Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Slovenia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che chiede l’inammissibilità
o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Giudicando in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 28806 del 10 maggio 2023, con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all’art. 7 d.P.R. 309 del 1990, dal quale era stato definitivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 ottobre 2017, irrevocabile 1’11 ottobre 2018, condannando il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al predetto la somma complessiva di 170.497,86 euro.
Avverso l’indicata ordinanza, il RAGIONE_SOCIALE, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. Rappresenta la parte ricorrente che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, era compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello approfondire tutti quegli ulteriori elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, mentre l’ordinanza impugnata si è limitata a un’apodittica affermazione per escludere la sussistenza di una condotta gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘istante.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la sentenza rescindente, dopo aver affermato il principio secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve fondarsi su dati di fatto certi, cioè su elementi accertati o non negati, e, quindi non può essere operata sulla scorta di dati congetturali e su condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione, aveva censurato l’ordinanza impugnata, la quale non aveva considerato “che l’assoluzione del richiedente era dipesa dalla mancata identificazione RAGIONE_SOCIALEa sua voce in sede di intercettazioni; tale dato non poteva essere rimesso in discussione in sede di procedimento per ingiusta detenzione”. Per contro, l’ordinanza impugnata “ha – del tutto apoditticamente affermato che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘interessato si sarebbe posta come fattore condizionante tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di adozione del provvedimento restrittivo, senza specificare in cosa sarebbero consistite tali condotte condizionanti ed in che modo le stesse avrebbero avuto effetto sinergico rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale”.
Sotto altro e concorrente profilo, la Corte di cassazione ha censurato l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui vi sarebbero state “altre captazioni” dimostrative del coinvolgimento del richiedente nella vicenda in esame, posto che essa “palesa la sua estrema genericità, non peritandosi di specificare la decisività di tali captazioni (peraltro neanche indicate) ai fini RAGIONE_SOCIALEa asserita falsa apparenza di una condotta idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine all’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale”.
In sede di rinvio, la Corte distrettuale ha rilevato come non sia ravvisabile una colpa grave nella condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante, il quale, invece, sin dal primo momento, aveva cercato di dimostrare, anche con elaborati tecnici, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe modalità di identificazione RAGIONE_SOCIALE‘istante medesimo, quale autore RAGIONE_SOCIALEe telefonate intercettate e valorizzate in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Ciò posto, il ricorso appare generico, limitandosi a censurare la motivazione perché non avrebbe approfondito ed evidenziato “altri elementi” indicativi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa alla concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, considerando, per un verso, che l’ordinanza impugnata, preso atto RAGIONE_SOCIALEa mancata certezza in ordine alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe telefonate intercettate all’imputato come accertata nel giudizio di merito, ha escluso la sussistenza di elementi ostativi, evidenziando come l’istante, sin dall’inizio, si fosse adoperato proprio per dimostrare tale circostanza in suo favore; per altro verso, che il ricorrente nemmeno indica quali siano, in tesi, gli altri elementi e le altre condotte ascrivibili all’imputato che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Per i motivi indicati, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e di una somma a favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, come liquidata in dispositivo, non ricorrendo un’ipotesi di inammissibilità incolpevole (cfr. Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994; cfr. anche SU n. 3775 del 21/12/2017, M. Giustizia in c. Tuttolomondo, Rv. 271650, in motivazione, al par. 4.2).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 10/01/2025.