Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1904 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1904 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA nel procedimento in cui è parte il RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 24/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata , ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen -in relazione a 198 giorni (dal 30/07/2019 al 13/02/2020) di asserita ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale in regime di arresti domiciliari.
Ricordava il ricorrente che il 25/07/2019 veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone, per il delitto di cui agli artt. 4 e 7 l. 895/1967 nell’ambito del proc. pen. n. 2103/2019 RGNR; in data 01/08/2019, durante l’interrogatorio di garanzia, forniva una versione alternativa dei fatti; il 01/02/2020, il Tribunale di Crotone, su istanza RAGIONE_SOCIALEa difesa di sostituzione e/o revoca RAGIONE_SOCIALEa misura degli arresti domiciliari la sostituiva con quella non detentiva del divieto di dimora; con sentenza n. 804/2020 R.G. sent., del 15/09/2020, irrevocabile dal 04/02/2021, il Tribunale di Crotone lo assolveva dal reato contestatogli con la formula “perché il fatto non sussiste”.
All’NOME veniva contestato il delitto ex artt. 4 e 7 l. 895/1967, per avere portato in un luogo pubblico un’arma comune da sparo. Pertanto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta avanzata dal locale PM, il GIP presso il Tribunale di Crotone applicava nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.
Al momento RAGIONE_SOCIALEa perquisizione domiciliare presso la propria abitazione, NOME consegnava una pistola giocattolo, alla quale era stato rimosso il tappo rosso, che veniva indicata come la pistola esibita in piazza la sera RAGIONE_SOCIALEa festa patronale. Tuttavia, la misura coercitiva rimaneva in essere dal 25/07/2019 al 13.02.2020 (198 giorni), poiché il GIP riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato.
Il Tribunale di Crotone assolveva l’imputato ritenendo il quadro probatorio non idoneo dal punto di vista oggettivo ad integrare il reato contestato, sul rilievo pregnante che i testimoni non erano stati in grado di affermare se la pistola fosse vera o si trattasse di una pistola giocattolo, per come poi risultato dagli accertamenti compiuti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Per il ricorrente la motivazione con cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto ostativo al riconoscimento del chiesto indennizzo la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa
configurabilità del reato attraverso la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola che, ancorché giocattolo, sembrava vera è affetta da vizio di contraddittorietà e illogicità manifesta oltre che da travisamento dei presupposti di legge.
Ciò in quanto sarebbe evidente che nel caso di specie la condotta posta in essere da COGNOME NOME, anteriore e successiva alla perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, non è stata il presupposto che ha ingenerato o contribuito ad ingenerare, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (il richiamo è ai dicta di Sez. 4 n. 3359 del 22/9/2016 e di Sez. U. n. 34599 del 26/06/2022). Ed infatti, sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa perquisizione domiciliare presso la propria abitazione, NOME consegnava una pistola giocattolo, alla quale era stato rimosso il tappo rosso, che veniva indicata come la pistola esibita in piazza la sera RAGIONE_SOCIALEa festa patronale.
Pertanto, la custodia cautelare agli arresti domiciliari, il cui presupposto era il pericolo di reiterazione del reato, non aveva ragion d’essere a seguito RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del cautelato che non avrebbe con la sua condotta ingenerato o contribuito ad ingenerare, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale.
Il ricorrente lamenta che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia ignorato il principio consolidato secondo cui la colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve riguardare una condotta che abbia concretamente determinato, con carattere di prevedibilità, l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, e non una generica imprudenza o leggerezza.
Si sostiene che nel caso di specie, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante non ha avuto né l’univocità né la prevedibilità necessarie per configurare una colpa grave ostativa. E che, a rafforzare quanto sopra esposto vi è l’esito del processo penale, ovvero l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘istante con la formula “perché il fatto non sussiste” ,la più ampia tra le formule assolutorie, che esclude in radice la configurabilità di una condotta penalmente rilevante.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità che è costante nel ritenere che in presenza di tale formula, il diritto all’indennizzo ex ari. 314 cod. proc. pen. deve essere riconosciuto, salvo che ricorrano elementi gravi, concreti e specifici di colpa grave nella genesi RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale (il richiamo è a Sez. 4 nn. 19083/2023 e n. 11167/2022).
Nel caso di specie, ci si duole che l’unico elemento valorizzato dalla Corte territoriale sia la modifica RAGIONE_SOCIALE‘arma giocattolo, condotta che non costituisce reato e non può integrare colpa grave in assenza dl ulteriori comportamenti fraudolenti, minacciosi o intenzionalmente equivoci da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Si sostiene in ricorso che avere reso l’arma “simile a una vera” non configura di per sé una condotta colposa grave idonea a giustificare la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. In mancanza di altri comportamenti fraudolenti, intimidatori o dolosi, l’equiparazione tra apparenza e responsabilità si tradurrebbe in un arbitrario ampliamento del concetto di colpa grave.
Infine, si sostiene che l’ordinanza impugnata non esponga in modo adeguato il nesso causale tra la condotta posta in essere da COGNOME NOME e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, limitandosi ad affermazioni generiche e assertive, prive del necessario approfondimento istruttorio.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro.
Il P.G. , l’RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE e il Difensore del ricorrente hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
3. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che ‘chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave’.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la
condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ ” id quod plerumque accidit ” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637).
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in AVV_NOTAIO, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed
eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, anche atteso che i due afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, più in AVV_NOTAIO, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante , in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. U. 26/6/2002, COGNOME). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010).
La colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «… non potendo l’ordinamento, nel momento in cui fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola solidaristica, … obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, RAGIONE_SOCIALEa regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo … non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE ‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione … quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso …».
All’odierno ricorrente è stato contestato il reato di cui agli artt. 4 e 7 l. 895/1967, per aver portato illegalmente in luogo pubblico un’arma comune da sparo; in particolare, all’esito di una lite nello spazio antistante il pub “Kesté” di Cutro INDIRIZZOKR) avvenuta con tale COGNOME NOME, si allontanava dalla piazza per farvi ritorno, brandendo in mano una pistola al fine di ricercare, presumibilmente, il soggetto con il quale aveva litigato poco prima.
I fatti sono stati ricostruiti sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da cinque testimoni oculari (COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) e dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe celle del telefono in uso all’NOME e al COGNOME, che registravano la presenza di entrambi nell’orario indicato nell’imputazione.
NOME, sin dall’interrogatorio di garanzia, nel fornire la sua versione dei fatti, ha precisato e ammesso che sì trattava di una pistola giocattolo debitamente attrezzata in maniera tale da sembrare una vera e propria arma, inducendo così in errore le autorità.
Il Tribunale di Crotone, pur dando atto in più passaggi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che l’imputato ha ammesso di essere passato in piazza con la pistola giocattolo per intimorire chi lo aveva schiaffeggiato (cfr. pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) lo ha assolto perché il fatto non sussiste ritenendo il quadro probatorio non idoneo dal punto di vista oggettivo ad integrare il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, per non essere stati i testimoni e gli altri dati emersi nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria in grado di provare se la pistola fosse vera o si trattasse di una pistola giocattolo per come poi risultato dagli accertamenti compiuti e come sostenuto dallo stesso odierno ricorrente.
Ebbene, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come, a prescindere dalla valutazione che RAGIONE_SOCIALEe emergenze probatorie ha operato il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ritenute non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘NOME al di là del ragionevole dubbio, vada comunque ritenuta la sussistenza di una condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante connotata da colpa grave, per avere egli stesso ammesso di aver modificato l’arma in modo da farla apparire vera e funzionante e non una pistola giocattolo, che non avrebbe avuto alcuna efficacia intimidatrice.
Il comportamento tenuto dall’istante ha dunque ingenerato, o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di detenzione e del porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo , con rapporto di causa ad effetto sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, inducendo le autorità a ritenere che la pistola portata in luogo pubblico fosse vera.
Con una motivazione che appare immune dalle proposte censure di legittimità, che peraltro appaiono decisamente generiche e prive RAGIONE_SOCIALEe necessarie ragioni di diritto atte a supportarle, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, premessi i richiami alla giurisprudenza consolidata in materia, e segnatamente sull’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello di cognizione di merito, si sofferma in particolare sulla condotta tenuta dall’A iello scrutinandone la natura soggettiva colposa, avendo infatti, il medesimo, come dallo stesso ammesso, modificato l’arma in modo da farla apparire vera e funzionante e non una pistola giocattolo.
Va ricordato che, in una vicenda assolutamente sovrapponibile a quella in esame, a proposito proprio di pistole giocattolo debitamente attrezzate per sembrare vere e proprie armi (nella fattispecie il ricorrente aveva sostenuto di essersi appostato nel buio con una pistola giocattolo solo per fare una burla),
questa Corte di legittimità ha ravvisato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave che giustifica la custodia cautelare per tutto il periodo necessario all’accertamento dei fatti ed è dunque impeditiva del chiesto indennizzo, specificando che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEe indagini, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante”, non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (vedasi Sez. 4, n. 10987 del 15/02/2007 Rv. 236508 -01)
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente al dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis , trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264) che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame (addirittura si legge a pag. 2 il riferimento al femminile al ricorrente), non debba conseguire anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 09/01/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME