Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37451 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 912/2025
NOME COGNOME BRANDA
CC – 15/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Fermo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 5 febbraio 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso e il governo RAGIONE_SOCIALEe spese secondo soccombenza;
Con ordinanza del 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Perugia ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 9 novembre 2017 (data in cui veniva tratta in arresto) al 20 dicembre 2018, data in cui veniva rimessa in libertˆ, per poi essere definitivamente assolta con sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia (irrev. 13 ottobre 2023).
1.1. La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME fu inizialmente disposta in quanto gravemente indiziata di diversi reati in materia di stupefacenti, commessi in concorso con il suo compagno.
Nel corso del processo tali fatti furono prima riqualificati nella ipotesi lieve di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e poi ritenuti inidonei a fondare una affermazione di responsabilitˆ oltre ogni ragionevole dubbio.
Ci˜ posto, la Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione in quanto la ricorrente, con il suo comportamento, ritenuto quantomeno gravemente colposo, ha concorso a dar causa alla custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo lamenta vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poichŽ illogica ed apparente (p. 1 ricorso) in quanto la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riparazione senza valutare la condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che è stata assolta per non aver commesso i fatti; nŽ ha spiegato le ragioni per le quali deve ritenersi dimostrata lÕesistenza di una condotta gravemente colposa, tale da escludere l’indennizzo.
Segnala, infine, che il giudice di merito ebbe a precisare che “gli episodi contestati alla COGNOME non integrano i gravi indizi che avrebbero potuto giustificare l’applicazione di una misura cautelare custodiale”.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
La scarna indicazione desumibile dall’annotazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria – che fa riferimento anche ad un indirizzo errato, sebbene l’atto è stato inviato attraverso il portale per il deposito atti penali – non consente a questa Corte di verificare, come sollecitato dalla parte pubblica, il rispetto o meno RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 87-
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa necessitˆ che i giudici valutino con una certa flessibilitˆ il rispetto dei requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione al digitale (cfr., Corte E.d.u., Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024, richiamata da Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383 Ð 01; cfr., anche Sez. 6, n. 30203 del 24/06/2025, COGNOME, non mass., in un caso in cui la sottoscrizione non è stata riconosciuta dal sistema in dotazione alla Cancelleria, verificata con il software ÒAruba SignÓ).
Il ricorso deve essere ugualmente dichiarato inammissibile, poichŽ aspecifico.
3.1. La ricorrente deduce che il giudice RAGIONE_SOCIALEa imputazione avrebbe escluso, in relazione agli episodi contestati, l’esistenza dei gravi indizi idonei a giustificare
l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
Su questo punto il ricorso, assumendo una connotazione meramente avversativa, omette ogni confronto con l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la quale ha espressamente escluso che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 314, comma 2, cod. proc. pen.: nessun provvedimento, nŽ cautelare nŽ di merito, ha infatti accertato che la misura cautelare fu adottata in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (pp. 2 – 3 ordinanza impugnata).
Piuttosto, nella sentenza di assoluzione, trovando spazio una diversa regola di giudizio, si è escluso che gli elementi indizianti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME fossero idonei a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilitˆ penale per i fatti di cui all’imputazione (p. 3 ordinanza impugnata).
3.2. Anche con riguardo alla condotta c.d. ostativa, il ricorso deve ritenersi privo RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificitˆ.
Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone lÕimpugnazione.
Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificitˆ quando, contrariamente a quanto si rileva nel caso in esame, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificitˆ, a carico RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitˆ con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).
L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, che nella specie è mancata.
La ricorrente, infatti, non prende in alcun modo in esame l’ordinanza nella parte in cui reputa di poter desumere la condotta ostativa dalle circostanze di fatto affermate dalla stessa sentenza di assoluzione: ben consapevole dei traffici illeciti del compagno, la COGNOME: 1) gli aveva consentito di usare la sua utenza telefonica; 2) era stata colta nei pressi di una stazione mentre era in attesa RAGIONE_SOCIALE‘arrivo dei corrieri deputati al trasporto RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, venendo poi informata del quantitativo di stupefacente caduto in sequestro (pp. 4 – 5 ordinanza impugnata).
In tal modo, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno fatto corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa pu˜ essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchŽ il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneitˆ ad essere interpretate come indizi di complicitˆ, cos’ da essere poste quanto meno in una relazione di concausalitˆ con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565 – 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01).
Il ricorso, piuttosto, sottolinea ripetutamente l’intervenuta assoluzione (pp. 2 e 3), che come noto è uno dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione; inoltre, limitandosi ad affermare che la “connivenza attribuitagli per i reati commessi dal suo coniuge” sarebbe stata esclusa “nel corso RAGIONE_SOCIALEa complicata ricostruzione processuale” (p. 3), il ricorso risulta anche intrinsecamente aspecifico.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
4.1. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME, non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con
principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonchŽ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Cos’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME