Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere sofferta dal 27/09/2016 sino al 18/07/2018 – data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di assoluzione emessa dal GUP – in relazione a un’imputazione provvisoria ipotizzante i reati di tentato omicidio e ricettazione nonché delitti in materia di armi, per un periodo complessivo di restrizione pari a 719 giorni,
In punto di fatto, la Corte ha premesso che il ricorrente era stato accusato di un omicidio commesso in un contesto ‘ndranghetistico e che il compendio indiziario valorizzato a suo carico era costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni fra terzi conversanti, su base del quale il COGNOME era stato identificato come il soggetto che avrebbe coadiuvato il correo NOME COGNOME in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attentato alla vittima; che la sentenza di primo grado aveva ritenuto non sussistenti elementi univoci ai fini RAGIONE_SOCIALE‘identificazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato (in relazione a un conversazione captata tra terzi che aveva esaltato le doti di “pistolero RAGIONE_SOCIALE‘istante) e che l’esame dei tabulati telefonici e RAGIONE_SOCIALEe celle agganciate n aveva consentito di porre con certezza il COGNOME nella zona in cui era stato commesso l’attentato in orario compatibile con lo stesso.
Ha esposto che la sentenza di secondo grado, pur ritenendo verosimile l’identificazione nel COGNOME del soggetto indicato nella conversazione tra terzi, aveva ritenuto che il riferimento non potesse essere operato rispetto all’azione ascritta ma a diverso contesto fattuale; pure evidenziando la non congruità degli ulteriori elementi probatori.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha quindi rilevato come, anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni contenute nelle sentenze di assoluzione, non sussistesse l’elemento ostativo rappresentato dalla colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘imputato o comunque profili di colpa idonei a incidere sull’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto che l’indennizzo dovesse essere liquidato sulla base RAGIONE_SOCIALEo stretto parametro aritmetico, in ragione di C 235,82 per ogni giorno trascorso in stato di custodia cautelare in carcere; ritenendo non sussistessero i presupposti per una liquidazione di importo maggiore, in riferimento ad asseriti e ulteriori danni, essendo i pregiudizi segnalat connaturati alla restrizione imposta; ha quindi determiNOME l’indennizzo dovuto nella misura di C 169.554,58 (C 253,82 x 719).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in riferimento all’art.314 cod.proc.pen. e comunque la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Ha dedotto che la Corte territoriale, nell’attenersi al mero criterio aritmetico, non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi ulteriori univocamente indicati nel ricorso introduttivo; in particolare, ha evidenziato che il ricorso aveva fatto riferimento al dato rappresentato dalla pregressa assunzione del ricorrente, a tempo determiNOME, presso la RAGIONE_SOCIALE, dalla quale era stato poi licenziato subito dopo l’emissione del provvedimento cautelare; ha altresì dedotto, in ordine all’elemento RAGIONE_SOCIALEo stepitus fori, di avere dimostrato – mediante l’allegazione di una pagina di un quotidiano locale – il clamore suscitato dalla notizia RAGIONE_SOCIALE‘arresto; ha quindi ritenuto non condivisibile la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte, nella parte in cui aveva ritenuto che tali elementi ulteriori di pregiudizio potessero essere considerati come meramente connaturati alla detenzione subìta, aggiungendo che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non aveva tenuto adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALEa giovanissima età RAGIONE_SOCIALE‘istante (19 anni) al momento RAGIONE_SOCIALEa restrizione cautelare.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con l’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo riconosciuto, ritenendo che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non abbia tenuto conto di alcuni specifici pregiudizi richiamati nell’istanza introduttiva e derivanti dalla restrizione subìta.
Il motivo è fondato.
2.1 A tale proposito deve essere premesso in termini generali che l’equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato non nasce da un’obbligazione per fatto illecito ma da solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare; con la conseguenza che il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma – nel limite stabilito dall’art.315, comma 2, cod.proc.pen. – la corresponsione di una somma che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, valga a compensare l’interessato RAGIONE_SOCIALEe conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, COGNOME Rv. 191147; in senso analogo, Sez. U, n.24287 del 09/05/2001, COGNOME, RV. 218975).
In tale indirizzo si inserisce anche Cort Cost., 30/12/1997, n.446, secondo la quale l’esborso cui lo Stato è tenuto si configura su un fondamento squisitamente solidaristico e non come risarcimento del danno, quale misura riparatoria per l’ingiustizia obiettiva RAGIONE_SOCIALEa lesione.
2.2 Sul punto, va altresì richiamato il consolidato principio in forza del quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime peraltro il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 24/11/2020 (Ud. 10/11/2020 n. 10920) Rv. 280072, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con la quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo utilizzando, quale unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall’ingiusta detenzione, il solo criterio aritmetico, senza un adeguato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di chanches lavorative, sebbene adeguatamente provata; in senso conforme, Sez. 3, n. 9486 del 16/02/2024, J., Rv. 286028).
Specificamente, nella parte motiva di tale pronuncia, questa Corte ha rilevato che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa struttura del procedimento di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione e RAGIONE_SOCIALEa sua sottoposizione al principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, sussiste «il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte in merito alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente
correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base de fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze».
Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi che la Corte distrettuale ha fatto riferimento esclusivo al solo criterio aritmetico senza neanche valutare – ai fini RAGIONE_SOCIALEa richiesta personalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo – gli atti allega all’istanza, a propria volta facenti riferimento ai pregiudizi specifici derivant (sul piano reddituale) dall’intervenuta risoluzione del rapporto lavorativo già intrattenuto dall’istante nonché a quelli conseguenti al c.d. strepitus fori.
Specificamente, in ordine al danno all’immagine derivante dal cosiddetto strepitus fori, occorre che la diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l’assertività RAGIONE_SOCIALEa notizia nel senso RAGIONE_SOCIALEa responsabilit penale RAGIONE_SOCIALE‘interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275193), essendo necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284496).
Deve quindi rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a operare un tautologico riferimento alla non riconoscibilità di danni ulteriori – essendo i pregiudizi allegati da ritenersi strettamente conseguenti alla detenzione applicata – senza operare il dovuto esame nel merito RAGIONE_SOCIALEe allegazioni attinenti alla richiesta di riconoscimento di una somma maggiorata rispetto a quella derivante dall’applicazione del mero criterio aritmetico.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe predette considerazioni, l’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, previa valutazione RAGIONE_SOCIALEe specificità del caso di specie, secondo i principi fin qui richiamati, valuti l’opportunità di integrare o meno il risultato del calcol aritmetico per rendere la decisione più equa possibile.
Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente