Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39815 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME CALAFIORE DONATO D’AURIA NOME COGNOME
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1076/2025
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilitˆ o, comunque, per il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Bari, che ha concluso per lÕaccoglimento del ricorso;
Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 5 febbraio 2015 (data in cui fu tratto in arresto) al giorno 12 marzo 2015 (data in cui la misura fu revocata) per poi essere definitivamente assolto dall’addebito con sentenza emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALEÕudienza preliminare del Tribunale di Bari in data 15 settembre 2017 (irrev. 5 marzo 2022).
La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 319, 353s e 353 cod. pen. (rispettivamente, capi A, B e C ordinanza di custodia cautelare).
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., poichŽ il ricorrente, al tempo sindaco del Comune di Gioia del Colle (BA), aveva intrattenuto rapporti con l’imprenditore NOME COGNOME, usando un linguaggio criptico Ð i cui termini erano stati suggeriti dallo stesso COGNOME – e affrontando questioni relative ad alcune gare da effettuare, al punto che l’imprenditore millantava, anche nei confronti di terzi, di essere l’affidatario RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo il ricorrente i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nellÕaffermare la colpa grave ostativa, in forza di un generico riferimento all’ordinanza di custodia cautelare, nonchŽ attraverso il rinvio alla sentenza di appello, questa emessa nei confronti di altri imputati.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per non essersi la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione confrontata, in alcun modo, con le argomentazioni spese nella sentenza di assoluzione del Giudice RAGIONE_SOCIALEÕudienza preliminare, poi confermata in appello.
Quanto al reato di turbata libertˆ del procedimento di scelta del contraente (capo B), si deduce lÕassenza di collusioni del COGNOME con i diversi interlocutori pubblici e privati con cui aveva contatti, tra i quali il COGNOME (che millantava rapporti inesistenti), le cui pressioni, secondo quanto affermato dal giudice di prime cure, erano rimaste senza esito.
Quanto al reato di turbata libertˆ degli incanti (capo C), il ricorrente osserva come Ònon vi fosse nessun elemento che consentisse di ipotizzare una qualsiasi interferenza nella designazione dei membri RAGIONE_SOCIALEa commissione da parte RAGIONE_SOCIALEÕodierno istante, il quale Ð sebbene monitorato (insieme agli altri imputati) Ð non era coinvolto in alcuna RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettateÓ.
Infine, con riguardo al reato di cui al capo A, esclusa giˆ in prime cure ogni forma di collusione, NOME COGNOME non aveva influenzato lÕattivitˆ amministrativa, non rilevando che il ricorrente avesse suggerito al suo interlocutore di utilizzare un linguaggio criptico, trattandosi di una ÒingenuitˆÓ.
Infine, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha valutato la concreta incidenza di tale comportamento rispetto all’adozione del provvedimento cautelare.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
- Il ricorso è inammissibile.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno lÕautoritˆ giudiziaria – anche in relazione concausale – quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilitˆ gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, COGNOME, non mass. sul punto).
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ci˜ in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME COGNOME, Rv. 222263 Ð 01; Sez. U, COGNOME, cit.).
La valutazione deve essere effettuata , e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Inoltre, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio.
L’autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non pu˜ essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti Òaccertati o non negatiÓ, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autoritˆ giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 Ð 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 Ð 01).
Nel caso in esame la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo i rapporti del ricorrente con persone imputate nel medesimo procedimento, e le interlocuzioni con gli imprenditori circa i bandi futuri del Comune, con i quali erano intrattenute conversazioni caratterizzate dallÕutilizzo di un linguaggio criptico, teso a dissimulare lÕeffettivo oggetto dei dialoghi.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto si assume nel ricorso (p. 5), tali fatti, giˆ specificati nel provvedimento cautelare, non solo non sono stati esclusi, ma sono stati positivamente accertati dai giudici di merito, e più in particolare dalla Corte di appello la quale, intervenuta su impugnazione del pubblico ministero, ha ricostruito le circostanze di fatto (poi ritenute integranti la condotta ostativa) in ragione RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati,
confortata sul punto dalle prove ritualmente acquisite nel processo celebrato nei confronti del ricorrente (cfr., p. 6 sentenza del 20 ottobre 2021, allegata al ricorso).
La decisione definitiva, acquisita art. 238cod. proc. pen. ed ampiamente richiamata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello, è dunque utilizzabile anche nei riguardi del COGNOME (Sez. 4, n. 47120 del 21/09/2016, COGNOME, non mass., proprio in materia di ingiusta detenzione; Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255058 Ð 01).
3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, con riguardo ad ogni imputazione il ricorrente ha riepilogato le ragioni che hanno condotto il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare ad assolverlo (pp. 7 e ss., nonchŽ pp. 3 e ss. memoria del 17 settembre 2025), proponendo un’analisi dei comportamenti analoga a quella relativa allÕaccertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilitˆ penale, giˆ esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere lÕindennizzo: inequivoci, sul punto, i ripetuti riferimenti alla insussistenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEe fattispecie contestate.
Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave.
Come anticipato, infatti, compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) la produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”.
3.3. Infine, il ricorso difetta RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificitˆ nella parte in cui lamenta la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa relazione sinergica tra il comportamento ostativo e lÕadozione del provvedimento cautelare.
La Corte distrettuale ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili, che la condotta del COGNOME aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto sinergico, la detenzione ingiustamente sofferta.
Osserva sul punto il Collegio che la condotta colposa, ricostruita in ragione degli esiti del giudizio di merito, oltre che del contenuto del provvedimento cautelare, è stata quindi valutata anche nella sua rilevanza causale, con motivazione di certo non manifestamente illogica: i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, hanno evidenziato non solo i rapporti del COGNOME con gli imprenditori interessati ai lavori che avrebbe dovuto eseguire il Comune, ma anche il suggerimento, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente, RAGIONE_SOCIALEÕuso di un linguaggio criptico (circostanza ammessa in ricorso e definita una “ingenuitˆ”: p. 11), che ha rafforzato il convincimento circa il carattere illecito RAGIONE_SOCIALEe condotte in essere.
A fronte di tali argomentazioni, il motivo di ricorso appare generico e non riesce ad isolare alcun vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Correttamente, quindi, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno ritenuto che tali frequentazioni, ed i connessi dialoghi, hanno concorso a dar causa alla detenzione patita, poichŽ tali da denotare (quantomeno) grave imprudenza, e perci˜ ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Hanno quindi ritenuto, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che il carattere criptico del linguaggio utilizzato ha (quantomeno) contribuito a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
In tal modo è stata fatta corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa pu˜ essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchŽ il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneitˆ ad essere interpretate come indizi di complicitˆ, cos’ da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01), ovvero dall’utilizzo, nel corso di conversazioni intercettate, di frasi in “codice”, destinate a occultare un’attivitˆ illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare, o comunque tali da rimandare a rapporti quantomeno opachi (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954 Ð 01, con conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto in un caso in cui “l’allusivitˆ RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, l’uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti”; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 245794 – 01).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con
principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonchŽ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Cos’ deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME