Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10675 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto
1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 12/10/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall’odierno ricorrente, NOME cantone, in relazione alla custodia in carcere dal 22/2/2019 al 14/2/2020 che si assume essere stata ingiusta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione retroattiva operata da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dalla legge 3/2019 all’art. 4 bis, comma 1, I. 354/75 sull’Ordinamento Penitenziario, con conseguente mancata adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di sospensione per consentire di avanzare richiesta di ammissione al regime alternativo.
Come risulta ex actis, nei confronti del COGNOME, condannato in via definitiva alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (in esecuzione dal 1/6/2016 per effetto RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare) con sentenza del Tribunale di Napoli del 8/2/2017, irrevocabile il 7/2/2019, per i reati di cui agli artt. 314, 318, 319 e 32 cod. pen., l’organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ovvero il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Napoli, in data 22/2/2019 ha disposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 656 cod. proc. pen., l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena ordinandone la traduzione in carcere, dal regime degli arresti domiciliari, senza disporre la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione. (cfr. Siep n° 424/2019 del 22/2/2019).
Sull’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione avanzata dalla Difesa, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ritenuta l’immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALEe sopravvenute disposizioni introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n 3 modificative RAGIONE_SOCIALE‘art, 4 bis 0.P., confermava il suindicato ordine di esecuzione.
In data 14 febbraio 2020, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del comunicato RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio stampa RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale del 12/2/2020, lo stesso organo RAGIONE_SOCIALE‘Esecuzione provvedeva a disporre l’immediata scarcerazione del COGNOME con ripristino RAGIONE_SOCIALEa misura degli arresti domiciliari e, ritenuta la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe cond zioni di cui all’art 656, comma 10, cod. proc. pen.. nella situazione considerata dal comma 3, cod. proc. pen, a sospendere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di carcerazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod proc. pen. per avere, l’impugnato provvedimento, negato l’accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ponendosi in contrasto con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 310 del 18-25/7/1996 che ha esteso il diritto anche alla detenzione patita per erroneo ordine di esecuzione, nonché vizio di motivazione.
Viene ravvisata illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione laddove la Corte napoletana ritiene valido e legittimo l’ordine di esecuzione, perché emesso in conformità al diritto vivente, avallato anche dalla Corte Costituzionale precedentemente alla sentenza n. 32/2020 che ne ha sancito l’illegittimil:à. Ma tale ragionamento, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe in contrasto con il principio stabilito dalla citata sentenza 32/2020, in quanto il titolo di esecuzione è stato emesso senza sospensione proprio a seguito RAGIONE_SOCIALEa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6, L.3/2019, dichiarata costituzionalmente illegittima.
In sostanza, spiega il ricorrente, il richiamo del precedente orientamento giurisprudenziale, recepito anche dalla Corte costituzionale, al fine di rigettare la domanda, determinerebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la Consulta con la sentenza del 2020 ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma con efficacia retroattiva.
Si richiama sul punto la decisione di questa Sezione n. 9721/2022, al fine di evidenziare la legittimità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione subita a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva pari o superiore a tre anni di reclusione.
Si aggiunge che la ritenuta retroattività RAGIONE_SOCIALEa cd. “legge spazzacorrotti”, non solo è stata frutto RAGIONE_SOCIALE‘errata interpretazione del vuoto legislativo, ma si è posta i violazione del divieto di analogia in malam partem in materia penale.
Il ricorrente ritiene illogico e contraddittorio il ragionamento seguito nell’im pugnato provvedimento secondo cui le norme relative all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene detentive e alle misure alternative, non avendo carattere di norme penali sostanziali, sarebbero soggette al principio tempus regit actum, con conseguente applicazione anche a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore.
Del resto, si rileva che la Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato che le pene detentive vanno eseguite in base alle leggi vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa loro esecuzione, salvo che tali leggi comportino una trasformazione, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa pena e RAGIONE_SOCIALEa sua incidenza sulla libertà personale, perché in tal caso la loro applicazione retroattiva violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost.
In tal modo – aggiunge il ricorrente- è stato ribaltato il consolidato orientamento sulla natura meramente processuale RAGIONE_SOCIALEe norme che incidono sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena.
Il ricorrente definisce illogica l’affermazione sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di es cuzione in quanto emesso prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza 32/2020 RAGIONE_SOCIALEa Consulta, stante l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma.
Si invoca l’applicazione al caso che ci occupa del principio già stabilito da questa sezione con la sentenza 9721/2022 secondo cui: “tra i casi in cui, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1310/1996 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore RAGIONE_SOCIALEa vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta, rientra anche, naturalmente ove ne ricorrano le condizioni di cui agli articoli 314-315 cod. proc. pen., l’ipotesi di mancata sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatt commesso con accertamento avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 3/2019, il cui articolo uno, comma sei, lettera b) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 1216/2/2020″.
Chiede, pertanto, rilevato che il caso in esame sia da ricondursi ad una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Consulta n.310/1996, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa corte di appello, disponendo che il giudice di merito tenga conto che nell’assetto normativa antecedente la L. 3/2019 esisteva una legittima aspettativa per l’odierno ricorrente di poter accedere, sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme vigenti, sia al momento del fatto che a quello RAGIONE_SOCIALEa condanna, a misure alternative alla pena detentiva.
Il P.G. e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen riportate in epigrafe.
4. Il ricorso è fondato.
Ed invero, come evidenzia il ricorrente, questa Corte di legittimità ha chiarito, affrontando un caso speculare a quello che ci occupa, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, a causa di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità che procede all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01 che si è pronunciata su una fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull’erronea applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina ostativa all
misure alternative alla detenzione introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge 9 gennaio 2019, n. 3).
5. In applicazione dei principi affermati da quella pronuncia, che il Collegio condivide e alla cui motivazione si rimanda, discende l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata alla Corte di appello di Napoli, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Tra i casi in cui, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 310 del 18 25 luglio 1996 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore RAGIONE_SOCIALEa vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen., l’ipotesi di mancata sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), il cui art. 1, comma 6, lettera b), è stato dichiarato costituzionalment illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 “in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure privative e limitative RAGIONE_SOCIALEa libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975, RAGIONE_SOCIALEa liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale”». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Terrà conto il giudice del rinvio che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 32 del 2020 (sub n. 4.4.5. del “considerato in diritto), nell’assetto normativo antecedente alla legge n. 3 del 2019 esisteva una legittima aspettativa da parte dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione, come il ricorrente NOME COGNOME, di poter accedere, con rilevante probabilità, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente sia al momento del fatto sia al momento RAGIONE_SOCIALEa condanna sia al momento RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione, a misure alternative alla pena detentiva, e che tale aspettativa è stata illegittimamente frustrata nella vicenda in esame.
La Corte di appello dovrà anche valutare l’eventuale sussistenza di un com portamento doloso o gravemente colposo nell’interessato (cfr. Sez. 4, 25092/2021, Brio; Sez. 4, n. 17118/2021, COGNOME; Sez. 4, n. 57203/201 COGNOME e altro, cit.).
Infine, il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione del spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appell di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di que giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il C risigliere este ore GLYPH
Il Presidente