Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20964 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8.10.2024 la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione al periodo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari dal 19.5.2018 al 6.8.2018, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa in data 15.5.2018 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 628, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen (capi 1) e 2)) ed al reato di cui all’art. 635, commi 1 e 2, n. 1 (capo 3)).
Quanto al merito, il Tribunale di Siracusa con sentenza in data 27.11.2020 la ha assolta dal reato di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo reato di cui al capo 2), riqualificato il fatto ex art. 612 cod.pen., per mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità, l’ha infine assolta dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto.
1.1. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, a fondamento del rigetto, ha ritenuto che la prospettazione difensiva fosse estremamente generica quanto ai fatti costitutivi del diritto e del tutto deficitaria in ordine all’insussistenza di quelli che escludono la configurabilità ed in presenza di tale quadro ha ritenuto non esservi spazio per alcun potere integrativo officioso avente ad oggetto l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla COGNOME che la difesa non aveva prodotto.
Avverso detta ordinanza l’indagata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 314 cod.proc.pen.
Si assume che all’atto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. la difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME aveva provveduto a depositare l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e la sentenza assolutoria e che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza si fonda sulla mancata integrazione documentale (in particolare l’interrogatorio reso dalla COGNOME) pur non essendo detta documentazione reperibile atteso che il fascicolo risulta smarrito, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto provvedere all’integrazione d’ufficio.
Inoltre nell’ordinanza é stato disatteso l’onere motivazionale e, se mai, l’asserita genericità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione difensiva avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (Sez 4, n.18828 del 28/03/2019, Rv. 276261).
In base ai principi disciplinanti il processo civile, è onere di chi agisce in giudizi provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estinti modificativi RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Pertanto, l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, ovvero la sottoposizione alla custodia cautelare e l’assoluzione nel merito, incombe sull’istante, mentre la prova del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, o che la detenzione fosse stata computata ad altro fine, o che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura fosse avvenuta sulla base di elementi diversi da quelli trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare rientra, invece, tra gli oneri probatori di chi intende resistere all domanda, trattandosi di fatti idonei, per legge, a inficiarne il fondamento (o a limitarne la portata), avendo natura di fatti modificativi o estintivi del diritto fa valere in giudizio ( Sez. 4, n. 23630 del 02/04/2004, Rv. 229074; Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390; Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, Mezzatesta, Rv. 287257 – 01).
Ciò, pur con la precisazione che, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘istituto in questione, il giudice avvalendosi dei poteri istrutt d’ufficio, ha il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti. (Sez. 4 n. 46468 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274353).
Fatte queste premesse, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Ed invero l’ordinanza impugnata ha fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sulla mancata produzione da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘istante del
verbale di interrogatorio reso dalla COGNOME dopo l’applicazione nei suoi confro RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ed inoltre sul rilievo che la prospettazione difen
“appare estremamente generica quanto ai fatti costitutivi del diritto e del deficitaria in ordine all’insussistenza di quelli che ne escludono la configurabil
Ebbene, partendo da tale ultima statuizione, la stessa si rivela errata attes l’odierno ricorrente ha ritualmente proposto l’istanza ex art. 314 cod.proc.p
corredata dalla ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale e dalla senten assolutoria, con ciò assolvendo pienamente all’onere di provare i fatti costitu
RAGIONE_SOCIALEa domanda. Allo stesso, invece, non competeva provare i fatti estintiv modificativi il cui onere incombe invece su colui che si oppone alla medesima.
Con riguardo, invece, alla prima statuizione, la stessa è erronea proprio quanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di acquisire il verbale RAGIONE_SOCIALE‘interrogatori
dalla COGNOME, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poter integrazione istruttoria disponendo l’acquisizione del documento de quo.
Sulla base di tali valutazioni, l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catania cui demanda anche l
regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello Catania cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di quest giudizio di legittimità.
Così deciso il 7.5.2025