Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25336 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25336 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arrest domiciliari relativamente a tre delitti ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto ai quali l’imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste con pronuncia emessa ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal Tribunale di Civitavecchia, poi confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza passata in giudicato.
1.1. Per il giudice della riparazione la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, e dunque l’avvenuta cessione di sostanze stupefacenti, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dall’espletamento dell’attività investigativa – per lo più compendiatasi in intercettazioni ambientali e in servizi di osservazione – come le modalità dei contatti avuti da NOME COGNOME con i suoi interlocutori, in occasione dei fatti contestatigli, fossero stati tali da indurre a far ritenere lo svolgimento un’illecita attività di spaccio, per come desumibile dal tenore delle conversazioni intercettate, dall’utilizzo di un linguaggio cifrato e del tutto avulso dallo specif contesto, da quanto osservato nel corso degli appostamenti dalla P.G., dalla circostanza che gli incontri si fossero svolti con noti soggetti tossicodipendenti, nonché dall’avvenuta effettuazione di arresti e di sequestri di droga. Altresì significativa, per la Corte di appello, è risultata la genericità della giustificazi con cui il NOME ha cercato di esplicare agli inquirenti le ragioni dei propr frequenti viaggi a Roma – nella originaria prospettazione accusatoria volti a consentire l’approvvigionamento della droga -.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione, quali elementi di prova del dolo o della colpa grave, di fatti ritenuti insussistenti dal giudice di merito.
Il giudice della riparazione avrebbe, in particolare, proceduto alla ricostruzione dei tre episodi originariamente contestatigli in palese contrasto con quanto accertato nella sentenza di merito, ritenendo provati fatti invece esclusi da parte del giudice della cognizione.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della rilevanza delle intercettazioni ai fini della prova del dolo o della colpa grave.
Sarebbe, in particolare, non provata la circostanza, ritenuta dal giudice della riparazione, per cui il COGNOME avrebbe utilizzato un linguaggio criptico e ambiguo nelle conversazioni captate, tale da far desumere l’espletamento di un’attività di cessione della droga. Tali dialoghi, infatti, per come ritenuto da giudici di merito, avrebbe avuto un contenuto neutro, inidoneo a comprovare lo svolgimento di un’illecita attività di spaccio.
Con l’ultimo motivo è stato lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione del comportamento del ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Risulterebbe, in particolare, erroneo il riferimento effettuato dal giudice della riparazione ai contenuti, presuntivamente non credibili, delle dichiarazioni rese da parte dell’imputato durante l’interrogatorio di garanzia, invece ampiamente esplicativi dei fatti, e quindi dimostrativi della sua estraneità ad essi.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito, con ulteriori argomentazioni, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell’art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).
Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell’art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi de suddetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha
tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419-01).
3.5. E’ stato, poi, reiteratamente precisato come la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, possa essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498-01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436-01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610-01) ovvero condotte di connivenza passiva (in caso di ricorrenza di determinati indici), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293-01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata.
Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, a prescindersi dalle propalazioni rese dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio di garanzia, risulta giudizialmente accertato come il COGNOME avesse avuto, negli episodi oggetto di contestazione, contatti con i suoi interlocutori caratterizzati da modalità tali da far ritenere che inerissero ad un’illecita attività di spaccio, tenuto conto: del tenore delle conversazioni intercettate; dell’utilizzo di un linguaggio avulso dallo specifico contesto; d quanto osservato nel corso degli appostamenti dalla P.G.; del fatto che gli incontri si fossero svolti con noti soggetti tossicodipendenti; dell’avvenuta effettuazione di arresti e di sequestri di droga; della genericità della
giustificazione addotta dall’imputato per esplicare i motivi dei suoi frequenti viaggi a Roma.
La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.
Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.
La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l’esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato.
In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l’8 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente