Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME COGNOME nato a Pantelleria il 06/11/2001
parte resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, co l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito d procedimento penale per reati in materia di stupefacenti dai quali è definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propo ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazion relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Deduce – in sintesi – che la Corte territoriale ha ritenuto provati fatti non sono stati considerati dal giudice della cognizione, visto che nessuno dei aveva riferito che l’istante avesse appreso sin dalla sera precedente l’arres
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il COGNOME detenesse sostanza stupefacente. Non è stato valutato comportamento del COGNOME, il quale sin dalla mattina del 26 maggio avev espresso l’intenzione di allontanare da casa propria l’ospite, dopo la scoperta sua detenzione di sostanza stupefacente. Non è stato valorizzato il comportament collaborativo assunto dall’istante dopo l’arresto e non è stato spiegato il per cui l’istante ha subito una misura custodiale durata ben 178 giorni.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige ricorso.
Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 31 proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è prop del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determina dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare dall’interessato.
È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziar misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume r quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autor giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibil secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’auto giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessat piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indenniz
per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti i in campo.
Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se c patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o co grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabi valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autono rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta inte estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingene ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice d processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pie ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalu bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azio natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’even sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri).
L’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatori utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento COGNOME, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposame in maniera decisiva all’emissione e al protrarsi della misura cautelare essenzialmente perché, al momento dell’arresto, egli è stato trovato nella abitazione in una situazione obiettivamente sfavorevole dal punto di vista de reazione dell’Autorità giudiziaria, visto che sul tavolo era presente sos stupefacente di vario tipo, un bilancino di precisione, un coltello sporco di sos e dosi già confezionate. Come descritto nel provvedimento impugnato, al momento dell’accesso dei Carabinieri si è presentata al loro cospetto una clas scena di preparazione e confezionamento di più tipologie di droghe da parte di d soggetti, uno dei quali il COGNOME. Tale situazione di fatto è stata ragionevo ritenuta idonea ad integrare il comportamento gravemente colposo dell’istant ostativo alla riparazione, indipendentemente dai motivi sottesi al coinvolgimento nell’attività illecita del Mennella.
Sotto questo profilo, va qui ribadito l’indirizzo giurisprudenziale di legit secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, costit comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, il
possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di sostan stupefacenti, con elevato principio attivo e suddiviso in singoli involucri idone
cessione (cfr. Sez. 4, n. 22486 del 18/04/2018, COGNOME, Rv. 273397 – 01; v. an
Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 – dep. 2013, Leka, Rv. 255276 – 01).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Minist
resistente
, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resis
che liquida in euro mille.
Così deciso il 29 maggio 2025
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estensore Il Consigli
Il Presidente