Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37465 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 871/2025
NOME COGNOME
CC – 02/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Serbia il giorno DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 3 dicembre 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilitˆ o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese;
Con ordinanza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare: 1) in relazione al delitto di favoreggiamento, dal 13 agosto 2013 al 14 febbraio 2014; 2) in relazione al reato di concorso in omicidio volontario (cos’ riqualificata lÕoriginaria imputazione a seguito di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione), dal 28 giugno 2019 al 6 luglio 2020.
Lo COGNOME veniva definitivamente assolto dall’addebito con sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano in data 6 luglio 2020, poi confermata nel successivo giudizio di appello.
1.1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando sia la condotta tenuta dal ricorrente al momento del fatto (e subito dopo), poichŽ tesa ad ostacolare le investigazioni, sia la successiva fuga allÕestero, sia le dichiarazioni reticenti rese quando venne tratto in arresto: a tali comportamenti i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno attribuito valenza sinergica rispetto all’emissione ed al mantenimento di entrambe le ordinanze cautelari.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico complesso motivo deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poichŽ mancante e frutto del travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove.
Lamenta il ricorrente, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte territoriale potrebbero al più giustificare il diniego RAGIONE_SOCIALEa riparazione relativamente al primo periodo di detenzione, mancando invece qualsivoglia motivazione in ordine al secondo provvedimento cautelare, emesso in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalitˆ e residualitˆ.
Ci˜ è ancor più vero ove si consideri il lasso temporale intercorso tra i fatti e lÕemissione RAGIONE_SOCIALEa seconda ordinanza cautelare, nonchŽ la mancata ÒopposizioneÓ RAGIONE_SOCIALEo COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa seconda misura.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che il ricorrente fu sottoposto ad una prima ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento, commesso in favore di un soggetto giudicato separatamente.
I due erano a bordo di una Bmw X5 Ð condotta dal correo allÕinterno di un parcheggio Ð quando, inavvertitamente, schiacciavano il piede di un passante e, quindi venivano invitati ad accostare dagli agenti di polizia locale presenti sul luogo.
I due quindi si davano alla fuga, investendo uno degli agenti che nel frattempo si erano posti allÕinseguimento con RAGIONE_SOCIALEe biciclette, e cos’ cagionandone la morte: il corpo veniva trascinato per circa 200 metri mentre la bicicletta, rimasta incastrata sotto lÕautovettura, veniva trascinata circa 1 km, fino a quando lo NOME non riusciva a rimuoverla, dopo alcuni tentativi.
Raggiunta poi lÕabitazione del correo, la sera stessa i due lasciavano lÕItalia; lo COGNOME veniva quindi tratto in arresto in Serbia dopo circa un anno di latitanza.
LÕoriginaria contestazione per il reato di favoreggiamento traeva argomenti dalla condotta successiva al fatto, oltre che dalle dichiarazioni del coimputato, secondo il quale lo COGNOME, alla vista degli agenti, lÕaveva incitato alla fuga.
Dopo essere stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di favoreggiamento, a seguito di ricorso del AVV_NOTAIO generale e di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in sede di rinvio la Corte di appello trasmetteva gli atti al pubblico ministero in relazione al più grave reato di concorso in omicidio volontario (per il quale fu emesso un secondo titolo cautelare); contestazione dalla quale poi lo COGNOME veniva definitivamente assolto.
LÕesito assolutorio è stato fondato su una parziale ritrattazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del coimputato; i restanti elementi di prova, relativi alla condotta successiva allÕinvestimento mortale, non sono stati ritenuti sufficienti a sostenere lÕaccusa di concorso in omicidio volontario.
2.1. Ci˜ posto osserva il Collegio che il motivo, che assume anche una connotazione meramente avversativa, è aspecifico ed in parte anche manifestamente infondato.
Le due ordinanze cautelari hanno riguardato la medesima vicenda e la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha esaminato, come richiesto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., l’esistenza di una condotta ostativa e la valenza sinergica rispetto all’emissione dei due provvedimenti.
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, pur avendo compiuto una valutazione complessiva, l’hanno espressamente riferita ad entrambi i titoli (p. 5 ordinanza impugnata).
A tal fine hanno valorizzato non solo la scelta del ricorrente di darsi alla latitanza, ma anche la condotta tenuta subito dopo il fatto, tesa ad ostacolare le investigazioni occultando le prove (adoperandosi per disincagliare la bicicletta dalla vettura a loro in uso), nonchŽ le dichiarazioni reticenti che furono rese una volta tratto in arresto.
In tal modo la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimitˆ: la decisione RAGIONE_SOCIALE‘imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza, infatti, non costituisce di per sŽ elemento che integra la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13079 del 08/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, COGNOME, Rv. 261404 Ð 01; Sez. 4, n. 42746 del 06/11/2007, COGNOME, Rv. 238306 – 01); piuttosto, è valutabile, insieme ad altre circostanze, ai fini RAGIONE_SOCIALEa formazione del convincimento del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione (Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, COGNOME, non mass.), come accaduto nel caso in esame.
Allo stesso modo, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha correttamente valutato il comportamento reticente tenuto dallo COGNOME in sede di interrogatorio, che pur dopo la modifica introdotta con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, pu˜ assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEÕaccertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, si è osservato, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti, o comunque mostrarsi reticente (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 Ð 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 Ð 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 – 01).
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita ad affermare che la valutazione compiuta dalla Corte di appello non pu˜ valere anche per il secondo periodo di detenzione, senza neppure spiegarne le ragioni, che di certo non possono essere individuate nel tempo trascorso tra i fatti e l’emissione RAGIONE_SOCIALEa seconda ordinanza (che al limite pu˜ rilevare per il giudice che deve valutare l’attualitˆ RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari) o nella mancata ÒopposizioneÓ alla sua esecuzione; circostanza, quest’ultima, che non assume alcun rilievo rispetto alla emissione del secondo provvedimento e rispetto alla quale il ricorrente invoca solo formalmente il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, dolendosi in realtˆ RAGIONE_SOCIALEa valutazione compiuta dalla Corte territoriale.
D’altronde, osserva ancora il Collegio, lungi dall’esistere una sorta di ontologica impossibilitˆ, se le due ordinanze condividono la stessa base fattuale, riferendosi ad una vicenda sostanzialmente unitaria (come si ammette anche in ricorso: pp. 5 e 6), non è errato in diritto sostenere, come fa l’ordinanza impugnata, che la condotta ostativa che ha avuto valenza sinergica rispetto all’emissione del
primo provvedimento possa averla avuta – cos’ come in concreto accaduto – anche in relazione al secondo.
Ci˜ che conta, infatti, è che sia accertata la relazione tra il comportamento, doloso o gravemente colposo, e la custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta, anche se quest’ultima è dipesa dall’applicazione, in diversi momenti, di distinti provvedimenti che in quello stesso comportamento hanno rinvenuto quantomeno una concausa.
SicchŽ, non solo la motivazione non è mancante, come si deduce in ricorso (pp. 3 e 10), ma è espressamente riferita anche ad entrambi i titoli, ed ha un contenuto assai più articolato di quello censurato.
Non giova al ricorrente, infine, dedurre l’insussistenza dei presupposti per emettere la seconda ordinanza (pp. 6 e 7 ricorso): ci˜ sia perchŽ nella specie è dedotta una ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, sia perchŽ, per ritenere l’ingiustizia formale art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l’illegittimitˆ del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilitˆ previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non pu˜ provenire dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01).
Il ricorrente, invece, sembra prospettare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilitˆ RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare desumendola dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado di assoluzione, senza considerare che diversi sono i criteri che governano il giudizio di penale responsabilitˆ – in cui l’accertamento deve avvenire al di lˆ di ogni ragionevole dubbio – e il giudizio cautelare, fondato sui gravi indizi di colpevolezza.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
3.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. del 16/11/2023, COGNOME non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di tremila euro alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente. Cos’ deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME