Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Messina il DATA_NASCITA altra parte: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 18/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90, 110, 629 cod. pen., dai quali è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. , avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza mediante un’acritica adesione all’originale impianto accusatorio, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze assolutorie e RAGIONE_SOCIALEa
palese falsità RAGIONE_SOCIALE accuse contenute nella denuncia presentata dalla presunta persona offesa COGNOME NOME.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la ‘colpa penale’, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit , possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit , in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento c oercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con
valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. P_IVA).
Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha -in modo non manifestamente illogico -ritenuto che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Allo scopo sono stati valorizzati specifici fatti riconducibili all’interessato, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal NOME in sede di indagini, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali costui ammetteva di essersi prestato a fungere da intermediario per il pagamento di un debito che COGNOME NOME (amico del ricorrente) aveva nei confronti di COGNOME NOME, figlio di sua cognata, che il ricorrente sapeva essere un soggetto con numerosi precedenti penali e dedito al consumo di stupefacenti. Sotto questo profilo la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha logicamente ritenuto che: l’accoglimento di tale richiesta del COGNOME di fare da intermediario al fine di sollecitare il COGNOME ad adempiere un debito di cui quest’ultimo era ‘molto preoccupato’, pur sapendo che il COGNOME gravit ava nel mondo RAGIONE_SOCIALEa malavita; l’aver parlato in ospedale con il COGNOME a gesti e mediante biglietti scritti sul momento (evidentemente per non farsi sentire) ; l’aver poi sollecitato il COGNOME a partecipare all ‘incontro con NOME (coimputato e considerato uomo di fiducia del RAGIONE_SOCIALE nell’associazione criminosa di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90), avente ad oggetto proprio il pagamento del predetto debito, avevano costituito comportamenti gravemente imprudenti, soprattutto per un soggetto (quale il COGNOME) appartenente alle Forze di Polizia, avendo egli
quantomeno accettato il rischio che tale debito avesse natura illecita e che il COGNOME avesse sottoposto il COGNOME, anche tramite il COGNOME, a minacce affinché pagasse quanto richiestogli.
Proprio dal coinvolgimento del ricorrente con soggetti gravitanti in ambienti malavitosi connessi al traffico di stupefacenti e ad una situazione di verosimile estorsione nei confronti del COGNOME, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha motivatamente tratto elementi per affermare come il ricorrente abbia, quantomeno con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi RAGIONE_SOCIALE‘Autorità.
Rispetto alle suddette argomentazioni, il ricorrente si limita a contrapporre laconiche censure, assolutamente generiche, ribadendo come lo stesso sia stato assolto a seguito RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa deposizione resa dal COGNOME.
In tal modo, tuttavia, il ricorrente non considera che l’assoluzione in sede di cognizione costituisce mero presupposto RAGIONE_SOCIALEa richiesta in disamina, e non esime il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dalla valutazione di eventuali condotte (dolose o colpose) ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo .
In definitiva, il ricorso non si confronta in alcun modo con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e dianzi riassunte, peccando in tal senso anche di aspecificità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia RAGIONE_SOCIALE spese processuali sia RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737 -01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Nulla per le spese al ministero resistente.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME