Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4235 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4235 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 47/2026
VITTORIO PAZIENZA
CC – 14/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/07/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto lÕannullamento con rinvio; letta la memoria difensiva nellÕinteresse di COGNOME con la quale si chiede lÕinammissibilitˆ o il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 8 luglio 2025 la Corte dÕappello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 455/2025, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 28/01/2015 al 11/12/2015 in forza dellÕordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 15/12/2014, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, commesso avvalendosi del metodo mafioso di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 12-quinquies D.L. 306/92 e 7 D.L. 152/91 (Capo 5 e Capo 11), imputazioni rispetto alle quali era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Roma, in data 01/03/2021, perchŽ il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al Capo 11), e per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui al Capo 5), con pronuncia divenuta definitiva in data 07/11/2023, a seguito del rigetto dellÕappello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica, da parte della Corte dÕappello di Roma.
La sentenza rescindente aveva annullato lÕordinanza quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell’interessato, ostativo all’insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio, tenuto conto che lÕautonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ci˜ implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione, e che il giudizio in ordine al comportamento ostativo alla riparazione non era stato correttamente formulato non potendo essere valutati, in termini di causa sinergica rispetto alla detenzione ingiustamente subita da un soggetto, comportamenti di terzi, quanto al capo 5) e, quanto all’intestazione RAGIONE_SOCIALE quote societarie di RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo 11), sebbene il giudice dell’assoluzione avesse escluso la fittizietˆ della intestazione alla luce del fatto che ogni iniziativa assunta dal MOLLICA in quel contesto societario era da inquadrarsi in un rapporto di subordinazione/dipendenza rispetto a terzi, ha censurato il giudizio espresso dalla corte territoriale che aveva ritenuto di richiamare gli elementi valorizzati dal giudice della cautela affermando che essi non erano stati smentiti in sede di giudizio, essendo, l’esito assolutorio, dipeso da una fisiologica, diversa interpretazione giuridica degli stessi elementi, giudizio questo censurato nella sentenza rescindente.
AllÕesito del giudizio di rinvio, la corte territoriale, dopo avere ricapitolato i principi che regolano la materia, ha accolto la domanda riparatoria limitatamente al danno da privazione della libertˆ, liquidando la somma dovuta mediante criterio ÒaritmeticoÓ.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione lÕAvvocatura dello Stato nellÕinteresse del RAGIONE_SOCIALE, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione allÕart. 627 cod.proc.pen. Nello specifico, si lamenta come la corte territoriale, in veste di giudice del rinvio, abbia disatteso il vincolo conformativo imposto dalla sentenza rescindente. Il giudice del rinvio avrebbe infatti proceduto ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, in violazione della valutazione circoscritta alla verifica della sussistenza di condotte extraprocessuali idonee ad escludere il diritto alla riparazione, cos’ come delimitata dal Giudice rescindente, e sovrapponendosi dunque indebitamente al Giudice della cognizione.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa allÕart. 314 cod.proc.pen.
La Corte dÕappello avrebbe infatti omesso di valutare dati oggettivi, costituiti dalla contiguitˆ colposa del COGNOME con altri soggetti indagati, dalla gestione di fatto della societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ e dalla condotta elusiva al momento della esecuzione della misura cautelare, idonei una condotta complessiva dellÕimputato che, pur non penalmente rilevante, avrebbe tuttavia concorso a generare lÕapparenza delittuosa, giustificando dunque la successiva adozione della misura cautelare.
Tali circostanze, avrebbero di fatto vanificato lÕeventuale funzione riparatoria sottesa al riconoscimento di tale indennizzo, e ne avrebbero dissolto la relativa ratio sottesa.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura il vizio motivazionale in ordine al parziale accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Il giudice del rinvio avrebbe infatti aderito in via del tutto automatica a quanto stabilito in sede rescindente, senza tuttavia specificare il perimetro entro il quale tale adesione si sarebbe verificata, mancando tuttavia di porre in essere un riesame nel merito, come richiesto dalla sentenza di annullamento.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio. La difesa di COGNOME ha depositato memoria con cui chiede lÕinammissibilitˆ o il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
La corte territoriale ha compiuto un duplice errore: ha del tutto eluso il giudizio che era demandatole dalla sentenza rescindente ed ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in forza di un automatismo che è contrario ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ.
é sufficiente leggere lÕordinanza impugnata lˆ dove ripercorre la vicenda processuale del COGNOME a pag. 3, e, poi, richiama, a pag. 4, i provvedimenti cautelare emessi nei suoi confronti, indi, dopo avere premesso, al ¤ 10, i principi che regolano la riparazione dellÕingiusta detenzione, al successivo ¤ 11, si limita a dire: Òvisti i principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio e gli argomenti posti a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Roma, ritiene che non sussistano elementi per riconoscere in capo al COGNOME una condotta extraprocessuale gravemente negligente tale da aver dato causa alla misura cautelare applicata e alla sua successiva esecuzioneÓ.
Come evidenziato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la Corte di appello ha sostanzialmente riconosciuto il diritto all’indennizzo dall’assoluzione per i reati contestati in modo automatico, senza verificare lÕincidenza del comportamento del COGNOME rispetto alla causazione dell’evento dell’applicazione della misura e senza considerare che la condotta colposa rilevante ai fini del diniego dellÕindennizzo pu˜
essere anche Òtesa ad altri risultatiÓ nella prospettiva delineata dalle Sezioni Unite in materia.
Con recente e condivisa pronuncia, Questa Corte di legittimitˆ (Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024, dep. 2025) ha escluso ogni automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, in quanto non corrisponde alla voluntas legis (art. 314 cod.proc. pen.) essendo l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione esclusa, secondo l’espresso disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., qualora l’istante Çvi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa graveÈ.
Nel sistema delineato dagli artt. 314 cod.proc.pen., il compito del giudice della riparazione è la individuazione, ove ne ricorrano eventualmente gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertˆ personale (S.U. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) e deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituisce compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.
LÕordinanza impugnata, che ha riconosciuto il diritto alla riparazione in forza degli argomenti posti a base della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, da cui ha tratto lÕaffermata assenza di elementi per riconoscere in capo al COGNOME una condotta tale da avere dato causa alla detenzione, va annullata, sussistendo i vizi denunciati dalla parte ricorrente, con rinvio alla Corte dÕappello di Roma per nuovo esame nel quale, escluso ogni automatismo, dovrˆ compiere la valutazione che giˆ la precedente sentenza di annullamento aveva demandato al giudice della riparazione e che lÕordinanza impugnata non ha compiuto.
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, che provvederˆ anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le Parti quanto al giudizio di legittimitˆ.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma.
Cos’ è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME