Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38132 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
nei confronti del
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 06/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino r visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 ottobre 2020, la Corte di appello di Tori o, nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 4917 del 16/01/2020, ha rigettato la domanda di riparazione proposta .:iall’interessato per la detenzione da lui subita, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, dal 10 giugno 2011 al 14 novembre 2012. L’imputato era stato
assolto nel merito sia in primo che in secondo grado, con pron irrevocabile il 12 maggio 2016. ncia divenuta
1.1. L’ordinanza del 22 ottobre 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino è stata oggetto di annullamento con rinvio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (sentenza n.598 del 04/10/2022, dep. 2023), la quale ha evidenziato che il giiidice del rinvio aveva ritenuto che la domanda RAGIONE_SOCIALE‘istante dovesse essere respinta nell’interrogatorio di garanzia e anche successivamente, si era perché questi, avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, in tal modo non offrendo al giudice RAGIONE_SOCIALEa c utela elementi ulteriori, diversi, alla luce dei quali apprezzare il materiale probatorio che era stato raccolto nei suoi confronti, consistente nel contenuto di alcUne telefonate intercorse tra lo stesso e tale COGNOMECOGNOME soggetto coinvolto nello stesso procedimento e condannato nei due giudizi di merito. SecondID la sentenza rescindente, pur essendosi l’ordinanza impugnata attenuta ai principi di diritto affermati nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che ha disposto il rinvio, va rilevato comunque che l’orientamento, richiamato dalla Corte di èppello, teso a valorizzare, in senso ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, lesercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, deve ritenersi oggi superato dall’interver;to del d.lgs. 8 novembre 2021, h. 188, in vigore dal 14 dicembre 2021. L’art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto una modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 c.p.p., aggiungenc o al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo il seguente periodo: “L’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla ripa4zione di cui al primo periodo”. Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo , del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa – Oresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla émanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione, il rilevo attribuito dall’ordinanza impugnata all’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere imponeva, pertanto, una nuova valutazione sulla richiesta riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione che prescindesse dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta facoltà, con l’esame RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di fattori ostativi al riconoscimento c1el diritto all riparazione, sulla base di eventuali ulteriori fattori denotanti la rilevèta connivenza o vicinanza del ricorrente agli ambienti criminali menzionati nel a sentenza di assoluzione.
1.2. Pronunciandosi nel giudizio di rinvio con ordinanza del 6 luglio 2023, la Corte di appello ha rigettato l’istanza di riparazione, valorizz ndo in senso
negativo, quale elemento di colpa grave, la contiguità del richiedent soggetto partecipante all’associazione mafiosa. con COGNOME,
Avverso tale ultimo provvedimento, l’interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo 11i doglianza, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva, ancora una volta, la Cdrte di appello avrebbe omesso di accertare compiutamente la sussistenza, o meno, di un effettivo collegamento causale, connotato da dolo o colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘allora indagato, tra la condotta tenuta dal ricorrente ed il successivo provvedimento cautelare, disposto nei suoi confronti. Anche in sede rescissoria, infatti, il giudic si sarebbe limitato a valorizzare la necessarietà RAGIONE_SOCIALE‘applicazionè RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, senza spiegare in che termini si sarebbe esplicitata la cdnsapevolezza, in capo all’interessato, RAGIONE_SOCIALEe condotte delittuose altrui e senza evidenziare la funzione corroboratrice che la frequentazione di COGNOME avrebbe assunto nell’indurre quest’ultimo a porre in essere condotte delittuose. La Motivazione del provvedimento impugnato sarebbe dunque apparente, laddove condotta di mero sospetto, priva di una valenza dimostrativa di un valorizza una a colpa grave, non essendo sufficienti frequentazioni ambigue con soggetti dondannati nel medesimo procedimento, qualora non siano accompagnate dalla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALEe attività da questi svolte.
Con memoria del 17 maggio 2024, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza e difesa del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Le violazioni di legge, nonché le lacune e i vizi logic denunciati dalla difesa di parte ricorrente sono insussistenti, perché la motivazione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente è logicamente coerente.
1.1. In punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che – secondo l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o a bia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in mod autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare r ferimento all sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopi a negligenza,
imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incens di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliber concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente onvincimento rabile in sede zione su fatti sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutzione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo risetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estrenfli di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché n presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascurlatezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di ti o processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21 ottobre 2014, de p. 29 gennaio 2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16 ottobre 2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26 giugno 2002, Rv. 222263).
Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad o era RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né assume rilevarza ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua determinazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Rv. 285425; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017). In ogni caso, il crportamento reticente tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, ove causalrOente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuille colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453).
1.2. Venendo al caso in esame, va osservato che, nel pronunciare l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa precedente ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a0ello, la Corte di cassazione ha affermato che era stata omessa l’individuazion specifica del comportamento del ricorrente che aveva contribuito a configurare urli grave quadro indiziario a suo carico, avente effetto sinergico rispetto alla misura custodiale.
Ebbene, l’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti principi sopra richiamati e – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – corregge in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato alla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘inte essato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘esclusione lei diritto alla
riparazione. Evidenzia, infatti, che la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato consiste nell’: a) avere avuto plurimi contatti, anche telefonici, con il coimpu condannato per partecipazione ad associazione a delinquere di st b) avere, in tali conversazioni, espresso una stretta vicinanza e ato COGNOMECOGNOME mpo mafioso; una not vole familiarità con l’interlocutore, il quale riponeva in lui una notevolè fiducia, tan da renderlo partecipe di accadimenti interni ad un mondo criminale solitamente assai riservato, attraverso rivelazioni di fatti dai quali COGNOME non prendeva le distanze, ma sui quali, anzi, interloquiva commentando l’accaduto, creando così una situazione in cui pareva fondata l’ipotesi di una sua partecipazione al sodalizio criminale, in mancanza di elementi di chiarimento di segno contrario. Secondo la corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, il comportamento descritto rappresenta una situazione di connivenza e contiguità che, seppure penalmente insufficiente a fondare una affermazione di responsabilità concorsuale, è certamente valutabile quale elemento di colpa grave a carico dl richiedente. Dunque, è del tutto logico ritenere che proprio la contiguità del rico rente rispetto all’associazione abbia determinato l’emissione del provvedimento réstrittivo a suo carico, in applicazione dei principi giurisprudenziali che valorizzano, in senso negativo quanto al diritto alla riparazione, l’ambiguità RAGIONE_SOCIALEe freqbentazioni del soggetto.
Così argomentando, la Corte territoriale è pervenuta legittimamente al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione sulla scorta di un percorso argomen ativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità: la condotta tenuta dall’allora indagato, infatti, è idonea, secondo la corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, a far ritenere che lo stesso abbia concorso a provocare il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, asunto nei suoi confronti, insinuando un grave iniziale sospetto in ordine alla coresponsabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno interessato nel delitto.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusine RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, da liquidarsi in complessivi C 1.900,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE, che liquida in C 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 06/06/2024.