Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.COGNOME NOME NOME NOME MASSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; i -A. L’4-.’lA,C,/ 144 1 >< etra GLYPH 43U GLYPH lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH t
RITENUTO IN FATTO
La difesa di COGNOME NOME impugna l’ordinanza n. 20 del 2023 della Corte di appello di Genova in data 6.11.2023 1 con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione con riferimento alla custodia cautelare sofferta in regime di arresti domiciliari dal 24.4.2020 al 14.12.2020, in relazione all’imputazione di rapiné e di lesioni da cui COGNOME è stato assolto con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 31.5. 2021.
Il ricorrente osserva che l’ordinanza è errata nell’individuazione del termine entro il quale deve essere verificata la tempestività dell’istanza presentata dal COGNOME nonché per ciò che attiene alle modalità di deposito dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
In ordine al primo punto, atteso che il termine entro il quale può essere depositata l’istanza è di due anni dalla definitività della decisione di proscioglimento, il ricorso evidenzia che la determinazione del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria non appare corretti,L’ordinanza indica che il termine per impugnare quella decisione di proscioglimento sarebbe scaduto il giorno 14.10.2021 e pertanto il passaggio in giudicato di detta sentenza si sarebbe verificato in quest’ultima data e, di conseguenza, il dies ad quem di due anni per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è al 15.10.2023. Il ricorrente condivide tale calcolo ma osserva ch5 essendo il 15.10.2023 un giorno festivo il termine deve essere fissato il giorno non festivo successivo ossia il 16.10.2023. Essendo intervenuto effettivamente l’invio dell’istanza il giorno 16.10.2023 e quindi nel rispetto del termine di due anni indicati dalla legge, l’istanza non può essere considerata tardiva.
Sotto altro aspetto riguardante la modalità di deposito dell’atto avvenuto con invio postale contesta il ricorrente quanto statuito dalla Corte di appello di Genova laddove censura tale modalità di spedizione e/o di deposito affermando che l’art. 583 cod. proc. pen. è stato abrogato ad opera dell’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e conseguentemente tale forma di deposito non è più consentita in mancanza di una disciplina intertemporale. Ritiene il ricorrente, invece, che l’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. sia stata differita dall’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 fino al quindicesimo giorno successivo al regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31.12.2023. A parere della difesa, quindi, la presentazione dell’istanza al 16.10.2023 era ancora possibile nella forma dell’invio postale; pertanto, considerato che il giorno 15.10.2023 era domenica risulta la tempestività del deposito del ricorso, attesa la data di spedizione del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Invero, la Corte territoriale erroneamente ha rilevato che il termine per impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata il 31.5.2021 era scaduto il 14.10.2021 ejosse passata in givaicato ii 15.10.2021, con conseguente tardività della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, presentata dall’odierno ricorrente in data 16.10.2021 a mezzo del servizio postale.
Avuto riguardo alla scadenza dei termini processuali, si noti che nel caso sottoposto al Collegio la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Genova è datata 31.5.2021, è stata pronunciata in esito a giudizio abbreviato, in assenza dell’imputato rappresentato dal suo difensore di fiducia presente, ed è stata tempestivamente depositata il 30.07.2021. Di conseguenza, il termine di giorni 45 per proporre eventuale ricorso per Cassazione, pur considerando la sospensione feriale dei termini, scadeva il 14.10.2021, giorno non festivo. Quindi, ai sensi dell’art. 172, comma 3. cod. proc. pen., la determinazione del termine biennale per l’istanza per la riparazione per ingiusta detenzione, dalla irrevocabilità della sentenza intervenuta il 14.10.2021, è da individuare a decorrere dal 15.10.2021 fino alla data di domenica 15.10.2023.
Atteso che la sentenza di proscioglimento di COGNOME NOME è passata in giudicato il 15.10.2021, il dies ad quem per l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione cade il giorno 15.10.2023; essendo giorno domenicale è automaticamente posticipato al 16.10.2023, e quindi deve ritenersi non tardiva l’istanza presentata in quest’ultima data. Al riguardo, dagli atti del fascicolo, al quale questa Corte accede a motivo della natura del vizio denunciato, risultano [seguenti due dati fattuali: a) in data lunedì 16/10/2023 (e, quindi, proprio due anni dopo detto passaggio in giudicato) il ricorrente ha spedito a mezzo del servizio postale la domanda di riparazione; b) tale domanda è pervenuta presso la Cancelleria della Corte di appello di Genova in data 23/10/2023 (e, quindi, successivamente allo spirare del termine di due anni, previsto dall’art. 315 comma 1 cod.proc.pen.).
Devesi valutare, quindi, se possa ritenersi “presentata” la domanda di riparazione inviata a mezzo del servizio postale, e in particolare se la tempestività della stessa debba essere valutata con riguardo alla data della spedizione oppure alla data di ricezione della domanda.
Gli argomenti che depongono a favore dell’utilizzo del servizio postale sono offerti, innanzi tutto, dall’assenza di un dato letterale costrittivo, non
essendo prevista nessuna specifica modalità per il deposito della domanda di riparazione.
GLYPH L’ammissibilità dell’istanza e la trasmissione di quest’ultima a mezzo del servizio postale k non GLYPH ec GLYPH da !l’art. 645 cod.proc.pen., in quanto tale ìk t Pr l i lus t norma ricollega la sanzione della inammissibilità soltanto alla scadenza del termine biennale.
·7. GLYPH L’art. 121 cod.proc.pen., quale norma generale sulla facoltà in ogni stato e grado del procedimento di presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, non prevede alcuna sanzione per l’utilizzo di una diversa modalità di presentazione.
Attesa l’ammissibilità della trasmissione della domanda di riparazione à mezzo del servizio postale, la Suprema Corte, superato l’orientamento di Sez. 4, n. 2103 del 06/10/2011, dep. 2012, Scar4ta, Rv. 25173501 (nel senso della considerazione. della data di ricezione), ha i t i~ successivamente il diverso orientamento di Sez. 4, n. 847 del 16/11/2017, dep. 2018, Salsano, Rv. 271663 – 01, nel senso di poter considerare la data di spedizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Va ora ribadito il principio per cui, nel caso in cui la domanda per la riparazione dell’ingiusta detenzione’ sia stata inoltrata a mezzo del servizio postale, la tempestività della stessa deve essere valutata avendo riguardo alla data della spedizione (e non alla data di pervenimento). Si noti che nella citata sentenza COGNOME, dopo aver affermato l’ammissibilità della presentazione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale, questa Corte ha affermato incidenter che la tempestività della presentazione dovrà in tal caso essere riferita al momento della ricezione del plico postale (richiamando all’uopo Sez. 6, sent. n. 2100 del 05/05/2000, COGNOME F., Rv. 218341; Sez. 1, sent. n. 25185 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243808).
i fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 comma 2-bis cod.proc.pen., le Sezioni Unite Penali hanno affermato (cfr. sent. n. 42043 del 18/5/2017, Puica, Rv. 270726) che il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve far riferimento alla data di spedizione (e non a quella di ricezione): il fatto che l’art. 175 comma 2-bis cod.proc.pen. non rinvii espressamente alla disciplina delle impugnazioni – ha osservato il Supremo Collegio – costituisce “dato neutro” e non può essere interpretato come volontà del legislatore di non applicare la previsione contenuta nell’art. 583 comma 2 cod.proc.pen.. Pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto tempestiva la richiesta di restituzione nel termine, avendo riguardo alla data dell’inoltro della domanda a mezzo del servizio postale. Il Supremo Collegio, si noti, “con riferimento alla
Proposizione di numerose altre istanze o richieste”, previste dal codice di rito ha poi in generale osservato che “per ciascuna di esse verrà quindi valutata, di volta in volta, l’esistenza di un’autonoma ragione di applicazione della disciplina delle impugnazioni”.
GLYPH Al riguardo, escludendo l’applicazione analogica dei principi in materia di impugnazioni poiché l’istanza in esame non è una forma di impugnativa ma di domanda per ottenere il riconoscimento di un indennizzo, non influisce che l’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. sia stata differita dall’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 fino al quindicesimo giorno successivo al regolamento.
.12. In definitiva, non essendovi ragione per porre a carico del soggetto richiedente il pregiudizio derivante da eventuali disservizi postali, ritenuta la tempestività della domanda di riparazione trasmessa a mezzo del servizio postale con riferimento alla data di spedizione, il ricorrente odierno non è incorso in decadenza.
.13. Tale interpretazione pare in linea con i principi dettati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26/11/2002, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., il combiNOME disposto degli artt..149 cod.proc.civ. e 4 comma 3 della legge n. 890 del 1992, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario (anziché, per l’appunto, a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario).
Anche sulla scorta di tale principio, nel caso di specie, la domanda di riparazione è tempestiva (e, quindi, ammissibile), in quanto risulta essere stata inoltrata a mezzo del servizio postale in data il 16/10/2023, ultimo giorno utile per il termine biennale di legge.
Per le ragioni che precedono, il provvedimento impugNOME deve essere annullato e gli atti devono essere rinviati alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli ·atti alla Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il consigliere estensore