Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36268 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 908/2025
NOME COGNOME BRANDA
CC – 15/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27 maggio 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilitˆ o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese;
Con ordinanza del 27 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, in relazione al delitto di favoreggiamento RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione clandestina, dal 24 luglio 2018 (data in cui veniva sottoposto a fermo) al 16 maggio 2019, data in cui veniva assolto dall’addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone (irrev. 24 ottobre 2019).
1.1. La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME fu inizialmente disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286: in forza RAGIONE_SOCIALEe concordi dichiarazioni di 3 migranti, entrati nello Stato illegalmente a bordo di una imbarcazione, il NOME fu indicato come uno degli scafisti che condusse il natante dal Medioriente fino alle coste italiane.
Inoltre, la polizia giudiziaria, dopo aver prestato assistenza ai migranti, rinvenne il richiedente che, insieme ad altri due stranieri, si stava dando alla fuga, con indosso ancora gli indumenti del viaggio; costoro risultarono anche in possesso di diversi telefoni cellulari, alcuni razzi di segnalazione luminosa, un navigatore satellitare portatile, del denaro, e una serie di numeri telefonici riconducibili ad utenze italiane.
Secondo la Corte di appello un simile comportamento, gravemente colposo, ha assunto una valenza sinergica rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, al fine di ritenere dimostrata la condotta c.d. ostativa, ha valutato le dichiarazioni rese dai migranti, assolutamente inutilizzabili poichŽ al tempo indagati per un reato connesso o collegato, e quindi relative ad accadimenti che sono stati esclusi, nel loro verificarsi, dai giudici di merito.
Segnala infine il ricorrente che la domanda di riparazione proposta dal coimputato NOME COGNOME è stata invece accolta dalla stessa Corte territoriale.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il ricorrente deduce che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari in quanto ritenuti inutilizzabili nel giudizio di cognizione; pertanto, ha argomentato in ordine alla condotta ostativa ritenendo provati fatti la cui verificazione è stata esclusa dai giudici di merito.
Occorre quindi stabilire su quali elementi pu˜ legittimamente fondarsi la valutazione richiesta dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Osserva al riguardo il Collegio che, correttamente, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con una valutazione condotta , ha tenuto in considerazione innanzitutto le dichiarazioni rese dai migranti.
Questa Corte ha infatti affermato che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all’esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilitˆ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato essere vagliata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela (cfr., con riguardo ad un caso simile a quello per cui si procede, Sez. 4, n. 13359 del 26/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 278284 Ð 01).
Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all’esame, o avevano ritrattato (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, COGNOME, Rv. 257651 – 01), come accaduto nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente.
Si tratta, a ben vedere, di un’applicazione del principio generale, espresso in più occasioni da questa Corte di legittimitˆ, secondo cui sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilitˆ patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 – 01), ma solo i divieti che operano in termini generali.
Tale principio generale, radicato, come detto, sulla distinzione tra inutilizzabilitˆ “fisiologica” e “patologica” (su cui, più in generale, Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 – 01), non opera solo con riferimento agli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni: in tal caso, la dichiarata inutilizzabilitˆ RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni concretizza una ipotesi di “illegalitˆ” del mezzo di prova, costituendo la relativa disciplina concreta attuazione del precetto costituzionale, posto a garanzia RAGIONE_SOCIALEa libertˆ e RAGIONE_SOCIALEa segretezza RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 – 01; conf., nel senso che il divieto di utilizzazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione riguarda anche le intercettazioni risultate anche solo “fisiologicamente” inutilizzabili, Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417 – 01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 – 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 271580 – 01).
Nella specie, non essendo stati in alcun modo valutati gli esiti di attivitˆ di intercettazione, il richiamo che il ricorrente fa alla relativa elaborazione giurisprudenziale (p. 5) deve ritenersi non pertinente.
1.2. Sotto altro profilo il ricorso è privo RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificitˆ.
Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone lÕimpugnazione.
Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificitˆ quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificitˆ, a carico RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitˆ con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).
L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, che nella specie è mancata: il ricorrente, infatti, non prende in alcun modo in esame l’ordinanza nella parte in cui reputa di poter desumere la condotta ostativa, e la sua valenza sinergica rispetto alla detenzione, da quanto rilevato nella immediatezza dal personale di polizia giudiziaria, e dunque a prescindere dalle dichiarazioni dei migranti (p. 6 ordinanza impugnata).
Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 17698
del 9/04/2024, DÕAmato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877 -01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773).
In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacchŽ l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877 -01; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, COGNOME, Rv. 174679).
1.3. Infine, la diversa statuizione assunta dalla stessa Corte di appello nei riguardi di altro coimputato non giova al ricorrente, non potendo attribuirsi a quel provvedimento alcuna rilevanza in questa sede.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
2.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Cos’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME