Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
nel procedimento relativa all’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE da:
COGNOME NOME NOME a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 giugno 2024, la Corte d’appello di Firenze ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sofferta dal 4 maggio 2006 al 24 novembre 2006 per i reati di partecipazione ad associazione con finalità di eversione RAGIONE_SOCIALE‘ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.) e di concorso in fabbricazione e porto di un ordigno esplosivo col quale era stato realizzato un attentato ad un traliccio RAGIONE_SOCIALE‘alta tensione. Da tali accuse l COGNOME è stata prosciolta: quanto all’associazione di cui all’art. 270 bis cod pen., dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare; quanto alle accuse residue, dal Tribunale di Pisa con sentenza del 27 maggio 2009 (confermata dalla Corte di appello di Firenze il 30 giugno 2016 e divenuta irrevocabile il 9 maggio 2018) con la formula «per non aver commesso il fatto».
Per miglior comprensione RAGIONE_SOCIALEa vicenda e dei motivi di ricorso è necessario riferire che tra gli indizi raccolti a carico RAGIONE_SOCIALEa NOME v’era l’esito di intercett ambientali eseguite all’interno di un furgone in uso a NOME COGNOME (sottoposto ad indagini per i medesimi reati). In tesi accusatoria, nelle conversazioni che si svolsero la notte RAGIONE_SOCIALE‘attentato, NOME e COGNOME avrebbero «fatto commenti che parevano seguire in diretta l’evoluzione di una esplosione» (così testualmente: pag. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza oggetto del presente ricorso).
Fatta questa premessa è utile chiarire che l’istanza di riparazione proposta dalla COGNOME è stata respinta dalla Corte di appello di Firenze per due volte, con ordinanze che sono state fatte oggetto di ricorso per Cassazione e annullate in sede di legittimità.
L’istanza di riparazione per ingiusta detenzione fu respinta una prima volta con ordinanza del 18 ottobre 2019, annullata da questa Corte con sentenza n. 23143 del 13 gennaio 2022. La sentenza rescindente rilevò: da un lato, che i giudici di merito avevano considerato ostativa alla riparazione la scelta compiuta dalla COGNOME di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere e, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, che ha modificato l’art. 314 cod. proc. pen., ciò non è più consentito (pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa motivazione); dall’altro, che i giudici RAGIONE_SOCIALE riparazione avevano, nella sostanza, «”recuperato”, per affermarne la valenza concausativa RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà», elementi la cui esistenza o significatività era stata esclusa nel giudizio di cognizione (pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Investita quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 20 dicembre 2022, respinse nuovamente l’istanza. La Corte territoriale richiamò il provvedimento cautelare (emesso, come si è detto, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esito di intercettazioni ambientali) e riferì che, in grado di appello, le intercettazio erano state ritenute utilizzabili, ma non erano state considerate sufficienti all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità perché il perito incaricato RAGIONE_SOCIALEa trascrizione le aveva valutate «incomprensibili». Secondo la Corte di appello, ancorché non confermati dal perito, i brogliacci nei quali la Polizia Giudiziaria aveva trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, essendo stati utilizzati nella fase RAGIONE_SOCIALE cautela, potevano essere utilizzati anche nel giudizio di riparazione e consentivano di ricostruire il comportamento RAGIONE_SOCIALEa NOME come doloso o gravemente colposo perché idoneo a determinare l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria e perciò ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo. L’ordinanza è stata annullata dalla Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 13665/24 del 16 febbraio 2024. La sentenza rescindente ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di appello fosse manifestamente illogica. Ha sottolineato a tal fine che la valenza indiziante RAGIONE_SOCIALEe risultanze captative «che legittimamente era stata desunta dai brogliacci in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, è stata poi inequivocabilmente esclusa dagli esiti RAGIONE_SOCIALEa perizia svolta nel giudizio di merito, che hanno definito “incomprensibili” le dichiarazioni intercettate in ambientale» (pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Nuovamente investita quale giudice di rinvio, con l’ordinanza del 27 giugno 2024 oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Firenze ha accolto l’istanza di liquidazione di un equo indennizzo avanzata da NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza del 27 giugno 2024 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto tempestivo ricorso deducendo un «manifesto difetto di motivazione».
Secondo il PG ricorrente, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intrattenute dalla COGNOME all’interno del furgone in uso a COGNOME, come ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, integra un comportamento doloso che ebbe sicuro rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. La circostanza che le frasi «comprese dagli operatori di Polizia» non siano state confermate dal perito trascrittore sostiene il ricorrente – non impedisce di tenerne conto nel giudizio di riparazione, tanto più che l’interpretazione fornita dalla PG è «attendibile in virtù RAGIONE_SOCIALE‘approfondita conoscenza RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto di indagine e dei soggetti coinvolti». Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto
spiegare (e non lo ha fatto) perché, nel giudizio di riparazione, non si dovrebbe tenere conto RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha deposto in giudizio e ha riferito – con dichiarazione valutata attendibile dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione – d aver «compreso frasi e parole captate all’interno del furgone, alcune provenienti dalle ricetrasmittenti e quindi disturbate da rumori di fondo, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa propria personale conoscenza dei soggetti e del dialetto utilizzato». Secondo il ricorrente, la sentenza definitiva di assoluzione non ha escluso che il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni possa essere quello riportato dalla Polizia giudiziaria, ma si è limitata a constatare che «le frasi comprese dagli operatori di polizia» non hanno trovato «riscontro nella perizia e una nuova perizia non potrebbe offrire risultati diversi».
In sintesi, il ricorrente sostiene che, all’esito del giudizio di cognizione, non stato escluso che le conversazioni cui la COGNOME prese parte possano aver avuto il contenuto che la Polizia giudiziaria ha riferito e rileva che, prendendo parte a queste conversazioni, ella dette causa con un comportamento doloso alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Con memoria in data 30 settembre 2024 il difensore di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso «con ogni conseguente pronuncia a carico del RAGIONE_SOCIALE».
Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Ancorché la prima sentenza rescindente si sia ampiamente diffusa sul punto, non è inutile ribadire che il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiust detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed
eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
La totale autonomia esistente tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilir con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
È coerente con questi principi l’affermazione secondo la quale, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o
gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità.
3. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra illustrati. Ha rilevato infatti che, all’esito del giudizio di cognizione, le conversazi attribuite alla COGNOME (sulla base RAGIONE_SOCIALEe quali la misura cautelare era stata disposta) sono risultate «incomprensibili» e dunque è stato escluso che quelle conversazioni avessero il contenuto indicato dalla PG. Nel caso in esame, dunque, le condotte ascritte alla COGNOME (la quale avrebbe seguito in diretta, con NOME COGNOME, «l’evoluzione di un’esplosione») sono risultate non provate e ciò comporta che quelle condotte non possano essere ritenute ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Muove da questa premessa – e perciò non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità – l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo la quale non può assumere rilievo, al fine di escludere il riconoscimento del diritto all’indennizzo, la deposizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. Ed invero, anche se il teste è stato valutato attendibile quando ha sostenuto di aver interpretato alcuni frammenti di frasi definiti «incomprensibili» dal perito, ciò non toglie che, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione, a quei frammenti di frasi non può essere attribuito il contenuto indicato dal teste, sicché, all’esito del giudizio di cognizione, la condotta che il ricorrent vorrebbe ostativa al riconoscimento del diritto è stata ritenuta non sussistente o, comunque, non sufficientemente provata.
L’ordinanza impugnata, peraltro, non si è limitata a tale considerazione. Ha anche escluso che possano essere definiti gravemente colposi comportamenti che sono stati accertati nel corso del giudizio e, nella fase cautelare, furono valutati indizianti unitamente al preteso contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate. In particolare, ha ritenuto (con una motivazione che neppure il ricorrente sostiene
essere illogica o contraddittoria): che non «si può affermare una colpa grave extraprocessuale per il solo fatto di aver frequentato ambienti anarchici»; che non può essere considerato gravemente colposo il comportamento che la COGNOME tenne la sera RAGIONE_SOCIALE‘attentato, consistito nel liberarsi da altri impegni per rimanere sola con COGNOME, essendo stato accertato «che i due si frequentavano». Ha ricordato, infine, che, come già chiarito dalla prima sentenza rescindente, non può incidere sul diritto alla riparazione la scelta compiuta dalla COGNOME di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà d non rispondere.
Poiché non si confronta col contenuto del provvedimento impugNOME e reitera argomenti che erano stati in larga parte già esaminati dalla prima e dalla seconda sentenza rescindente il ricorso è manifestamente infondato.
Con memoria scritta tempestivamente depositata, il difensore di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, «con ogni conseguente pronuncia a carico del RAGIONE_SOCIALE a titolo di riparazione per detta ingiusta limitazione e ristoro RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la difesa nel presente procedimento in tutti i gradi di giudizio».
Il RAGIONE_SOCIALE risulta essersi costituito nel giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ed è pertanto risultato soccombente in giudizio. Il RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non ha presentato memorie a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze. Non ha formulato, dunque, nel presente giudizio di legittimità, eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la pretes RAGIONE_SOCIALE‘istante. In questa situazione devono ritenersi sussistenti le condizioni per compensare tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente