Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 01/03/1970
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione dell’errore giudiziario proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla pena espiata a seguito di sentenza di condanna revocata in sede di revisione. In particolare, NOME COGNOME è stato condannato con sentenza n. 5394 del 2018 dalla Corte di appello di Firenze alla pena di anni due di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso con Tropea, Chiarenza, COGNOME e COGNOME. In data 8 luglio 2020 è stata data esecuzione all’ordine di carcerazione della pena detentiva. Con sentenza n. 322 del 10 febbraio 2022, irrevocabile il 29 marzo 2022, la Corte di appello di Genova ha accolto la richiesta di revisione, assolvendo NOME COGNOME dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e disponendo l’immediata liberazione dell’istante. Conseguentemente, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha sospeso l’esecuzione della pena il 10 febbraio 2022.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza con unico motivo per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione: Secondo la difesa, la Corte di appello ha seguito un iter argomentativo tendente ad avvalorare il percorso motivazionale della sentenza di condanna oggetto di revisione, desumendo il comportamento ostativo proprio dall’elemento sul quale si è basato l’errore giudiziario poi emendato. La valutazione della condotta ostativa è stata operata su dati congetturali non definitivamente comprovati nella loro ontologica esistenza né nel rapporto eziologico rispetto alla privazione della libertà. È omesso ogni doveroso confronto con la sentenza di revisione e si attribuiscono al richiedente comportamenti esclusi o ritenuti non provati dal giudice della cognizione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel giudizio di riparazione per errore giudiziario il giudice è tenuto a valutare, ove riconducibile a dolo o colpa grave dell’istante, se vi sia stato un comportamento del condannato, poi assolto con sentenza di revisione, che abbia causato l’errore dell’autorità giudiziaria; nell’identificare detto comportamento, il giudice è libero di valutare, eventualmente, anche il compendio istruttorio a disposizione del giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ma con il limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti che siano stati espressamente esclusi dalla sentenza di revisione. Ove ritenga di ravvisare la condotta ostativa sulla base delle emergenze istruttorie acquisite nel processo di ^ cognizione penale, il giudice della riparazione dell’errore giudiziario non potrà, dunque, esimersi dal raffrontare tali emergenze istruttorie con le ragioni della revisione.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha rigettato l’istanza di riparazione ritenendo che il Sansone abbia dato causa all’errore giudiziario in quanto: a) è stato definitivamente accertato che la rapina in danno di NOME COGNOME è effettivamente avvenuta alle 13 del 21 settembre 2012 nel Comune di Cecina; b) per tale rapina, l’imputato di reato connesso Tropea è stato condannato, avendo ammesso di aver svolto la funzione di «palo»; c) l’attendibilità del Tropea consente di ritenere anche certo che il COGNOME, guardia giurata in servizio presso la banca della quale la vittima era cliente, abbia fornito informazioni circa le abitudini della vittima, utili alla perpetrazione del reato.
La Corte ha ritenuto che le informazioni indebitamente fornite da COGNOME sulle abitudini della persona offesa a un soggetto che poi ne aveva riferito quantomeno a Tropea abbiano causato l’errore dell’autorità giudiziaria, risultando irrilevante l’assoluzione per non aver commesso il fatto di due degli autori materiali, ossia Chiarenza e Barbera, perché, in ogni caso, le informazioni che COGNOME aveva fornito a COGNOME hanno dato un diretto contributo causale alla rapina.
La su estesa motivazione ripropone quale causa ostativa la medesima condotta ascritta al COGNOME nella sentenza di condanna, negando il diritto alla riparazione sul presupposto che il COGNOME ha fornito agli autori materiali della rapina le informazioni utili a conoscere le abitudini della vittima, onde intercettarne il tragitto con l’incasso dalla tabaccheria verso la banca.
Il Collegio ritiene tale motivazione apparente in quanto è stato omesso ogni confronto con il passaggio, dirimente, della sentenza di revisione, allegata al ricorso, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che «tutto ciò che dice Tropea sull’attività informativa di COGNOME per la rapina a Fontanelli l’ha .appreso da Chiarenza, né è stato rinvenuto un ulteriore dato che possa collegare l’uso delle
informazioni sui movimenti del COGNOME direttamente a Tropea», estendendo a Sansone il medesimo ragionamento ed escludendo, dunque, la prova di un diretto passaggio di informazioni da Sansone a Tropea. Il giudizio di revisione, muovendo dall’assoluzione del COGNOME, che era colui al quale le informazioni sarebbero pervenute dal COGNOME per il tramite di COGNOME, ha conseguentemente ritenuto interrotto il collegamento causale tra la condotta ascritta al COGNOME e il reato, in difetto di prova di contatti diretti quest’ultimo e il Tropea.
Mancando il confronto con tale passaggio motivazionale della sentenza di revisione, l’ordinanza impugnata trascura che il giudice della revisione ha constatato la necessità di assolvere anche COGNOME e COGNOME, che erano considerati correi in quanto informatori del Chiarenza, in difetto di una diretta correlazione con il Tropea. Nel provvedimento impugnato, invece, il giudice della riparazione desume dall’attendibilità del Tropea un dato, il ruolo sinergico di informatore svolto dal COGNOME, che il giudice della revisione sembra aver escluso.
Conclusivamente, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore
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