Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18430 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO CATANZARO
lette le conclusione del PG presso la Corte di Cassazione e del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Finanze costituito a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione proposta da COGNOME NOME per la dedotta ingiusta detenzione patita in carcere ed agli arresti domiciliari, ravvisando nei comportamenti da questi serbati una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo. La misura cautelare si era protratta dal 12/11/2015 al 3/12/2015 nell’ambito di un procedimento penale nel quale l’odierno ricorrente era chiamato a rispondere dei reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e RAGIONE_SOCIALE‘illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
Dall’accusa riguardante la partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 il richiedente era prosciolto con sentenza G.u.p. del 3/11/2016; il Tribunale di Cosenza, con pronuncia divenuta irrevocabile in data 22/6/2019, assolveva l’imputato dall’ulteriore fattispecie riguardante la detenzione e la cessione dei sostanza stupefacente perchØ il fatto non sussiste.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
L’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta d’indennizzo, lamenta la difesa, si fonda esclusivamente sul contenuto di una conversazione intercettata in data 6/5/2015, che costituiva unico indizio a carico del ricorrente all’atto RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza custodiale.
Le argomentazioni illustrate nel provvedimento impugnato sarebbero meritevoli di censura sotto molteplici profili: 1. La valutazione da compiersi in materia, riguardante la sussistenza di condotte causalmente orientate ad incidere sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, deve avere riguardo al momento in cui il soggetto allora indagato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico; 2. La Corte di merito si Ł avvalsa, ai fini del rigetto, di una conversazione intercettata, il cui contenuto doveva essere processualmente chiarito, rientrante nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘droga parlata’, non suscettibile ex se di determinare l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘A.G.; 3. La Corte di merito ha erroneamente sostenuto che il ricorrente abbia posto in essere condotte antigiuridiche suscettibili di richiedere l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità.
II) Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. La domanda di riparazione Ł stata rigettata sulla base RAGIONE_SOCIALEa disamina di atti che non erano posti a corredo del fascicolo processuale.
Il provvedimento di rigetto reso dalla Corte d’appello, come si legge nella stessa ordinanza, Ł incentrato sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa in data 3/11/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti del coimputato COGNOME NOME, presente in altro fascicolo (n.48/2021 R.I.D.), la cui procedura Ł stata trattata nella medesima udienza che ha riguardato l’odierno richiedente. Alla stregua di quanto riportato a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata (par. 2.3), sembrerebbe comprendersi che la Corte d’appello abbia acquisito d’ufficio la sentenza in questione dopo la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘udienza avente ad oggetto la richiesta di riparazione ricorrente.
Pertanto, la difesa Ł stata privata RAGIONE_SOCIALEa possibilità d’interloquire su tale atto: l’acquisizione del documento, infatti, non ha formato oggetto di regolare contraddittorio, avendone le parti avuto conoscenza solo con il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in questa sede. Dai passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALEa sentenza in questione il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha tratto argomenti decisivi ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta d’indennizzo avanzata dal ricorrente,
Oltre ad essere affetta da una violazione di carattere processuale, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione utilizzato un elemento sconosciuto alle parti, introdotto nel giudizio in assenza di contraddittorio, l’ordinanza impugnata presenterebbe evidenti vizi motivazionali. In netto contrasto con quanto stabilito dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione nella pronuncia assolutoria, si sostiene che il ricorrente si sia rifornito di sostanza stupefacente da rivendere a terzi presso gli affiliati del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte d’appello ha poi totalmente omesso di considerare una specifica mozione difensiva indicata nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa richiesta d’indennizzo. Si era posto in evidenza nella domanda come lo stato d’incensuratezza del richiedente ed il fatto che a suo carico risultasse un’unica conversazione intercettata avrebbero imposto un vaglio maggiormente rigoroso in ordine alle condizioni legittimanti l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
L’ipotesi delittuosa per la quale Ł stata applicata la misura cautelare (acquisto di 40 grammi di cocaina) lasciava ragionevolmente ritenere che l’originaria contestazione avrebbe potuto essere riqualificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Inoltre, poichØ l’unico elemento esistente a carico del richiedente al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura era rappresentato dalla conversazione intercettata e, poichØ l’assoluzione del ricorrente Ł dipesa unicamente da una diversa interpretazione del suo contenuto, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbero dovuto fare applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale la considerazione di condotte colpose ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non viene in rilievo ove l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a
disposizione il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, in ragione di una loro diversa valutazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il Ministero resistente, costituito a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato, ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si osserva, con rilievo di ordine assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura riguardante l’utilizzazione, ai fini del decisum, di un documento acquisito in assenza del contraddittorio tra le parti (motivo secondo di ricorso).
Come si evince dal testo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata (cfr. paragrafo 2.3), il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si Ł avvalso, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto, RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa in data 3/11/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di COGNOME NOME, originario coimputato del richiedente.
Dalle argomentazioni contenute nella suddetta sentenza e dal tenore di una conversazione ambientale intercettata nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, ha tratto elementi di convincimento decisivi ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione, osservando: «il chiaro tenore RAGIONE_SOCIALEa captazione ambientale sopra riportata, seppure non indicativo RAGIONE_SOCIALEa effettiva cessione RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente, rivela, concordemente al giudizio espresso dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza di proscioglimento del 3.11.2016, che il COGNOME fosse dedito al commercio di sostanza stupefacente ponendo in essere ‘occasionali operazioni negoziali di acquisto di stupefacente dal RAGIONE_SOCIALE‘ e dunque ‘rifornendosi presso gli affiliati del RAGIONE_SOCIALE di sostanza stupefacente da cedere a terzi’ per come affermato appunto dal Gup nella sentenza liberatoria emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 425 c.p.p.».
Come Ł noto, in tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., Ł consentito alla Corte dicassazione, per risolvere la relativa questione, accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. ex multis Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Risulta dalla lettura del verbale di udienza, la cui consultazione Ł consentita a questa Corte in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa doglianza difensiva, che il documento in questione – presente nel separato fascicolo n. 48/2021 R.RID, come precisato nella stessa ordinanza impugnata – non sia stato formalmente acquisito in udienza.
Ebbene, in base ai principi stabiliti in questa sede con riferimento al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice ha il potere non soltanto di respingere la domanda indipendentemente dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, nel caso in cui ravvisi comunque una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo (o di accoglierla, in caso contrario), ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, che abbia acquisito d’ufficio, sempre che essi siano conosciuti o conoscibili dalle parti (Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353: ‘In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere RAGIONE_SOCIALE‘interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base RAGIONE_SOCIALEa domanda, e cioŁ la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d’ufficio, abbia il
potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti’).
Si Ł infatti osservato come l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, benchŁ sia ispirato ai principi generali del processo civile, attenga anche ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico; ne consegue il potere-dovere da parte del giudice di verifica “ex officio” di tutte le condizioni oggettive, positive o negative, alla cui sussistenza Ł subordinato l’accoglimento o meno RAGIONE_SOCIALEa domanda stessa, prescindendo da una rigorosa applicazione dei principi civilistici RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova. Pertanto, in caso di insufficiente documentazione prodotta dall’istante, spetta al giudice, investito RAGIONE_SOCIALEa domanda, provvedere all’acquisizione d’ufficio degli atti ritenuti necessari ad inferire la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno di cause ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione (in argomento Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 2003, Demurtas, Rv. 226062, così massimata:’Il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico, dal che consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia. Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d’ufficio o su richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica, se ostino all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda fattori preclusivi che, risolvendosi in comportamenti dolosi o colposi, abbiano dato luogo all’ingiusta carcerazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato o ad un evitabile prolungamento RAGIONE_SOCIALEa medesima’; in senso conforme, piø recentemente Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, COGNOME, Rv. 253555, Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258424; nell’ambito del similare istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 268336).
Fermo restando il potere istruttorio del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, Ł evidente come l’attività di acquisizione di atti ritenuti, ex officio, necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione debba svolgersi in udienza, nel contraddittorio tra le parti, che devono essere messe in condizione di interloquire sul punto.
I poteri istruttori di cui si Ł detto, dunque, non possono mai essere attivati al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘udienza, pena la violazionedel diritto di difesa, sotto il profilo del diritto al contraddittorio, che deve essere assicurato in tutti i procedimenti in cui vi sia un controinteressato.
Da quanto precede discende l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME