Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2081 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2081 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
nel procedimento in cui è parte il RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 16/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorse, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha chiesto rigettarsi il ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto depositato il 04/05/2021 NOME COGNOME esponeva: a. che il 15/02/2017 era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale n. 9444/2024 R.G.N.R. (c.d. ‘O RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ), per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1), 56. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 e 6, 80 co. 1 d.P.R. 309/1990, art. 7 L. 203/1991, art. 4 L. 146/2006, anche in relazione all’art. 7, comma 2, L. n. 203/1991 ; b. che il 18/02/2017 aveva reso interrogatorio di garanzia, professandosi innocente; c. che, con la sentenza n. 202/2018 emessa il 24/07/2018, il GUP del Tribunale di Catanzaro lo aveva condannato per il reato ascrittogli alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione e 36.000 euro di multa; d. che l’11/09/2019 la Corte di Appello di Catanzaro aveva revocato la misura cautelare in atto; e. che, con la sentenza n. 3678/2019, emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13.06.2020, la Corte di Appello di Catanzaro lo aveva assolto dal reato ascrittogli “per non aver commesso il fatto”; f. di avere sofferto, dunque, RAGIONE_SOCIALEa ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale oltre ad avere patito ulteriori conseguenze, in considerazione RAGIONE_SOCIALEo stato di incensuratezza e per “l’aggravarsi la propria condizione patologica in ambito inframurario”.
Chiedeva, chiedendo, pertanto, ex art. 314 cod. proc. pen, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma ritenuta congrua per l’asserita ingiusta detenzione subita .
La Corte di Appello di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata, ne ha rigettato la richiesta.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in relazione agli artt. 314 e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta il difensore ricorrente che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe adottato una motivazione assolutamente carente nei riguardi del proprio assistito, assolto dal giudice di merito da ogni contestazione, laddove la stessa Procura RAGIONE_SOCIALE aveva espresso parere favorevole all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il complessivo comportamento del ricorrente nel provocare
l’adozione del provvedimento restrittivo dallo stesso sofferto, pur in assenza di alcun concreto elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile, avuto particolare riguardo all’insussistenza, nel comportamento ascritto all’istante, di alcuna forma di evidente e macroscopica imprudenza o trascuratezza, suscettibile di integrare una causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione invocata.
In particolare, ricorda il ricorrente che nei reati contestati in concorso, la condotta di chi abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità all’attività criminale altrui, integra gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo solo a condizione che l’agente fosse consapevole di detta attività illecita, e sempre che possa ravvisarsi un eventuale contributo.
Ciò posto, la Corte d’Appello muoverebbe da un’impostazione assolutamente illogica e censurabile, ritenendo che l’autonomia del giudizio in materia di riparazione consenta di valutare elementi di per sé ritenuti privi di qualsivoglia rilievo penale, in palese contrasto con la giurisprudenza conforme di legittimità.
Si richiama in ricorso il dictum di Sez. 4 n. 24296/2025 secondo cui il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Si dà conto che, nella vicenda scrutinata dalla Cassazione, la Corte territoriale aveva dapprima escluso il diritto alla riparazione per un soggetto assolto a cui erano state tuttavia contestate “frequentazioni ambigue, emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, dalle quali risultava che svolgesse le mansioni di autista”,
Dunque, per il ricorrente occorre ribadire il principio secondo il quale il giudice, pur in una propria sfera di autonomia, deve soggiacere al vincolo del giudicato assolutorio.
In proposito viene evidenziato che l’odierno ricorrente è stato assolto “per non aver commesso il fatto” escludendo così ogni diversa ipotetica condotta che potesse risultare semmai priva di aspetti intenzionali.
Viene rimarcato, richiamando il dictum di Sez. 4 n. 39726/2023 che, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante (dunque al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del titolo cautelare) il mero dato intercettivo, in mancanza di elementi a riscontro, avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante ai fini di un giudizio in punto cli gravità indiziaria.
Alla luce di tali principi si ribadisce in ricorso che gli scarni contenuti intercettivi (inopinatamente “rivalutati” in sede di riparazione) non erano ab origine sufficienti a giustificare l’applicazione di una misura cautelare e la contestazione anche solo provvisoria di una ipotesi di reato.
Sul punto viene segnalato che nel provvedimento impugnato vengono richiamate solo due conversazioni telefoniche che riguarderebbero il ricorrente, intercorse in data 3 e 21 marzo 2016, a fronte di una estesa attività investigativa durata anni.
In ordine alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa grave, peraltro, si ricorda che Sez. 4 n. 29168/2024 ha stabilito che la colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva a condizione che l’agente “risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente”, requisito dunque già pretermesso dal giudice penale che ha radicalmente escluso qualsivoglia contributo anche solo agevolatore da parte del ricorrente. Dunque , l’i llogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione avversata risiederebbe nell’avere attribuito rilievo ad una mera ed ipotetica conoscenza di altrui condotte delittuose, in difetto di qualsivoglia contributo agevolatore (aspetto escluso dalla Corte d’Appello di Catanzaro nella sentenza di assoluzione di cui peraltro si dà atto a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza).
Ancora, per il ricorrente i giudici, in sede di riparazione, procedendo ad una completa rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda de qua , avrebbero dovuto altresì rilevare che le scarne interlocuzioni del COGNOME si sarebbero inserite comunque in una vicenda nel suo complesso addirittura lontana dalla soglia del mero tentativo (il richiamo è a pag. 793 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione).
In definitiva l’ordinanza impugnata (pagg. 4 e 5) si presterebbe ad evidenti censure nella misura in cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto irrilevante l’accertamento sulla sussistenza o meno di un contributo agevolatore ascrivibile al COGNOME; al contrario i giudici di merito avrebbero dovuto complessivamente rivalutare lo spunto investigativo acclarandone l’inidoneità rispetto all’emissione di un titolo custodiale.
Pertanto, nel caso di specie, le argomentazioni indicate dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione avanzata dal ricorrente devono ritenersi per il ricorrente del tutto inadeguate sul piano logico-giuridico e dunque meritevoli di ferma censura.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa corte di appello.
Il P.G, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Ed invero, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza ditale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipententemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ ” id quod plerumque accidit ” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U n 43 del 13/12/1995 dep 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa e data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati,
ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/1012008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U., n 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacche, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che e alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. Unite, n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui e stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché e prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art 314 cod. proc pen e al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ an debeatur , occorre prendere in considerazione, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, così da valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U n 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante , in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che ha ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. U. 26/6/2002, COGNOME). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra-processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (cfr. Sez. 4, n 45418/2010).
La colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n 1710/2014 e da Sez. 4, n 1422/2014 «non potendo l’ordinamento, nel momento in cui fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola solidaristica, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, RAGIONE_SOCIALEa regola che trova esplicitazione negli arti 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza
del diritto all’indennizzo … non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa e data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso».
Nel caso di specie la Corte territoriale ha provveduto ad enucleare chiaramente e logicamente le ragioni che hanno portato all’esclusione del ristoro equitativo, evidenziando gli stretti rapporti tra il ricorrente e i componenti del gruppo criminale dedito all’importazione di sostanze stupefacenti dall’estero dei quali è stato coimputato, contiguità e consapevolezza dei traffici che avevano convinto il giudice di primo grado a dichiarare il COGNOME responsabile del delitto ascritto.
Nel provvedimento impugnato e stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la stessa Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo il ricorrente, aveva accertato e ritenuto la piena consapevolezza del COGNOME in ordine al carattere illecito degli affari in corso (si legge nella sentenza di assoluzione che «COGNOME era consapevole RAGIONE_SOCIALEe attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non sia rimasto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME «abbia prestato uno specifico e concreto contributo al RAGIONE_SOCIALE“.
Ricorda il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione che la vicenda in esame si inserisce in un ampio procedimento penale avente ad oggetto una diffusa e consistente attività di detenzione, spaccio e offerta in vendita di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina, eroina e marijuana) posta in essere da un’apposita associazione per delinquere, attiva anche all’estero (la c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE ).
Nello specifico, la condotta contestata all’odierno ricorrente riguardava un tentativo di importazione dì sostanza stupefacente, segnatamente di oltre un chilo di cocaina, dalla Colombia e di 800 grammi dalla Spagna e dall’Olanda.
Le indagini avevano consentito di delineare il modus operandi RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione; in particolare, emergeva l’invio da parte dei colombiani di un emissario, individuato nella persona di COGNOME NOME che, nel novembre 2015, dopo essere stato in Calabria, si era recato dapprima a Milano, città in cui dimorava COGNOME NOME, altro soggetto coinvolto nella medesima oRAGIONE_SOCIALE e, successivamente (il 16/12/2015), ad Altopascio (LU) in compagnia di COGNOME NOME, altro sodale, per incontrare COGNOME NOME e consegnargli una prima tranche di denaro. –
Il 23/12/2015 il COGNOME e il COGNOME si recavano e Roma e il 06/01/2015, quindi, il COGNOME si trasferiva a Foppolo (BG), alloggiando presso la struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Il 26/03/2016, ancora, l’emissario RAGIONE_SOCIALE si recava in Calabria, il 03/04/2016 partiva per la Spagna, il 06/06/2016 si recava in Colombia e nel dicembre 2016 faceva ritorno in Calabria.
Gli elementi di accusa a carico del COGNOME si basavano essenzialmente su due intercettazioni telefoniche – del 03/03/2016 e del 21/03/2016 – intercorse tra il COGNOME e COGNOME NOME. Proprio nel marzo 2016, quando il COGNOME era impegnato negli spostamenti tra l’Italia, la Spagna e la Colombia, il COGNOME chiedeva al COGNOME: “Ma NOME è là o se ne è andato?”, e il COGNOME rispondeva: “È là”; quindi il COGNOME incalzava (“Disse che doveva partire”) ed ancora: “Comunque mi dice NOME di stare attenti perché sembra che è puntato” aggiungendo “Qua pure … troppe telefonate… quattro mesi che … inc… troppo movimento…” (il richiamo è alla conversazione del 03/03/2016).
Nella conversazione successiva era invece il COGNOME a chiedere al COGNOME: “vedi se quel porco ha intenzione di scendere?… parla con mio cugino”. E il COGNOME rispondeva: “e lui disse che non deve scendere ora” (conversazione del 21/03/2016).
Da tali conversazioni gli inquirenti deducevano il coinvolgimento del COGNOME nell’organizzazione in esame.
Come detto, il GUP del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24/07/2018, riteneva colpevole COGNOME NOME per il reato ascrittogli, rilevando, in motivazione che «L’utilizzo del linguaggio criptico (“cugino”, per riferirsi a NOME), in uno con l’attività di ausilio logistico e di aiuto nella gestione del soggiorno del RAGIONE_SOCIALE delineano la responsabilità di COGNOME NOME per il delitto di cui al capo E)” (vedasi la sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro n 202/2018, a pag. 181).
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza ni. 3678/2019 emessa il 26/11/2019 e divenuta irrevocabile dal 13/06/2020 assolveva l’odierno ricorrente con la seguente motivazione: «L’avvertimento di fare attenzione, dato da COGNOME NOME a COGNOME, e la considerazione di COGNOME, attestano che COGNOME era consapevole RAGIONE_SOCIALEe attività illecite in corso di svolgimento. Tale consapevolezza non dimostra tuttavia
che il NOME abbia prestato uno specifico e concreto contributo al RAGIONE_SOCIALE per l’importazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente. L’insufficienza degli elementi probatori acquisiti consente, pertanto, di ritenere che COGNOME NOME debba essere assolto» (così a pag. 794 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Catanzaro, citata).
5. Del tutto logico, e coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è, allora che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia ritenuto che gli elementi d’accusa appena menzionati, benché ritenuti insufficienti a fondare, la responsabilità penale del COGNOME in ordine al reato ascrittogli, appaiano, all’evidenza, comunque idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e a ingenerare nell’autorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza.
Ciò perché le sopracitate conversazioni lasciano trasparire che l’odierno ricorrente avesse piena contezza dei traffici in corso e dei soggetti coinvolti, informandosi degli spostamenti di “NOME” con frasi brevi e concise, senza necessità di ulteriori specificazioni, e venendo sempre compreso dal proprio interlocutore.
I dialoghi sono estremamente stringati e laconici, con il sistematico uso di un linguaggio criptico.
Particolare importanza, inoltre, riveste il monito del COGNOME riportato dal COGNOME (“dice NOME di stare attenti perché dice che e puntato” … “troppe telefonate…”), con evidenti riferimenti alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Simili rilievi e simili cautele lasciano presumere che le conversazioni abbiano finalità illecite e riguardino attività di natura illecita. E infatti la Corte di Appello di Catanzaro, pur assolvendo l’odierno ricorrente, ha accertato e ritenuto la piena consapevolezza del COGNOME in ordine al carattere illecito degli affari in corso («COGNOME era consapevole RAGIONE_SOCIALEe attività illecite in corso di svolgimento»), pronunciando tuttavia una sentenza assolutoria in ragione del fatto che non fosse stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME avesse «prestato uno specifico e concreto contributo al RAGIONE_SOCIALE»,
Corretto appare il rilievo che si legge nell’ordinanza impugnata secondo cui, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la circostanza che il COGNOME abbia o meno effettivamente prestato uno specifico e concreto contributo al RAGIONE_SOCIALE è un accertamento che esula dal presente giudizio, finalizzato, invece, a verificare se sussistano la verosimile configurabilità del fatto contestato e un’apparenza di colpevolezza alla stregua del contegno colposo tenuto dall’indagato unitamente agli altri elementi raccolti.
In tal senso, del resto, è stato logicamente ritenuto che deponga la contestualità temporale RAGIONE_SOCIALEe conversazioni con le operazioni effettuate dal RAGIONE_SOCIALE: le telefonate vengono intercettate nel periodo iii cui NOME NOME aveva iniziato a sollecitare COGNOME affinché convincesse NOME COGNOME a non
risiedere più a Foppolo e a scendere in Calabria per dare un impulso alle attività organizzative finalizzate a far arrivare il nuovo carico di stupefacente.
Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dai giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione” (cfr. ex multis Sez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, COGNOME, Rv. 248074 e Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, COGNOME, Rv. 228883). E di quello per cui tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 13604 del 25/03/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20110/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, n, 4612 del 12/01/2023, Bakadialy, non mass.; Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237).
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente al dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio, affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis , trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264) che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 09/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME