Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di
NOME nato a VILLAROSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal P.G. che ha chiesto l’annullamanto con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha ac l’istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 215.067,84, per l’ing detenzione subita da NOME, sottoposto con ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta a custodia cautelare in carcere dal 22 febbraio 2017 al 21 agosto 2019, per il del previsto e punito dall’art. 416 bis del codice penale, dal quale è stato assolto dai giudici di con sentenza del 9 novembre 2021 .
2. L’esponente, con il primo motivo, censura la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per violazion di legge e vizio di motivazione, non essendosi attenuta al principio di autonomia del giudizi riparazione rispetto al giudizio penale concluso con l’assoluzione.
In particolare, ad avviso del ricorrente 7 il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nell’ordinanza impugnata ha ripercorso pedissequamente l’iter motivazionale seguito dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria, trascurando di considerare una serie di elementi, in parte emergenti da una lettu analitica dalla stessa sentenza di assoluzione, sintomatici di una colpa grave, ostativa concessione del beneficio, seppure insufficienti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa pe responsabilità.
Infatti, nella stessa sentenza assolutoria, la Corte di Appello ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa “esisten una consolidata, precedente rete relazionale facente capo agli odierni prevenuti nell’ambito d narcotraffico”, affermando soltanto che le risultanze istruttorie “non hanno dato piena contez RAGIONE_SOCIALEa simultanea o successiva sussistenza, nel contesto territoriale del comune di Villarosa, un’organizzazione capeggiata dai medesimi soggetti, avente i caratteri tipici di cui all’art bis, … che si sia concretamente sostanziata in una ben definita dimensione propria, del t autonoma rispetto alla nota organizzazione criminale denominata RAGIONE_SOCIALE” (pag. 4).
La decisione – prosegue il ricorrente – non esclude quindi l’esistenza di condotte ille degli imputati, assolti con riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. .
Nel giudizio assolutorio, infatti, si è affermato che i numerosi collaboratori non avreb fornito elementi per “tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività esNOMEive di un’eff mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminal (pag. 5). Tuttavia, nella stessa decisione è stato ribadito ” che le investigazioni eseguite operanti di P. G. hanno evidenziato un esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli COGNOMECOGNOME NOME evidente, però, RAGIONE_SOCIALEe attività illecite svolte dai me campo RAGIONE_SOCIALE‘usura e del traffico di stupefacenti” (pag. 5).
Tali elementi, ad avviso del ricorrente, non possono essere trascurati o considerati irrilev nelle valutazione RAGIONE_SOCIALEa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa in sede di riparazione per l’ingiusta detenzion quale è autonoma rispetto a quella preordinata all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale per il reato associativo.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, inoltre, ha omesso di valutare, quale possibile contributo id ad ingenerare la “falsa apparenza” RAGIONE_SOCIALEa compartecipazione ad un reato che abbia assunto significato nel contesto cautelare, le frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici ille NOME RAGIONE_SOCIALEa famiglia di Catena Nuova, il quale riferiva di avere intrattenuto “una bu amicizia” coi fratelli NOME (pag. 93 ordinanza cautelare), e specialmente con NOMENOME la cui casa si recava per rifornirsi di cocaina.
In ordine al perdurare del traffico degli stupefacenti da parte dei fratelli COGNOME, anche l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe condanne loro inflitte nel processo “Scarface”, viene richiamata in ricors testimonianza del collaboratore COGNOME, il quale, nell’interrogatorio del 16 febbraio 2012, rifer essere stato avvicinato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2006, da tale COGNOME NOME, uomo vicino ai COGNOME, il quale lo diffidava, nell’eventualità che il collaboratore avesse riprendere a spacciare, dal rifornirsi di “roba” da altri che non fossero i fratelli NOME, ve in caso contrario, gravi ritorsioni da parte di questi ultimi. (pagg. 66 e 67 ordinanza caute
In sintesi, seppur insufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna penale, il convergente contribuit collaboratori, avrebbe dovuto essere apprezzato nel giudizio di riparazione quale sintom RAGIONE_SOCIALE‘evidente contiguità dei fratelli COGNOME con gli ambienti mafiosi e RAGIONE_SOCIALE‘ostentazione da loro di atteggiamenti almeno esteriormente interpretabili come mafiosi.
Inoltre, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe considerato che l’istante, sottoposto fi 2013 alla misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo d soggiorno per anni 5, risultava esser stato condannato ad anni 1 mesi 6 e giorni 20 per il re continuato di “Violazione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone pericolose commesso da marzo a luglio del 2008.
Riassuntivamente, non sarebbero state considerate, quali condotte ostative in quanto esNOMEive di dolo o colpa grave, l’esistenza di condotte illecite attinenti all’esecuzione di di prevenzione personali antimafia in epoca successiva ai fatti oggetto del processo “Scarface” la frequentazione e la connivenza con coimputati condannati per omicidio nello stesso processo; l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale per reati connessi al traffico di stupefacenti commes nello stesso arco temporale con riferimento al quale era contestato il reato associativo di stam mafioso.
Con il secondo motivo, censura la decisione per mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 c.p.p. nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ave trascurato GLYPH ogni valutazione in ordine alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale ed extraprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘istante ai fini RAGIONE_SOCIALEa formulazione di un giudizio di colpa lieve causazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
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Con ilDrmotivo, è stata altresì censurata la quantificazione RAGIONE_SOCIALE'indennizzo.
La Corte d'Appello ha quantificato l'indennizzo nella somma di euro 235,83 al giorno, determinato in misura pari al massimo giornaliero, calcolato aritmeticamente sulla base del tet massimo liquidabile.
Tuttavia, prosegue il ricorrente, non è stato adeguatamente considerato che la custodia cautelare sofferta non ha certamente pregiudicato la reputazione sociale RAGIONE_SOCIALE'istante, compromessa in ragione dei numerosi e gravi precedenti a lui riferibili e RAGIONE_SOCIALEe documenta frequentazioni di altri pregiudicati, dovendosi aggiungere in proposito che l'istante no mancato di ritornare a delinquere dopo avere scontato la pena inflittagli nel 2001.
Tali elementi avrebbero dovuto condurre alla riduzione RAGIONE_SOCIALE'indennizzo che la Corte di meri ha riconosciuto, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla quantificazione sulla base massimo giornaliero, ossia sulla base di quanto dovrebbe riconoscersi a chi, avendo una fama integra ed essendo del tutto alieno dai contesti criminali, sia incappato, senza alcuna colpa una vicissitudine giudiziaria.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto l'annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE è fondato, nei termini di se precisati.
1.1 All'esame del primo motivo è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione RAGIONE_SOCIALEe linee portanti RAGIONE_SOCIALEa disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurispruden legittimità.
Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o co a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che riv eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458).
D'altronde, mentre il giudice RAGIONE_SOCIALE'imputazione è chiamato ad accertare la responsabilità p il reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve accertare se la detenz subita non trovi concausa in un comportamento che può non essere illecito sotto ogni profilo tuttavia sia gravemente imprudente, imperito, negligente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 314, primo comma, cod. p pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei s termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condott consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio parametro RAGIONE_SOCIALE' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente
accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso interv RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. n. 43 del 13/12/1995 dep. il1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637).
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostat riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE'art. 314 proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evid macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragion intervento RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restr RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibi pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spet l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abb posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione intervento RAGIONE_SOCIALE'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restr RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ing detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE'interessa rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condot tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME'COGNOME, Rv. 247664).
1.2 Ebbene il provvedimento impugnato non si è adeguato ai principi sopra richiamati.
Appare di tutta evidenza, infatti, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare i presu del chiesto indennizzo, ha confuso i piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale -già negativament acclarata e presupposto RAGIONE_SOCIALEa procedura- con la necessaria valutazione RAGIONE_SOCIALE'eventuale comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE'imputato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare.
Ne è indice eloquente il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si legge: "non può, dunque, che prendersi atto RAGIONE_SOCIALEa mancanza di elementi integranti una condotta gravemente colposa o dolosa posta in essere dal NOME, non potendosi reputare tali i generic riferimenti dei collaboratori di giustizia, non riguardanti episodi specifici sintom appartenenza a una consorteria mafiosa, la cui esistenza è stata esclusa dai giudici di merito"
Sostanzialmente la Corte distrettuale fa discendere automaticamente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE'indennizzo dall'assoluzione per lo specifico reato di associazione per delinquere, sen
operare la necessaria valutazione del comportamento di NOME rispetto alla causazione RAGIONE_SOCIALE'evento RAGIONE_SOCIALE'applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Difetta nel provvedimento impugnato – il che produce i vizi di legittimità denunciati- q necessaria valutazione globale di tutta la condotta posta in essere dal NOME.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe, in altri termini, dovuto focalizzare l'indagine sui di colpa, tenendo presente che, nei casi in cui si subisca una misura cautelare per un rea associativo, vi è una stretta interrelazione tra i comportamenti che possono attenere al pia organizzativo RAGIONE_SOCIALEa struttura e quelli confluiti nei singoli reati fine.
Ebbene, nel caso che ci occupa, nella stessa sentenza assolutoria – come è stato evidenziato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente – è stato affermato che i numerosi collaboratori non avrebbero forn elementi per "tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività esNOMEive di un'eff mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminal (pag. 4); ed inoltre " che le investigazioni eseguite dagli operanti di P. G. hanno evidenziat esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli NOMENOME NOME evid però, RAGIONE_SOCIALEe attività illecite svolte dai medesimi nel campo RAGIONE_SOCIALE'usura e del traffico di stupef (pag. 5).
Nella indicata sentenza, dunque si attribuisce ai COGNOME "influenza criminale", e incremen di attività economiche NOME evidente RAGIONE_SOCIALEe attività illecite svolte dai medesimi nel RAGIONE_SOCIALE'usura e del traffico di stupefacenti, ancorchè si ritenga che tali elementi non siano suff a dimostrare l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe suddette risultanze, coglie nel segno la censura del ricorrente che lamenta pedissequa reiterazione, in sede di riparazione, di argomentazioni proprie del giudizio sul responsabilità penale, senza tuttavia procedere alla differente valutazione, con prospettiva ex ante, dei suddetti elementi, non esclusi dalla sentenza assolutoria, e tuttavia meritevol approfondimento sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave; ed inoltre, senza approfondire se gli st abbiano assunto efficacia sinergica nell'adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Ed ancora, è stato richiamato dal ricorrente il contributo fornito dai collaboratori che h riferito di cointeressenze nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e RAGIONE_SOCIALE'usura anche la condanna nel separato procedimento definito con sentenza irrevocabile (nell'ordinanza è richiamato il narrato dei collaboratori COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME).
Tali comportamenti vengono apoditticamente sminuiti, definendosi generici o attinenti ad un solo tipo di reati, il che sembra ancora una volta evidenziare una confusione tra il piano d responsabilità penale e quello degli eventuali comportamenti colposi rivelatisi sinergici risp all'adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Inoltre, nulla è stato osservato in ordine alla sottoposizione a misura di prevenzione ed a violazioni RAGIONE_SOCIALEe connesse prescrizioni per cui il NOME ha riportato condanne; e così pure ordine alle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvo
in traffici illeciti, così da poterne apprezzare – o anche eventualmente escludere, ma in base ad una approfondita valutazione -, in rapporto al tipo e alla qualità dei col tali persone, il coefficiente colposo e la relazione di concausalità con il provvedimen
In sintesi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, muovendosi nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa assolutoria, non ha verificato – come avrebbe dovuto – se, all'esito del giudiz residuassero fatti rilevanti nel diverso piano prognostico che sovraintende il giudizi omettendo di valutare l'esistenza di comportamenti RAGIONE_SOCIALE'indagato rimproverabili dal vista RAGIONE_SOCIALEa colpa tout court, ancorchè privi di valenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità e la loro concausalità rispetto all'adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
1.3 I restanti motivi restano assorbiti.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte te per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta p giudizio ,cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il consigliere estensore
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