Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 862 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 862 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto ex art. 595, terzo comma e 13 I. n. 47 del 1948, e di NOME COGNOME per il delitto ex art. 57 cod. pen., entrambi commessi in danno di NOME COGNOME, costituitosi parte civile, ha eliminato la pena detentiva loro applicata ed ha rideterminato nei confronti del solo COGNOME pena pecuniaria irrogata.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati e denunciano, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):
l’omessa risposta al motivo di gravame con il quale era stata eccepita l’eccessiva onerosità della sanzione stabilita a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 12 L n. 47 del 1948;
l’error iuris in cui sarebbe caduta la Corte di appello nel confermare la condanna di NOME COGNOME, quale direttore responsabile del quotidiano ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in solido con la redattrice del pezzo giornalistico, al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 I. n. 47 del 1948.
Con requisitoria in data 7 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di COGNOME NOME al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria e per il rigetto del ricorso nel resto.
Con memoria in data 23 novembre 2022, il difensore della parte civile ha rassegnato conclusioni, con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
E’ consolidato orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l’istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo
colposo della pubblicazione ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto l’irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l’accertamento (Sez. 5, n. 44117 del 10/10/2019, Rv. 277751; Sez. 5, n. 1188 del 26/10/2001, dep. 2002, Rv. 220814).
Ne viene che al ricorrente COGNOME NOME, chiamato a rispondere e riconosciuto responsabile del solo delitto ex art. 57 cod. pen., commesso nella qualità di direttore responsabile della testata giornalistica ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la sanzione pecuniaria riparatoria ex art. 12 I. n. 47 del 1948 è stata illegalmente applicata: tanto comporta, che previo annullamento sul punto della sentenza impugnata, la sanzione stessa deve in questa sede essere eliminata.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell’art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 cod. pen., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato. (Cass. civ., Sez. 3, n. 29640 del 12/12/2017, Rv. 646655; Sez. 3, n. 14761 del 26/06/2007, Rv. 597920; Sez. 3, n. 12299 del 10/06/2005, Rv. 582734).
Al lume di tale chiara indicazione direttiva, è di tutta evidenza come la Corte territoriale, motivando sull’entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile, non ha esaurito l’esame delle questioni che gli appellanti le avevano sottoposto con il gravame: nulla, invero, ha argomentato sullo specifico tema dell’onerosità della sanzione pecuniaria ex art. 12 I. n. 47 del 1948 applicata a NOME COGNOME in aggiunta alla provvisionale.
Donde, con riferimento alla posizione di quest’ultima, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione ex art. 12 I. n. 47 del 1948 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla sanzione di cui all’art. 12 1.47/48, sanzione che va eliminata. La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’entità della sanzione ex art. 12 I.
47/48 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla sanzione di cui all’art. 121.47/48, sanzione che elimina. Annulla medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’entità della sanzione ex art. 12 I. 47/48 con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese presente giudizio.
Così deciso il 2 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente