Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2039 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
Ag2s2, GLYPH e ui-b1,2, sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Roma, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o in subordine che venga rigettato;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere (prima) e degli arresti domiciliari (poi) dal 12 ottobre 2020 – data in cui veniva tratta in arresto – al marzo 2021 – data in cui veniva rimessa in libertà, per poi essere definitivamente assolta dall’addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17 maggio 2021 (irrev. 16 settembre 2021).
La misura cautelare nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziata, insieme all’allora compagno NOME COGNOME, del concorso nella detenzione di ingenti quantità di hashish (kg 28.192) e marijuana (kg 17,991), già suddiviso in porzioni e destinato alla cessione a terzi.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugNOME ha escluso, in capo alla COGNOME, la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che la sua frequentazione con il COGNOME non si era tradotta nella costante coabitazione nel luogo in cui era stato custodito il narcotico.
La donna, in realtà, dormiva presso quella abitazione solo in alcuni giorni RAGIONE_SOCIALEa settimana e, pur confermando di sapere RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, aveva più volte cercato di dissuadere il compagno.
La condotta complessivamente tenuta, rivelatasi da subito collaborativa, è stata ritenuta non ostativa alla riparazione.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente, in quanto la giurisprudenza di legittimità, pur richiedendo una particolare connotazione RAGIONE_SOCIALEa negligenza o imprudenza, ha sostenuto che forme di connivenza e contiguità possono ben integrare quel comportamento ostativo alla riparazione.
Nel caso in esame, la COGNOME, nonostante fosse consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita condotta dal compagno (e dei connessi regolamenti di conti con soggetti intranei a quei traffici), si tratteneva presso la sua abitazione ripetutamente, senza dissociarsi.
Anzi, all’arrivo RAGIONE_SOCIALEa polizia apriva la porta solo dopo 15 minuti, così ingenerando nell’autorità la falsa apparenza del suo coinvolgimento nella detenzione del narcotico.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME non avesse contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illecito.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha messo in evidenza la relazione sentimentale esistente al tempo con il COGNOME, da cui era derivata una presenza frequente (ma non costante) nel luogo in cui veniva custodito il narcotico.
Non si è invece intrattenuto, come avrebbe dovuto, sulle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l’intervento dei carabinieri presso l’abitazione del COGNOME, né sulla condotta tenuta in quel frangente dalla COGNOME.
Per quest’ultimo profilo la Corte territoriale (pp. 5 e 11 provvedimento impugnato), nell’escluderne il carattere ostativo, ha ritenuto che il tempo trascorso prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa porta all’arrivo RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine potesse essere dipeso dalla paura ingenerata dall’aggressione in precedenza patita dal compagno.
Aggressione di cui aveva avuto notizia per il tramite di una amica, che in un primo momento era con lei nell’appartamento dove era custodito il narcotico, ma che successivamente si allontanò, così incontrando all’ingresso i carabinieri che già avevano iniziato insistentemente a citofonare.
Ciò posto, osserva il Collegio che la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Tuttavia, e diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Anche il giudizio sulla prevedibilità – mancato nell’ordinanza impugNOME – va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dalla richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interes in campo.
Si tratta di principi ai quali l’ordinanza impugNOME, escludendo la condizione ostativa in ragione del “plausibile timore” RAGIONE_SOCIALEa richiedente, non si è attenuta.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, valutate tutte le circostanze del caso concreto, che caratterizzarono l’intervento RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria ed il comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, dovrà verificare se, secondo la comune esperienza, la sua condotta abbia potuto, o meno, dar luogo al prevedibile (seppur non voluto) intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità.
In conclusione, l’ordinanza impugNOME deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2024
Il Consi ‘ere estensore
Il Prei.nte