Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5010 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FASANO il 10/02/1971
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME ha richiesto alla Corte d’appello di Roma l’equa riparazi privazione di libertà ingiustamente subita per la durata di 120 giorni, i dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale della stessa città, eseguita il 12 marzo quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai delitt rivelazione di segreti d’ufficio, dai quali veniva assolto, per non aver commesso Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 29/10/2021, irrevocabile il 13/01/2022 .
La Corte territoriale ha respinto la domanda, avendo ravvisato nel comportament COGNOME i tratti della colpa grave.
Infatti – ad avviso del giudice della riparazione – lo COGNOME, maresciallo dell Finanza, ha manifestato un comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, intrattenuto relazioni ambigue e deontologicamente scorrette con COGNOME commercialista delle società oggetto di verifica fiscale, e con i colleghi COGNOME NOME.
Con riferimento ai fatti in cui era rimasto coinvolto lo COGNOME, il Ros condannato con sentenza definitiva ?ce i due colleghi avevano patteggiato la pena.
La Corte d’appello ha sottolineato che l’odierno ricorrente, ben consapevole dell dei colleghi, aveva omesso di denunciarne i comportamenti illeciti p~gbi, con fornire informazioni riservate al COGNOME, commercialista delle società RAGIONE_SOCIALEA Baldassarri, finalizzate ad eludere i controlli della verifica fiscale in corso.
Inoltre, aveva partecipato ad incontri riservati con il commercialista COGNOME, a contesto procedinientale.
Infine, GLYPH a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in po documentazione concernente i procedimenti penali n.16014/2011 e 25537/2012 RGNR del Procura della Repubblica di Roma, a carico del gruppo COGNOME; tra la documen sequestrata era stata pure ritrovata una copia contraffatta della segnalazione d sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il suddetto COGNOME
2.Ricorre per cassazione la difesa del ricorrente tdeducendo violazione dell’art. 314 c.p.p. vizio della motivazione.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legg della motivazione, osservando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con dell’assoluzione, da cui è evincibile l’assenza di apporto causale da parte dell all’applicazione della misura in ordine ai reati contestati.
Nella suddetta pronuncia assolutoria, infatti, venivano accertati elementi favorevole all’imputato; e precisamente il riferimento a un piano di verifica dell Finanza dal quale risultava che lo COGNOME faceva parte inizialmente dei verificato al controllo delle società interessate dalla verifica per le annualità 2007 e 2009, c
legittimava al possesso dei documenti rinvenuti nel corso della perquisizione; inoltre, riferimento all’incontro intercorso con il commercialista COGNOME, emergeva che la condott partecipazione a detto incontro, pur grave in quanto espressiva di un contatto ravvicinato militari verificatori e il titolare delle società controllate, apparentemente privo di c aveva alcun significato, nel senso della volontà di dirottare in senso favorevole l’esit verifiche, in quantox le stesse erano ormai terminate ed i risultati sarebbero stati notifi stesso Rossi il giorno successivo; in ogni caso, l’incontro, pur indice di una eccessi inopportuna confidenza con il legale rappresentante della società sottoposta a verifica, non apparso espressivo delle condotte enunciate nel capo di accusa, per la stessa ragione sopra evidenziata che i risultati delle verifiche sarebbero stati resi noti ufficialmente il giorno
Quanto al rinvenimento di documentazione presso l’abitazione del ricorrente, nella stess sentenza veniva sottolineato che ciò era avvenuto due anni dopo rispetto alla condot contestate, mancando perciò un collegamento temporale significativo tra la detenzione di ta atti e l’ipotizzato concorso nella concussione.
Infine, veniva dato risalto al fatto che i militari che proseguirono gli accertamen ebbero modo di rilevare alcuna irregolarità nelle attività di verifica espletate nei confro società, fintantochè lo COGNOME vi aveva partecipato (gennaio-luglio 2013).
D’altro canto, il giudice della riparazione, discostandosi dal costante orientament legittimità, non avrebbe spiegato ed indicato quali comportamenti del ricorrente, dolo gravemente colposi, avrebbero inciso sull’adozione della misura cautelare, limitandosi evidenziare le contraddizioni emerse nell’esame dibattimentale reso dall’imputato e richiama i pregressi rapporti con gli altri imputati.
2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc.pen., ha sottolineato una serie di vizi della motivazione.
In primo luogo, la stessa risulterebbe apparente, non avendo chiarito quali fosse effettivamente le condotte gravemente colpose ascrivibili allo COGNOME, e in contrasto l’orientamento espresso da questa Sezione nella sentenza n. 39726 del 27/09/2023 , secondo cui non è possibile ravvisare nella mancata denuncia degli accordi tra i correi alcun eleme indiziario sufficiente alla sussistenza del concorso nei reati contestati, nè alcun titolo grave ostativo alla riparazione.
Inoltre, la motivazione risulterebbe manifestamente illogica, avendo trascurato verificare in quale misura il comportamento del ricorrente avrebbe potuto spiegare effica sinergica rispetto al mantenimento della misura cautelare. Infine, nessuna argomentazione sarebbe stata fornita in ordine al requisito della gravità della colpa.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa gra deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, c particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscop negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e pr esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liber personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se t condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenera ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della s configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto aut rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che poss portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acq agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valu differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
La giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicam rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale ( leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo o di tipo processuale (autoincolpazione, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostan nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una att che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 41 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si col nell’alveo dell’insegnamento ora richiamato.
Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione è sintetizzabile termini che seguono.
La Corte di Appello ha osservato che il comportamento posto in essere dal pubblico ufficiale aveva evidenziato un indebito interessamento rispetto alla delicata verifica fisca confronti del gruppo COGNOME, di cui il coimputato COGNOME era il commercialista, ed i colleghi finanzieri COGNOME NOME e COGNOME NOME erano diretti assegnatari.
Il fatto che i tre coimputati COGNOME COGNOME e COGNOME fossero coinvolti nell collusivo è indiscusso, in conseguenza delle definitive sentenze di condanna nei confronti primo e di applicazione della pena verso gli altri due.
Segnatamente, il Collegio ha rilevato che lo COGNOME aveva intrattenuto rapporti con COGNOME, durante la verifica fiscale a carico delle società di cui quest’ultimo era il commerci Al riguardo, nell’ordinanza si sottolinea che erano stati organizzati appositi incon COGNOME, i suoi colleghi poi condannati, ed il COGNOME, in concomitanza della predetta veri fiscale.
Inoltre, il Giudice della riparazione ha evidenziato che a casa dello COGNOME, a seguit perquisizione domiciliare, veniva ritrovata documentazione concernente i procedimenti penali carico al gruppo COGNOME, destinatario della suddetta verifica, tra cui, particolar significativa, nell’ottica della valutazione ex ante, in ordine all’apparente coinvolgiment COGNOME, una copia contraffatta della segnalazione di operazioni sospette a carico di alcu persone, nella quale era menzionato il suddetto COGNOME NOMECOGNOME
L’ordinanza impugnata ha osservato che lo COGNOME aveva imprudentemente posto in essere le richiamate plurime forme di interessamento alla delicata verifica fiscale in at confronti del gruppo RAGIONE_SOCIALE; che in tal modo il ricorrente aveva realizzato l’apparenza d rapporto collusivo tra il pubblico ufficiale ed il soggetto sottoposto a verifica fiscale; e evenienza aveva avuto un ruolo sinergico, rispetto all’operato dell’autorità giudiziari aveva adottato la misura custodiale.
Le logiche argomentazioni formulate dalla Corte distrettuale non sono superate dalle censure qui proposte.
Il ricorso infatti non riesce a criticare adeguatamente la ritenuta GLYPH grave negligenza / imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, che per le modalità in c sono svolte al cospetto dello stesso COGNOME e per l’interesse dallo stesso manifesta mediante acquisizione diretta di documentazione inerente verifiche, era tale da creare ragionevole apparenza di consapevolezza dell’accordo collusivo.
Il riferimento specifico è agli incontri durante la verifica fiscale, avvenuti i violazione delle regole deontologiche, con i soggetti tra cui è certamente intercors collusione.
La percepibilità della natura illecita dei rapporti inter alios emerge dal confronto con la documentazione trovata presso il domicilio dello Schiavone, concernente i procedimenti penali a carico della società verificata e, particolarmente, la copia contraffatta della segnalazi operazioni sospette a carico di alcune persone, nella quale era menzionato il commercialist delle suddette società Rossi Arnaldo.
Tali osservazioni, per nulla scalfite dai motivi di censura, rendono ragione alla motivazi della Corte distrettuale che ha ritenuto la colpa grave nel comportamento dello COGNOME e l sua efficacia sinergica all’adozione della misura, ostative alla invocata riparazione.
Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 novembre 2024
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