Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5009 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il 16/01/1972
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui è stata richiesta l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME NOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza del 12 marzo 2024, ha rigettato la richie di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME GLYPH con riferimento alla detenzione dal medesimo subita (dal 5 aprile 2018 sino al 8 agosto 2018) forza di un mandato d’arresto internazionale, emesso dall’autorità albanese per f estradizionali.
Nella istanza di riparazione per ingiusta detenzione, il COGNOME aveva osservato che, sede di giudizio di Cassazione dinanzi alla Corte Suprema albanese, egli era sta definitivamente assolto da( reato per cui cui aveva subito la misura restrittiva, sic relazione alla sua carcerazione nessun rimprovero gli poteva essere mosso, posto nel corso d tutto il procedimento aveva sempre dichiarato la propria innocenza; aveva inoltre dedotto c la formazione del titolo esecutivo presuppone necessariamente la formazione del giudicato.
La Corte distrettuale, nel suddetto provvedimento reiettivo, ha ricostruito la procedu estradizione ed i suoi sviluppixnei seguenti termini.
Il COGNOME era stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato in data 5 aprile 2018 l’aeroporto di Fiumicino, in esecuzione di un mandato internazionale di arresto emesso dal Autorità Giudiziaria di Albania. Convalidato l’arresto, lo stesso era stato sottoposto a cu cautelare in carcere sino all’8 agosto 2018, data in cui la misura veniva sostituita con il di espatrio.
Con sentenza del 8 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma riconosceva sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione; tale decisione era oggetto di rico cassazione, dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, dopo che i Ministero dell’Interno dell’Albania aveva ritirato la richiesta di estradizione e l’esecuzione della pena in Italia, poiché il COGNOME era stato condannato con sentenza secondo grado, esecutiva per l’ordinamento albanese, seppur non irrevocabile.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 gennaio 2020, riconosceva la sentenza emessa dalla Corte di appello di Tirana del 5 aprile 2017, con cui il COGNOME era s condannato per il reato di furto di energia elettrica alla pena di anni uno e mesi reclusione.
Il Procuratore Generale presso la Corte fiorentina, in data 21 dicembre 2020, emettev l’ordine di esecuzione,
A seguito dell’annullamento pronunciato da questa Corte per vizio di notifica de sentenza di riconoscimento, il giudice del rinvio dichiarava la nullità dell’ordine di esec sul rilievo che il titolo di eseguire era venuto meno a seguito della pronuncia di una sente assoluzione emessa dalla Corte suprema albanese in data 26 gennaio 2023.
Il Procuratore Generale, conseguentemente, sospendeva l’ordine di esecuzione.
Tanto premesso, il giudice della riparazione ha rigettato l’istanza, osservando ch f periodo di carcerazione sofferto riguardava esclusivamente la fase relativ t a procedimento di estradizione e che i motivi avanzati dal ricorrente, concernenti il fatto che la sentenza str posta in esecuzione non fosse passata in giudicato, sono risultati infondati, atteso che pe richiesta di estradizione era sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condan ancorché suscettibile di impugnazione; ha osservato che la procedura di estradizione, avviat con l’arresto provvisorio seguito dalla convalida e dall’applicazione della custodia in carce esitato nella sentenza di consegna fosse stata del tutto legittima, sulla base di una conda dotata di efficacia esecutiva per lo Stato che aveva formulato la richiesta, ancorché passata in giudicato; ha rilevato inoltre che non ricorrevano i presupposti richiesti dall’ 314 del codice di procedura penale per il riconoscimento dell’indennizzo, trattandosi di processo rimesso alla competenza dell’autorità straniera innanzi alla quale era state celebrat
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione / nei seguenti termini.
Il ricorrente osserva che la domanda di estradizione era stata rinunciata dall’Albania che seguito della rinuncia, aveva chiesto il riconoscimento della sentenza di condanna, esecutiv ancorchè non definitiva, e la sua esecuzione nello Stato italiano; evidenzia che q procedimento si era concluso con la sentenza della Corte Suprema dell’Albania che lo aveva O’ ,M assolto.
Tale riconoscimento non avrebbe potuto essere adottato poiché l’articolo 733 cod. proc. pen. lo subordina alla irrevocabilità della decisione straniera.
L’errore era stato rimediato soltanto il 16 maggio 2023, con l’ordinanza che dichiarava nullità dell’ordine di esecuzione.
Rileva il ricorrente che è certamente ravvisabile una continuità fra estradizione, rinunziata, ed esecuzione della pena detentiva nello Stato, come dimostrato dal fatto c l’Albania aveva rinunziato all’estradizione, motivando questa scelta con la richies riconoscimento della sua sentenza.
Sulla base di tali circostanze, il giudice della riparazione avrebbe dovuto tra conseguenza che la detenzione provvisoriamente sofferta dal ricorrente ( ra rimasta priva di un valido titolo detentivo, con le conseguenze previste dalla legge in tema di riparazione.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigett ricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria con cui ha replicato all conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Si evidenzia innanzitutto che la custodia cautelare in carcere a cui è stato sottop il COGNOME è antecedente al riconoscimento della sentenza dell’Autorita giudiziaria Albanese e stata adottata in relazione all’avvio della procedura di estradizione.
Il principale riferimento giurisprudenziale da cui prende avvio l’indirizzo più accre sulle condizioni per la riparazione per ingiusta detenzione in tema di estradizione è costi da Sezioni Unite “COGNOME” che, prendendo in esame la questione “se la misura coercitiva a fi estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in cons l’estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell’efficacia, disposta dal giu amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell’estradizione”, hann espresso a chiare lettere l’adesione alla prospettiva interpretativa indicata dalla costituzionale con la sentenza n. 231/2004, ribadendo come nei confronti dei soggetti di cu richiesta l’estradizione gli estremi dell’ingiusta detenzione possono e debbono comunqu essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione; ma non sulla b parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esplicitamente dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì “verificando se risulta ex accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coerciti tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell’art. 714 cod. proc. pen. nelle “condizion una sentenza favorevole all’estradizione”.
Per le Sezioni Unite “al di fuori del limite indicato, non v’è ulteriore spa l’esperimento dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione a fini estradizionali.
Il canone indicato dalle SU, per il riconoscimento del diritto alla riparazione, è co dalla insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
Quando alle misure pre-cautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo perché è stat presentata la domanda di estradizione, o quando la misura venga adottata ai sensi dell’ar 714 cod. proc. pen., si determina una situazione speculare a quella prevista dall’art. 314, c cod. proc. pen. e il diritto alla riparazione è condizionato alla pronuncia di una sen sfavorevole alla estradizione (ferma restando la ipotizzabilità di un’ingiustizia formale ne in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione irrevocabile).
1.2 Nel caso di specie, si deve evidenziare che, con sentenza del 8 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma riconosceva sussistenti le condizioni per accogliere la richiest estradizione; tale decisione era oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile cessazione della materia del contendere, dopo che il Ministero dell’Interno dell’Albania av ritirato la richiesta di estradizione.
E’ evidente pertanto che difetti il presupposto della riparazione per ingiusta detenz costituito, in subiecta materia, dalla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione
Nel caso di specie, infatti, è stata pronunciata sentenza favorevole all’estradizione ricorso avverso la stessa decisione è stato dichiarato inammissibile, ancorchè per cessazion della matera del contendere a seguito del ritiro della richiesta da parte dello Stato estero.
E’ indubbio pertanto che non sia stata accertata l’insussistenza delle condizioni l’estradizione, a cui, secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite, è subordi l’ammissibilità dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in relazio menzionata procedura.
D’altro canto, l’istanza è da ritenersi GLYPH aspecifica nella parte in cui fa riferimento alla fase successiva del riconoscimento della sentenza straniera e al conseguente ordine di esecuzione, atteso che lo stesso ordine è stato sospeso e perciò non ha assunto rilevanza causale rispetto alla privazione della liberta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Minist resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in comple euro mille.
Così deciso il 19 novembre 2024 GLYPH