Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43756 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nata in Romania il 04/07/1996
avverso l’ordinanza emessa in data 16/04/2024 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, e per le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese del giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/09/2022, la Corte d’Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME con riferimento al periodo di detenzione cautelare (in carcere e poi in regime di
arresti domiciliari) nel processo a suo carico per il delitto di detenzione di in concorso con COGNOME NOMECOGNOME
In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, tal ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Supre Corte, con la sentenza n. 26300 del 10/05/2023.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma ha nuovamente rigettato, c l’ordinanza in epigrafe, la domanda di riparazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
Anche avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte terr reiterato l’errore già censurato dalla sentenza rescindente, avendo valor circostanze non provate quali la sua titolarità e gestione del bar e consapevolezza della presenza della cocaina nel secchio della spazzatura, non altre circostanze inidonee allo scopo quali l’aver aperto la porta all’acquiren sostanza, e l’aver palesato nervosismo all’arrivo degli operanti: tratta condotte del tutto fisiologiche in un rapporto di convivenza, senza che da ciò trarsi con certezza la prova dei traffici illeciti dell’altra persona.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta incidenza della con della RAGIONE_SOCIALE sulla decisione di sottoporla a custodia cautelare: non potendo frequentazione del COGNOME considerarsi idonea a palesare una connivenza rispetto ai traffici illeciti di quest’ultimo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit rigetto del ricorso, escludendo che la Corte avesse violato i parametri prop giudizio di rinvio, ed osservando che vi era adeguata motivazione in ordine a i profili posti a base del rigetto della richiesta (presenza della COGNOME sul dell’accertamento del reato, avendo anzi ella aperto la porta all’acqu tentativo di difendere il COGNOME nella consapevolezza della presenza del droga; sussistenza di altre indagini per altra analoga imputazione; asse spiegazioni sulla presenza della cocaina; nervosismo palesato durant operazioni di polizia). In definitiva, risultava provato il presupposto ost riconoscimento del diritto alla riparazione, costituito da una frequentazione persona nella consapevolezza dell’illiceità della condotta tenuta da quest’ul
Con memoria ritualmente trasmessa, l’Avvocatura dello Stato insiste p una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, alla l compiuta motivazione resa dalla Corte territoriale.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore della ricorrent replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei moti ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al fatto che la precedente ordinanza di rigetto della domanda di riparazione era stata annullata non già a causa di criticità rilevate all’interno del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, bensì a causa della mancanza di adeguate precisazioni in ordine all’individuazione delle condotte, ritenute gravemente imprudenti, tenute dalla RAGIONE_SOCIALE: condotte idonee a provocare l’adozione della misura cautelare nei suoi confronti per la codetenzione della cocaina con il coimputato e compagno COGNOME pur se la sua posizione doveva essere ricondotta ad una mera connivenza (ricostruzione “adombrata” nell’ordinanza in questione, ma pienamente accolta nel giudizio di merito: cfr. il § 2 della sentenza rescindente. In effetti, nella sentenza di assoluzione della COGNOME, il giudice di appello ritenne che quest’ultima avesse cogestito il bar unitamente al COGNOME, osservando peraltro “che il solo fatto che ella potesse essere a conoscenza” della presenza della cocaina nel cestino presso il bar – che all’arrivo del “cliente” COGNOME era chiuso, con la serranda semiabbassata – poteva qualificare la sua condotta, al più, in termini di mera connivenza: cfr. pag. 1 e 2 sent. 17/10/2019).
Altrettanto persuasiva risulta poi la prospettazione del rappresentante della Pubblica Accusa in ordine al fatto che il giudice di rinvio – lungi dall’aver reiterato lo stesso vizio motivazionale rilevato nella sentenza di annullamento, come sostenuto dalla difesa – ha adeguatamente colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente.
La Corte territoriale, infatti, non si è certo limitata a valorizzare la presenza della COGNOME nel bar all’ingresso degli operanti, né il suo nervosismo per la situazione (stato d’animo che, in effetti, ben potrebbe spiegarsi in astratto con una “fisiologica” preoccupazione per le sorti del COGNOME, cui la COGNOME era legata da una relazione affettiva).
In realtà, il giudice del rinvio ha fatto riferimento ad alcune specifiche circostanze di decisiva rilevanza ai fini che qui interessano, desunte dal verbale d’arresto in termini non contestati dalla difesa: il fatto che fu proprio la RIMMEL ad aprire la porta del bar al soggetto recatosi ad acquistare la sostanza, trovato poi dagli operanti in possesso di cucchiaino e bilancino di precisione (cfr. pagg. 1 e 3 dell’ordinanza); il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, in quel contesto, tentò di difendere il compagno mostrandosi a conoscenza della cocaina rinvenuta in un cestino posto nel cortile privato in uso al bar, ma senza dare spiegazione alcuna circa la presenza della droga (pagg. 3 e 4); la piena consapevolezza, in capo alla odierna ricorrente, del contesto criminoso in cui ella si trovava con il COGNOME, desumibile anche dall’ulteriore procedimento pendente a loro carico, sempre per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sempre per fatti accaduti all’interno del medesimo esercizio pubblico (cfr. pag. 4, cit.).
Si tratta di circostanze del tutto convergenti nel delineare la figura della RAGIONE_SOCIALE come quella di una possibile concorrente nella detenzione della droga, e quindi ampiamente idonee a far ritenere applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547 – 01).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La RAGIONE_SOCIALE deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell’economia e finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato: spese che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell’economia e finanze rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Il Pr sidente