Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35205 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cervino il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha parzialmente accolto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita dal 12.12.2005 al 20.12.2006 nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen. e altro, dai quali è stato definitivamente assolto.
In particolare, nel considerare l’assenza di condotte ostative da parte del COGNOME, la Corte distrettuale ha osservato che il periodo di detenzione senza titolo patita dall’istante tra il 12.12.2005 e l’11.12.2006 è stato attribuito all’espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena di un anno di reclusione inflitta al richiedente dal Tribunale di Benevento – sez. distaccata di Airola, con sentenza del 31.1.2001, irrevocabile il 20.4.2001. Pertanto, ha liquidato l’indennizzo riparatorio esclusivamente in relazione al periodo di nove giorni compreso tra il 12.12.2006 ed il 20.12.2006.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata erroneamente escluso il diritto alla riparazione per quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare computata nella pena irrogata dal Tribunale di Benevento con sentenza del 31.1.2001.
Deduce che sulla citata condanna è stato concesso l’indulto, per cui non vi è stata alcuna compensazione; in ogni caso, quella condanna non avrebbe mai potuto essere eseguita, essendo intervenuto provvedimento di indulto nel 2006.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La situazione esecutiva del ricorrente è stata accertata sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4.7.2024, da cui si evince che, con provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 3.7.2024, lo stesso Ufficio ha attribuito, ex art. 657 cod. proc. pen., il periodo di custodia cautelare decorrente dal 12.12.2005 all’11.12.2006 alla condanna di cui alla sentenza emessa il 31.1.2001 dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, irrevocabile dal 20.4.2001.
La suddetta comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione non risulta in alcun modo smentita dal ricorso in esame, che sotto questo profilo difetta anche del requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, non avendo addotto alcun dato concreto a supporto di quanto sostenuto.
Del resto, è appena il caso di rilevare come il suddetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, in assenza di impugnazione, sia ormai divenuto irrevocabile, con la conseguenza che esso non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Da quanto sopra discende l’assenza di profili di censura del provvedimento impugnato, il quale, nel procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ha legittimamente tenuto conto del fatto che il periodo di detenzione senza titolo patita dall’istante tra il 12.12.2005 e l’11.12.2006, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di
riparazione in questione, è stato attribuito all’espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena di un anno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, con la sentenza dianzi indicata.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME