Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOMECOGNOME ha deposi conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del r
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, determiNOME da annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione solo per motivi processuali (avend Corte della riparazione dichiarato erroneamente la tardività dell’istanza), sulla ri riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, ha rigettato la domanda ritenendo un comportamento ostativo dell’istante. In particola COGNOME aveva sofferto un periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione procedimento nel quale era stato accusato di concorso in rapina e lesioni, reati dai quali er assolto in appello per non aver commesso il fatto. I giudici della riparazione hanno rige domanda per avere l’interessato contribuito con il proprio comportamento ambiguo a crea l’apparenza di una situazione altamente sospetta nei suoi confronti quale complice nella rapina p in essere da NOME COGNOME, del quale egli era amico per sua stessa ammissione in sede interrogatorio. In particolare, nella specie, dai filmati di videosorveglianza dell’esercizio co nel quale erano avvenuti i fatti, era emerso che il giorno prima della rapina il COGNOME era entra tabaccheria insieme al COGNOME, fingendo di non conoscerlo e chiedendo ai titolari di spedire un fa un numero risultato poi inesistente, mentre il COGNOME faceva un sopralluogo del locale approfitt della distrazione dei titolari, impegnati nella spedizione del fax. Inoltre, dalle int telefoniche delle utenze in uso ai due era emerso che, in occasione delle perquisizioni domicili loro confronti, costoro avevano concordato una versione difensiva quanto al sopralluogo di cui so intesa soprattutto a dimostrare l’estraneità del COGNOME ai fatti. La Corte d’appello, giud cognizione, nel ribaltare il verdetto di condanna, aveva ritenuto che i frequenti contatti anche in prossimità dei fatti, così come il comportamento del giorno antecedente la rapina, fossero univoci né rilevanti, dalle intercettazioni essendo emerso solo che il COGNOME era risentit suo coinvolgimento in una vicenda che riguardava solo il COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Posti a confronto detti elementi, non smentiti nella loro storicità dai dell’assoluzione, la Corte della riparazione ha effettuato una valutazione sul differente pia verifica di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che il comportamento del avesse creato una situazione altamente sospetta, avendo lo stesso partecipato all’accesso a tabaccheria del giorno prima, chiedendo di inviare un fax a un numero inesistente, fingendo per di non conoscere il COGNOME, essendosi prestato, come pure ammesso, a tenere su richiesta dell’amico un comportamento decettivo nei confronti dei titolari dell’esercizio commerciale.
2. La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il q ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge per avere la Corte tenuto conto so elementi emersi nel corso delle indagini, senza considerare che il giudice della cognizione assolto il COGNOME in appello, rilevando che costui era stato assente dalla scena del delitto, la comportamento tenuto la sera prima difficilmente avrebbe potuto ritenersi contributo essenziale
commissione della rapina, non essendo stato chiaramente intelligibile dalle immagini il preteso d’intesa tra i due, così come non univoco doveva ritenersi il contenuto della telefonata tra i due.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclu scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato conclus scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato.
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori u nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente es dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 – 01) e apprezzare, in m autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferime sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazio di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276
Occorre operare una premessa alla luce del tenore del motivo di ricorso con specifi riferimento ai rapporti tra il giudizio di cognizione esitato nella sentenza assolutoria e qu riparazione. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo di cui si discute, può anche presc dalla sussistenza di un “errore dell’autorità giudiziaria”, venendo in considerazione s l’antinonnia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la dur custodia e l’eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o c a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimen l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolve ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicos 257606 – 01). Pertanto, è richiesto al giudice della riparazione di valutare tutti gli probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia inge ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, La Fornara 268952 – 01; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, nella specie, la Corte della riparazione ha correttamente operato t valutazione, valorizzando elementi fattuali rimasti confermati nel giudizio di cognizione e ammessi dallo stesso COGNOMECOGNOME Il comportamento decettivo è stato valutato con riferimento al situazione apparente che lo stesso aveva contribuito a creare, senza che possa rilevare
contrario la differente valutazione condotta dal giudice della cognizione che ha considerato comportamento equivoco e “solo con difficoltà” giudicabile quale contributo essenziale concorso nel reato da altri posto in essere.
Di talché il motivo deve considerarsi infondato, a fronte della corretta giustifi fornita dai giudici della riparazione.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano com dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché rifusione delle spese per il presente giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquid mille.
Deciso il 29 ottobre 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME