Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
letta la memoria depositata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa parte resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla sofferta misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata dal 22/10/2021 al 25/10/2021 – a seguito di arresto in flagranza – in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bolzano del 25/10/2021, misura poi sostituita dal 25/10/2021 al 28/03/2022 con quella degli arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante – in concorso con il coimputato NOME COGNOME – il reato previsto dagli artt.81, comma 1 e 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; imputazione rispetto alla quale la ricorrente era stata condannata dal GUP presso il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 28/03/2022, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione e successivamente assolta, per non avere commesso il fatto, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) del 12/01/2023, divenuta definitiva.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha premesso che doveva escludersi la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante; rilevando – in particolare – che dalle sentenze di merito non era emerso che la COGNOME avesse avuto effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa presenza di sostanza stupefacente all’interno del bauletto del ciclomotore collocato nel garage RAGIONE_SOCIALE‘abitazione utilizzata in comune con il COGNOME e né che fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio posta in essere da quest’ultimo; rilevando, altresì. che nemmeno era emerso che la ricorrente avesse avuto contezza del via vai sospetto di persone nel suddetto garage, dovendosi quindi considerare come inidoneo a perfezionare la colpa grave il solo dato RAGIONE_SOCIALEa convivenza, già protratta per due anni e mezzo, con il COGNOME, anche per il mancato reperimento di ulteriore stupefacente all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha osservato che non poteva ritenersi indice di colpa grave il fatto che la COGNOME si recasse in garage e si trovasse, al momento dall’arresto, in prossimità del luogo di ritrovamento RAGIONE_SOCIALEo stupefacente; anche evidenziando che il suddetto ciclomotore era, di fatto, non funzionante e quindi sicuramente non utilizzato dalla ricorrente.
Ha peraltro evidenziato che – pure non vertendosi in ipotesi di colpa grave – la condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME dovesse essere valutata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa ordinaria, atteso che l’effettivo utilizzo del predetto bauletto ben avrebbe potuto essere dedotto con l’uso RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza;
specificamente ha rilevato che la coppia aveva conservato anche la chiave di apertura del bauletto del motociclo, pur essendo lo stesso non funzionante, elemento che avrebbe dovuto far sorgere un ragionevole sospetto in ordine all’effettivo uso RAGIONE_SOCIALEa chiave stessa da parte del COGNOME, raffigurandosi quindi un difetto di adeguata vigilanza; tale da essere posta in rapporto concausale con la sofferta detenzione nella misura del 25%.
In ordine alla misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, assunta come base di calcolo quella di C 235,82 per ogni giorno di detenzione sofferta – diminuita del 50% per il periodo trascorso agli arresti domiciliari – la Corte ha liquidato un indennizzo di C 18.983,51, diminuito del 25% (per la ragioni predette) alla misura finale di C 14.237,63.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, proponendo un unico e articolato motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto l’inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314 e ss., 643, 273 cod.proc.pen. e 112 cod.proc.civ., per mancanza ovvero mera apparenza nonché contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), c), ed e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione in ordine al perfezionamento del presupposto ostativo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, richiamando sul punto quanto dedotto nella memoria depositata in sede di giudizio di merito; rappresentando che, ivi, aveva dedotto che le risultanze del giudizio di cognizione dovevano essere tenute distinte da quelle RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare e da quelle del giudizio riparatorio; aveva dedotto che sussistessero tutti gli elementi idonei a concretizzare la colpa grave, stante il libero accesso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al luogo di detenzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, la prossimità RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente a tale luogo al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto, la prolungata convivenza con il coautore del fatto, la comune titolarità RAGIONE_SOCIALE‘abitazione e del garage, il rinvenimento RAGIONE_SOCIALEa sostanza nel motociclo di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘istante; aveva quindi ritenuto che la ricorrente avesse comunque generato la iniziale apparenza, quanto meno, di connivenza e contiguità con l’autore del fatto.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha quindi contestato la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, imputandola di contraddittorietà nella parte in cui aveva riconosciuto un concorso di colpa ordinario in capo alla COGNOME esponendo come – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – fosse sufficiente a concretizzare il presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave anche la sola concausazione RAGIONE_SOCIALEa falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurazione di un illecito
penale; ha, infine, dedotto che la Corte aveva valorizzato ai fini di escludere la colpa grave elementi rilevanti ai soli fini del giudizio di colpevolezza, poi formulato in relazione all’art.533 cod.proc.pen., ma non attinenti agli elementi da valutare in sede di giudizio riparatorio.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha fatto pervenire ulteriore memoria, alle cui richieste ivi contenute ha successivamente dichiarato di rinunciare
La parte resistente ha fatto pervenire memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il motivo di impugnazione articolato dal ricorrente attiene complessivamente alla congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla originaria parte istante.
Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto
autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, IRV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussisl:enza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia
cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se l condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stess come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
6. Ancora più specificamente – e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie – costituisce giurisprudenza del tutto consolidat quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad ess interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare e purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla quali dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno nella detta relazione concausale (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, COGNOME, F:IV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, COGNOME, RV. 282565).
In diretta conseguenza dei predetti principi deve altresì essere ricordato che – per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte – anche l’atteggiamento di mera connivenza (e pure se a questa sia conferita una connotazione meramente passiva) è idoneo a escludere – in quanto comunque qualificabile come gravemente colposo – che sussista un diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno dì elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gra danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo RAGIONE_SOCIALE‘agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse
conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente (Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391).
7. Va quindi rilevato che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ha previamente – e correttamente – ritenuto come acquisiti i dati posti alla base RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di assoluzione in punto di mancata prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza, in capo alla parte istante, RAGIONE_SOCIALE‘attività di detenzione svolta dal compagno e RAGIONE_SOCIALEa presenza di stupefacente all’interno del bauletto del ciclomotore; e ha altresì ritenuto, sul piano di valutazione proprio del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – con considerazione in punto di fatto, non palesemente illogica e quindi non tangibile in questa sede – che dal materiale probatorio utilmente valutabile non fosse emerso alcun elemento idoneo a comprovare, non solo la percezione RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita svolta dal convivente, ma anche il semplice sospetto eventualmente idoneo a far trasmodare il suo comportamento sotto la specie RAGIONE_SOCIALEa connivenza passiva (che, per quanto detto, se non assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concretizzazione del concorso nel reato ne assume invece ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione).
Per l’effetto, il riferimento testuale contenuto alla pag.4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in base alla quale «non si riscontrano altri comportamenti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME improntati a macroscopica leggerezza o imprudenza, idonei a essere interpretati, nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato», appare frutto di una mera imprecisione terminologica; avendo il complesso RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza dato compiutamente conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di elementi idonei a provare una condizione di connivenza non punibile, interpretata nel senso suddetto.
D’altra parte – in relazione ad argomentazioni contenute nel motivo di ricorso – non è ravvisabile alcuna contraddizione argomentativa o concettuale nel contemporaneo riconoscimento di una colpa ordinaria (ovvero colpa lieve) in capo alla parte istante, a propria volta posta alla base di una riduzione equitativa RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Difatti, la Corte territoriale ha motivato la correlativa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sulla base di parametri riconducibili a una condotta frutto di omessa vigilanza in ordine all’effettivo contenuto del bauletto del ciclomotore (non funzionante) e RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALEe relative chiavi di apertura, riconducibili a un deficit di attenzione sull’utilizzo di una res nella propria disponibilità, ma che comunque esulano anche astrattamente dal novero dei
comportamenti causali o non causali rispetto alla detenzione rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma 1, cod.proc.pen..
Al rigetto del ricorso segue la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte ricorrente in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute da NOME COGNOME in questo giudizio di legittimità e che liquida in euro mille, oltre accessori.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente