Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35205 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 35205  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cervino il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha parzialmente accolto la domanda con la quale NOME COGNOME ha  chiesto  la  riparazione  per  la  custodia  cautelare  subita  dal  12.12.2005  al 20.12.2006 nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen. e altro, dai quali è stato definitivamente assolto.
In particolare, nel considerare l’assenza di condotte ostative da parte del COGNOME, la Corte distrettuale ha osservato che il periodo di detenzione senza titolo patita dall’istante tra il 12.12.2005 e l’11.12.2006 è stato attribuito all’espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena di un anno di reclusione inflitta al richiedente dal Tribunale di Benevento – sez. distaccata di Airola, con sentenza del 31.1.2001, irrevocabile il 20.4.2001. Pertanto, ha liquidato l’indennizzo riparatorio esclusivamente in relazione al periodo di nove giorni compreso tra il 12.12.2006 ed il 20.12.2006.
 Avverso  la  suddetta  ordinanza,  tramite  il  difensore  di  fiducia,  propone ricorso  l’interessato,  denunciando  violazione  di  legge  e  vizio  di  motivazione  in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata erroneamente escluso  il  diritto  alla  riparazione  per  quella  parte  RAGIONE_SOCIALEa  custodia  cautelare computata  nella  pena  irrogata  dal  Tribunale  di  Benevento  con  sentenza  del 31.1.2001.
Deduce che sulla citata condanna è stato concesso l’indulto, per cui non vi è stata  alcuna  compensazione;  in  ogni  caso,  quella  condanna  non  avrebbe  mai potuto essere eseguita, essendo intervenuto provvedimento di indulto nel 2006.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La situazione esecutiva del ricorrente è stata accertata sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4.7.2024, da cui si evince che, con provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 3.7.2024, lo stesso Ufficio ha attribuito, ex art. 657 cod. proc. pen., il periodo di custodia cautelare decorrente dal 12.12.2005 all’11.12.2006 alla condanna di cui alla sentenza emessa il 31.1.2001 dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, irrevocabile dal 20.4.2001.
La suddetta comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione non risulta in alcun modo smentita dal ricorso in esame, che sotto questo profilo difetta anche del requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, non avendo addotto alcun dato concreto a supporto di quanto sostenuto.
Del  resto,  è  appena  il  caso  di  rilevare  come  il  suddetto  provvedimento  di esecuzione di pene concorrenti, in assenza di impugnazione, sia ormai divenuto irrevocabile, con la conseguenza che esso non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Da quanto sopra discende l’assenza di profili di censura del provvedimento impugnato, il quale, nel procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ha legittimamente  tenuto  conto  del  fatto  che  il  periodo  di  detenzione  senza  titolo patita  dall’istante  tra  il  12.12.2005  e  l’11.12.2006,  oggetto  RAGIONE_SOCIALE‘istanza  di
riparazione in questione, è stato attribuito all’espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena di un anno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, con la sentenza dianzi indicata.
 Al  rigetto  del  ricorso  segue  per  legge  la  condanna  del  ricorrente  al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna  il ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALEe  spese processuali.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME