeno la sua efficacia in relazione all’applicazione ed al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
3.
L’ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla luce dei principi esposti, in accoglimento del primo motivo, ritenuto
l’assorbimento del secondo e rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe
spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 26.3.2025