Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38667 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18/06/2025, accoglieva la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen, avanzata, in data 17/11/2021, dall’odierno ricorrente NOME COGNOME, riconoscendogli il diritto alla corresponsione di € 30 .420,78 per l’ingiusta detenzione patita dal 20/11/2012 al 28/03/2013 .
1.1. La vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il NOME riguardava una condotta estorsiva, aggravata, secondo la contestazione, dagli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/91. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, il ricorrente, in concorso con altri soggetti, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, agendo tutti nell’interesse del clan, avrebbero costretto la persona offesa a versare la somma complessiva di lire 220/230 milioni, di cui 70/80 in contanti e il resto con effetti cambiari poi girati al NOME.
Il NOME era tratto in arresto, in relazione al reato sopra indicato, in data 20/11/2012, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 12/11/2012. La misura veniva poi revocata con ordinanza emessa dallo stesso G.I.P. in data 28/03/2013, eseguita in pari data.
Successivamente il G.U.P. del Tribunale di Napoli , all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 23/10/2014, assolveva il NOME con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. La pronuncia assolutoria era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 02/03/2021 e diveniva irrevocabile il 07/09/2021.
La Corte territoriale, ritenendo che non sussistessero elementi idonei a dimostrare che l’istante avesse dato luogo per dolo o colpa grave all’instaurazione e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, riconosceva il diritto del NOME al ristoro per l’ingiusta detenzione patita (calcolata in 129 giorni, sebbene per mero errore materiale nel provvedimento impugnato si faccia riferimento a ’14 giorni’ ), liquidando, in applicazione del criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, la somm a complessiva di € 30.420,78 (129 x 235,82), disattendendo la richiesta di liquidazione di maggiori danni.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione d ell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all’importo liquidato per l’ingiusta detenzione patita.
Ci si duole, invero, che la Corte territoriale si sia limitata ad applicare il solo parametro aritmetico, omettendo qualsivoglia logica motivazione in punto di valutazione in concreto RAGIONE_SOCIALEe sofferenze patite dal NOME e senza un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente.
Nello specifico, in relazione al pregiudizio economico subìto dal COGNOME, si lamenta che la Corte partenopea ha, illogicamente, ignorato i precisi dati forniti dal proprio consulente che dimostrano come il volume di affari RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE‘istante, operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALEe auto e del trasporto RAGIONE_SOCIALEe merci (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e gli stessi redditi imponibili del COGNOME siano diventati consistentemente inferiori proprio a partire dal 2 012, anno RAGIONE_SOCIALE‘arresto. Si lamenta, altresì, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha totalmente ignorato le vicende RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, oggetto di sequestro penale in data 07/02/2012, che ne aveva determinato il tracollo finanziario fino alla liquidazione ed alla successiva dichiarazione di fallimento del 2018. Ci si duole, ancora, che la Corte partenopea, nel motivare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta del maggior pregiudizio subito, ha totalmente omesso di valutare che il NOME , prima RAGIONE_SOCIALE‘arresto, era un imprenditore affidabile e credibile, che proprio grazie a tali qualità era divenuto rivenditore dei più grandi marchi di case automobilistiche (Mercedes B enz, Porche, Maserati, Audi, BMW, Ferrari). La notizia RAGIONE_SOCIALE‘a rresto, connessa peraltro a dinamiche camorristiche, – si osserva -aveva minato profondamente la sua vita lavorativa, compromettendone l’affidabilità proprio agli occhi di tali maggiori marchi, i quali sin da subito revocavano tutte le autorizzazioni, determinando il tracollo finanziario documentato.
Analogamente, in relazione ai danni psicofisici, il ricorrente lamenta che la Corte partenopea si sia limitata a rilevare la mancanza di documentazione medica, senza considerare che le ripercussioni psichiche RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione subita, ove diano luogo ad un danno alla salute, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, vanno autonomamente indennizzate o, comunque, legittimano l’adozione di un parametro più alto nel calcolo aritmetico .
In relazione, da ultimo, al danno all’immagine, ci si duole che la Corte territoriale non abbia attivato i propri poteri istruttori ovvero invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento. Si osserva, inoltre, stante la notorietà del NOME nel proprio ambiente lavorativo e sociale, amplificata dalla piccola realtà di provincia in cui viveva, che appare quantomai plausibile che la notizia RAGIONE_SOCIALEo stato detentivo del predetto si sia diffusa, anche piuttosto rapidamente, con inevitabile discredito sociale. Tutto quanto esposto, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto portare la Corte d’Appello di Napoli ad uno scostamento rispetto allo standard previsto, in virtù RAGIONE_SOCIALEe specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, RAGIONE_SOCIALEa vita di relazione, RAGIONE_SOCIALEa pubblica ripercussione RAGIONE_SOCIALE‘evento, che non risultano adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte, ex art. 611 cod. proc. pen., riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati, in quanto l’ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione né sotto quello RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
1.1. Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la natura RAGIONE_SOCIALE‘istituto e la possibilità di graduazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, affermando che “l’equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma – nel limite predeterminato – la corresponsione di una somma che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, valga a compensare l’interessato RAGIONE_SOCIALEe conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento” (Sez. Un., n. 1 del 6/3/1992).
La natura indennitaria e non risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione come risarcimento del danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dl esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e RAGIONE_SOCIALE‘entità del danni subiti, ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione delta nostra Costituzione -art. 24, comma 4 ma anche sull’art. 5, comma 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea del diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e sull’art 9, n. 5 del Patto internazionale del diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo e sulla determinazione del danno.
1.1.1. La delicatezza RAGIONE_SOCIALEa materia e le difficoltà per l’interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l’adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario entro i confini RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALEa coerenza – ampia libertà di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, infatti, è ormai consolidata nell’affermare (cfr. per tutte Sezioni Unite, 9 maggio 2001, n. 24287, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico -costituito dal rapporto tra il tetto massimo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui all’art. 315, co. 2, c.p.p., (euro 516.456,90) e il termine massimo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare di cui all’art. 303, co. 4, lett. c), c.p.p. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita -con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Sez. 3, 13 dicembre 2001 (dep. 2002) n. 5657, Rv. 221119; Sez. 4, 20 marzo 2002, n. 15463, Rv. 221314; Sez. 3, 22 gennaio 2003, n. 9056, Rv. 223614; Sez. 3, 29 aprile 2003, n. 28334, Rv. 225963; Sez. 3, 22 ottobre 2003, n. 45682, Rv. 226555; Sez. 3, 11 aprile 2014, n. 29965, Rv. 259940).
Il parametro aritmetico, sopra indicato, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23319, Rv. 240302). In altra pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema si è precisato, ancora, che il riferimento al criterio aritmetico -che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali -non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 17 giugno 2011, n. 34857, Rv. 251429).
1.1.2. Tema dirimente è quello di individuare su chi incomba l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, RAGIONE_SOCIALEa vita di relazione RAGIONE_SOCIALE‘evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una
valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.
Sul piano più strettamente processuale, l’obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale RAGIONE_SOCIALEa non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite (Cass. Sez. 4, 11 luglio 2007, n. 39815, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in merito all’entità del danno, desumibile dall’aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, c.p.p.), è però costante l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge, però, non genericamente, ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa concreta rilevanza al fine RAGIONE_SOCIALEa decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa correttezza del procedimento logico (Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 18848, Rv. 253555).
Corollario di tale principio è l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d’altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte in merito alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.
In ordine al concetto di allegazione, l ‘approdo cui è prevenuta la Corte di cassazione è nel senso che è onere RAGIONE_SOCIALEa parte che deduce l’esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato -pur senza provarlo -il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita (Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513).
Si può, perciò, affermare che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà RAGIONE_SOCIALEa lesione -quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, dal prodursi di danni psico -fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore RAGIONE_SOCIALEe accuse e RAGIONE_SOCIALEa carcerazione -se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può ri solversi in una petizione di principio, in quanto l’equità, seppure contiene
un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Cass. Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.
1.1.3. Sempre in premessa va ribadito che non tutti i danni sono indennizzabili e che, come chiarito da tempo da questa Corte (Sez. 4, sentenza n. 23119 del 13/5/2008), il giudice al fine di pervenire ad una liquidazione equa può prendere in considerazione altre circostanze di fatto sia di carattere oggettivo che soggettivo, individuandole con prudenza tra quelle positivamente valutate dall’ordinamento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l’adozione.
Si è ritenuto , ad esempio, che il danno all’immagine da discredito sociale patito dall’istante non possa essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione. È stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 3, 10 marzo 2011, n. 15665, Rv. 250004).
Irrilevanti, ai fini di stabilire la misura RAGIONE_SOCIALEa riparazione, sono sia la durata del processo presupposto che il connesso strepitus fori del processo: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all’art. 314 c.p.p. deve essere commisurata alla durata RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione e non a quella RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Sez. 4, 7 giugno 2016, n. 30578, Rv. 267543). Diverso, invece, è il discorso quanto allo strepitus fori de ll’arresto e RAGIONE_SOCIALEa privazione di libertà, che andrà valutato (cfr. Sez. 4, 6 ottobre 2009, n. 40906, Rv. 245369 e. Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 3912, dep. 2014, Rv. 258833 cha ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere cont o RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che la diffusione sulla stampa locale RAGIONE_SOCIALE‘arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito).
Costituisce oggi ius receptum il principio che debba escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente
alla stessa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, di per sè idonea, sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita RAGIONE_SOCIALEa persona (cfr. Sez. 4, 12 febbraio 2021, n. 6913, Rv. 280545 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale).
Si è, di contro, ritenuto che la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provate, possano giustificare un maggiore indennizzo (Sez. 4, 10 novembre 2020, n. 32891, Rv. 280072 in un caso relativo a tre domande presentate all’Amministrazione di appartenenza, prima RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura detentiva, volte a ricoprire un ruolo apicale, che erano state escluse dalla valutazione con esplicito riferimento alla misura cautelare).
Si è affermato, ancora, che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa motivazione solo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (così Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Rv. 281513; conf. Sez. 4, 11 maggio 2000, n. 2815, Rv. 216937).
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe suesposte coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato risulta logicamente motivato e conforme ai principi elaborati in sede di legittimità.
Ed invero, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha ritenuto di riconoscere gli asseriti ulteriori danni patrimoniali afferenti all’attività imprenditoriale del ricorrente, sul rilievo che gli stessi sono stati solo genericamente addotti, non risultando la specifica e diretta riferibilità allo stato detentivo e, comunque, non acquisita la prova in tal senso. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente emergeva che le aziende RAGIONE_SOCIALEa famiglia NOME erano state coinvolte in vicende giudiziarie e sequestri di prevenzione dal 2010 al 2018 e che gli stessi amministratori giudiziari ritennero opportuno non proseguire nelle attività commerciali, sicché non poteva dirsi provato che il tracollo finanziario di tali società, documentato dai prospetti allegati alla relazione, fosse causalmente connesso alla ingiusta detenzione del NOME, protrattasi per poco più di quattro mesi.
Il percorso argomentativo risulta, quindi, esposto in modo congruo e collegato agli atti, tale da fornire adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali i pregiudizi
lamentati non erano stati ritenuti adeguatamente dimostrati, né era stato dimostrato che gli stessi fossero causalmente connessi all’ingiusta detenzione subita.
Va anche rilevato che il difensore ricorrente, nel ribadire la richiesta di liquidazione di un maggiore pregiudizio economico, riconosce che una serie di danni in termini di perdita di fatturato che rivendica in relazione, in particolare, alla società RAGIONE_SOCIALE derivano dal sequestro penale operato in data 07.02.2012, così omettendo di considerare che il perimetro entro il quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è stato chiamato a determinare l’indennizzo, è solo quello del pregiudizio subito dalla detenzione ingiusta, non dal processo e dai provvedimenti ablativi nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso adottati.
Quanto agli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto di rigettare la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe voci di danno indicate dal ricorrente, osservando come lo stesso si fosse limitato ad allegare genericamente ripercussioni di carattere fisicopsichico e un danno all’immagine connesso allo strepitus fori , senza fornire alcun elemento a riscontro (articoli di giornale, documentazione clinica) comprovante la derivazione causale dei pregiudizi lamentati con la ingiusta detenzione subita.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la motivazione risulta congrua e intrinsecamente ragionevole avendo la Corte territoriale, adeguandosi ai principi sopra esposti, correttamente evidenziato la genericità RAGIONE_SOCIALEa richiesta, in quanto meramente assertiva RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di determinati pregiudizi, senza che fosse in alcun modo circostanziata né l’entità e le modalità concrete di diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘arresto, né l’entità e la tipologia RAGIONE_SOCIALEe ripercussioni psico -fisiche, sì da apprezzarne, anche sotto il profilo temporale, il collegamento causale rispetto alla ingiusta detenzione subita e da giustificare l’esercizio dei poteri officiosi del giudice .
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 -01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, non pertinenti al contenuto del provvedimento impugnato, senza contrastare specificamente i motivi di gravame proposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente Così deciso, il 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME