Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 12 giugno 2024, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, volta ad ottenere la riparazione per la ingiusta detenzione patita dal 20 settembre 2010 al 24 ottobre 2011 (per un totale di 399 giorni) in regime di arresti domiciliari, i relazione ai reati di cui agli artt. 644 comma 5, nn. 3 e 4 , 81 cpv., 629, 628 comma 3 cod. pen. e 7 L. n. 2013/1991.
NOME COGNOME insieme alla moglie NOME COGNOME ed alla figlia NOME COGNOME era stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di usura, in data 17 settembre 2010, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa querela sporta e RAGIONE_SOCIALEe s.i.t. rese dalle persone offese e da un loro collaboratore NOME COGNOME, del rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei COGNOME di copiosa documentazione contabile e bancaria da cui era possibile evincere, secondo la prospettazione accusatoria, l’esistenza di intensi rapporti economici tra le parti. COGNOME COGNOME i familiari, sin dalle pri battute, si protestavano innocenti e smentivano talune affermazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese, così, a titolo esemplificativo, con riferimento alla data del prestito di cui all’assegno allegato alla querela che risultava essere stato rilasciato dall’istituto di credito in epoca successiva a quella in cui assumeva essere stato consegNOME ai COGNOME.
Con sentenza del 10 novembre 2022 del Tribunale di Salerno l’odierno ricorrente e i suoi familiari venivano assolti dai reati loro ascr perchè il fatto non sussiste, sulla scorta di un giudizio di sostanziale inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di adeguati riscontri.
L’istanza di riparazione avanzata nell’interesse del COGNOME veniva rigettata ritenendo di ostacolo la conversazione intercorsa tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, dipendente RAGIONE_SOCIALEe persone offese (che registrava il dialogo), nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale si faceva riferimento a prestiti di denaro, a tassi di interesse, al timore di incriminazioni per prestiti effettuati. A quanto detto si aggiungeva la circostanza che i COGNOME accettavano quale “atipica modalità di definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria” RAGIONE_SOCIALEe persone offese, la consegna di merce, in luogo RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta, che doveva servire per la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE‘abitazione di NOME e ciò benché il rapporto debito-credito fosse intercorso non tra le parti quanto tra le società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, secondo quanto
sostenuto da RAGIONE_SOCIALE, per pregresse forniture effettuate da quest’ultima società, in assenza, tuttavia, di qualsivoglia accordo scritto.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto le superiori condotte ostative, poiché gravemente colpose, all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa istanza formulata dal COGNOME. Per contro, non è stata ritenuta significativa la valutazione espressa circa la inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese e le incongruenze circa la tempistica dei prestiti e le date di emissione degli assegni stante il diverso oggetto del procedimento.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidandolo ad un motivo con il quale si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa individuaz dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Lamenta la difesa che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in maniera eccentrica, avrebbero rivalutato il materiale probatorio posto all’esame del Tribunale che ha espresso una valutazione negativa sulla conversazione intercorsa tra il dipendente RAGIONE_SOCIALEe persone offese e il COGNOME, insieme alla figlia NOME in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa assoluzione sarebbero stati utilizzati una pluralità elementi che sono stati obliterati nell’ordinanza impugnata.
I COGNOME giudici COGNOME di COGNOME merito, COGNOME infatti, COGNOME avrebbero COGNOME posto COGNOME l’accento COGNOME sulle testimonianze offerte dalle persone offese, caratterizzate da incertezze e “non ricordo” e i passaggi che apparivano sorretti da riscontri documentali sono risultati carenti di prova o, comunque, viziati da contraddizioni; l’assegno di 7.500 euro che avrebbe fondato l’imputazione, ossia quello che sarebbe stato consegNOME alla moglie del COGNOME il 2.11.2009 sarebbe risultato far parte di un carnet rilasciato il 23.11.2009; i giudici di mer avrebbero poi messo in evidenza la legittimità dei rapporti commerciali tra le persone offese e la familia COGNOMECOGNOME Dalla conversazione registrata dal dipendente RAGIONE_SOCIALEe persone offese, infine, a differenza di quanto affermato dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione in maniera illogica emergerebbe solo che COGNOME COGNOME ha dato alcuna somma di denaro alle persone offese avendo egli affermato “se uno viene qua e vuole i soldi, ma chi glieli dà”.
Inoltre, il Tribunale ha messo in evidenza la legittimità dei rapporti commerciali tra le persone offese e la famiglia COGNOME e dopo avere smentito la conversazione ha anche evidenziato la inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei denuncianti oltre che la circostanza che numerose matrici di assegni presentavano cancellature e sovrascritture.
Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente, non può considerarsi gravemente colposa la condotta consistita nell’avere pattuito una compensazione con le persone offese, peraltro, funzionale a venire incontro alle esigenze di costoro che avevano un debito di natura commerciale. La motivazione è carente poiché non indica il nesso di causalità tra la condotta colposa e la successiva applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
3.- Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
E’ il caso di ricordare che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo sia stato definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di una evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 -01).
E’ noto, infatti, che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del merito e in relazione a tale aspetto, il primo ha libertà di valutare il materiale acquisito nel processo al fine d verificare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘azione di natura civilistica e che l’autonomia propria de giudizio volto a riconoscere o meno il diritto alla riparazione non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudi RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 – dep. 14/03/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018 – dep. 12/10/2018, Rv. 274350 – 01).
Nel caso in esame la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, applicando correttamente i criteri di cui all’art. 314 cod. proc. pen., nel rispetto del principio di autonomia del processo di riparazione, ha posto l’accento su condotte del COGNOME, comunque accertate nel
processo di cognizione, per quanto ritenute prive di rilevanza penale, in termini ostativi al riconoscimento del diritto vantato.
A tanto ha proceduto la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, soffermandosi sui canoni che orientano il giudizio riparatorio che divergono da quelli diretti ad accertare le responsabilità penali, nella misura in cui nel primo caso occorre verificare se le condotte del ricorrente, tanto di natura processuale che extraprocessuale, valutate ex ante, abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.
Nell’ordinanza impugnata, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere posto l’accento sui fitti rapporti economici intrattenuti dalla famiglia COGNOME con denuncianti, NOME e NOME COGNOME, come documentati anche dagli esiti RAGIONE_SOCIALEe perquisizioni eseguite, hanno valorizzato, ritenendola condotta ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza proposta e riportandone ampi stralci in motivazione, la conversazione intercorsa tra NOME COGNOME, la figlia NOME e il dipendente RAGIONE_SOCIALEe persone offese il cui contenuto, risultava trascritto «anche nella sentenza di assoluzione», in occasione del quale «commentando il rapporto con i COGNOME, COGNOME NOME si riferiva a prestiti di denaro che aveva concesso nonostante non gli convenisse».
In particolare veniva riportato il seguente passaggio, con il quale il ricorrente non si confronta affatto se non estrapolando un frammento RAGIONE_SOCIALEa conversazione che si assume registrata al fine di “incastrare” il ricorrente e i suoi familiari: «COGNOME ma se uno viene qua e va trovando i soldi… .io gli do i soldi per fare che cosa? Per pigliare i mille euro, gli ottocento euro, novecento euro ogni tre mesi? Che poi me li ha levati un’altra volta…. E stavano in banca, pigliavo seicento erano meglio che stavano là non mille euro al mese, ma comunque io non voglio sapere niente, voglio perdere i soldi. Se mi dà la roba». Il dipendente RAGIONE_SOCIALEe persone offese commentava «comunque come glieli avete prestate voi cioè nelle condizioni in cui glieli avete prestati voi, non glieli dava nessuno. Lo so… lo so» e COGNOME rispondeva «Però manco mi posso trovare incrimiNOME».
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel prosieguo, ha posto in evidenza ulteriori passaggi del dialogo ed in specie quello in cui NOME COGNOME sosteneva che il denaro concesso in prestito apparteneva a terze persone e il commento del COGNOME il quale replicava «però sbagliate se volte andare un’altra volta là dentro a sbagliare.., loro là si mettono paura … si misero paura».
Ancora, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, riprendeva le parole del dipendente dei denuncianti «là gli avete prestato i soldi col venti per cento al mese» e la risposta del
NOME «ma a me non me li ha dati i soldi col venti percento al mese…. Non me li ha dati manco più perché se levo i tremila euro non me li ha dati manco più».
Il dialogo richiamato dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione a pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non negato dai giudici di merito, per quanto ritenuto non sufficiente a pervenire ad un giudizio di responsabilità del COGNOME, è rimasto sostanzialmente incontestato dalla difesa che con esso non si è neppure confrontata, salvo limitarsi ad estrapolarne dal suo complesso una piccola porzione del tutto neutra.
Ancora, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha posto l’accento sulla circostanza che l’ordinanza genetica era motivata, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non solo sulle dichiarazioni rese dalle persone offese ma sul riscontro offerto proprio dalla superiore conversazione il cui contenuto sarebbe stato confermato dal teste COGNOME che alla registrazione aveva proceduto (in proposito il provvedimento impugNOME richiama le pagine 77 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione).
Hanno spiegato i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione con motivazione conforme ai principi sanciti da questa Corte che la condotta tenuta dal COGNOME, secondo una valutazione ex ante, ha contribuito ad ingenerare la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale «non potendo negarsi che il COGNOME con il suo comportamento abbia concorso a comporre, nel contesto generale RAGIONE_SOCIALEe risultanze investigative acquisite, il quadro indiziario che ha determiNOME l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura».
Analogamente il ricorso non si confronta con altro comportamento ritenuto dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione colposo e ostativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione. A pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa motivazione è stato evidenziato come al di là RAGIONE_SOCIALEa conversazione RAGIONE_SOCIALEa quale sopra si è detto, ossia la vicenda – ritenuta atipica – relativa alla definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria dei COGNOME, mediante la consegna di merce per la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa casa di NOME benché il rapporto di debito/credito intercorresse tra le società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” e tutto ciò in mancanza di qualsivoglia accordo scritto.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno ritenuto anche tale modalità di estinzione del debito, non sorretta da documentazione alcuna benché ricondotta a sue società, quale condotta gravemente colposa e tale da ingenerare la falsa apparenza di un illecito penale e, dunque, la adozione RAGIONE_SOCIALEa misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (cfr. Sez. 3 n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01) Anche tale passaggio motivazionale non risulta né illogico né contraddittorio ma soprattutto non è negato dalla sentenza assolutoria.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe condotte individuate quali imprudenti e improntati a macroscopica leggerezza, in chiave sinergica rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza custodiale e non esclusi nella loro materialità dai giudici di merito, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, lungi
dall’obliterare argomenti che la difesa ritiene decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione del responsabilità, nell’autonomia di giudizio che le è propria e rammentando il “diverso oggetto del presente procedimento”, ha ritenuto non determinanti, il giudizio espresso circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese e le rilevate incongruenze tra la tempistica dei prestiti e le date di emissione degli assegni che hanno determiNOME l’esito assolutorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, co. 2, cod. proc. pen.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione aderendo a giurisprudenza di questa Corte ha operato un raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni esposte nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza che ha applicato la misura (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019 – dep. 22/08/2019, Rv. 277662 – 01), ritenendo sussistere un sinergico collegamento tra le condotte medesima e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, condotte che, come si è detto, non sono state neutralizzate né negate dalla sentenza assolutoria.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Deciso il 24 ottobre 2024
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