Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2077 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 18/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore con rinvio del generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento provvedimento impugnato;
ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/09/2025 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell ‘ interesse di NOME, il quale è stato sottoposto dal 19/01/2023 al 02/02/2023 alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere e poi, fino al 29/05/2023, alla misura degli arresti domiciliari, nell’ambito del procedimento estradizionale instauratosi a seguito di rintraccio del NOME sul territorio nazionale, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria cinese, in relazione ai reati di truffa e di riciclaggio, procedimento conclusosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma del 09/05/2023, depositata il 29/05/2023, irrevocabile il 30/06/2023, che dichiarava insussistenti le condizioni per l’estradizione e disponeva la cessazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in corso.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale ha interpretato in maniera restrittiva l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione in materia di estradizione; che, nel caso di specie, la detenzione cautelare disposta nel procedimento di estradizione è divenuta ingiusta sia in senso sostanziale, in quanto non sussistevano ab origine le condizioni per una decisione favorevole all’estradizione, che in senso formale, atteso che , al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale , non sussisteva il pericolo di fuga, avendo il ricorrente prodotto un contratto di locazione relativo all’immobile all’interno del quale viveva con la compagna ed avendo dimostrato di svolgere attività lavorativa ; che, in ogni caso, al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, sussistevano le stesse condizioni che ne hanno poi consentito la sostituzione con gli arresti domiciliari, con la conseguenza che la misura più grave non era giustificata da motivi di necessità e proporzionalità.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 113 Cost., 6 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, 5 CEDU, rilevando che è stato violato il principio di proporzionalità e che la misura intramuraria ha comportato un’ingerenza spropositata ed iniqua nei diritti fondamentali del NOME, tutelati sia dalla normativa interna, che da quella europea, con la conseguenza che la detenzione patita si configura come ingiustificata, dunque, suscettibile di risarcimento.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento al pericolo di fuga. Rappresenta che il provvedimento impugnato non specifica quali elementi concreti ed attuali, al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ne abbiano giustificato l’adozione, nonostante l’odierno ricorrente avesse un domicilio stabile e svolgesse attività lavorativa, a riprova del radicamento sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato; che, analogamente, ha preso in considerazione l’audizione del COGNOME davanti alla Commissione Territoriale, ritenuta, invece, generica dalla Corte di appello di Roma, che dichiarava non sussistenti le condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estradizione; che, in ogni caso, le condizioni ostative alla detenzione del ricorrente -ossia il timore di subire trattamenti degradanti e disumani nelle carceri cinesi o addirittura il rischio di vedersi condannato alla pena di morte -erano sussistenti sin dall’in izio.
In data 18/12/2025 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che l’art. 722bis cod. proc. pen. -a mente del quale la «custodia cautelare all ‘ estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall ‘ art. 314» -disciplina la riparazione per ingiusta detenzione solo con riferimento alla estradizione attiva.
La riparazione conseguente all’estradizione passiva, in assenza di una specifica norma, è stata ammessa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 09/06/2004, ha stabilito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, comunque, ingiusta alla stregua di una valutazione ex post e che, pertanto, l ‘ art. 314 cod. proc. pen. può trovare applicazione anche nel caso in cui la lesione derivi da un titolo di detenzione che trova origine nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di estradizione passiva.
Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo al percorso ermeneutico del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, hanno ribadito che la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE ‘ ingiusta detenzione deve essere valutata, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche nei confronti di soggetti di cui è stata richiesta allo Stato italiano l’estradizione ; che, tuttavia, detta valutazione non deve essere effettuata alla luce dei parametri di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è testualmente esclusa dall ‘ art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma «verificando se risulta ex post accertata l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEe specifiche condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEe misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 714 cod. proc. pen. nelle “condizioni per una sentenza favorevole all ‘ estradizione”» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, in motivazione); che, di conseguenza, «in caso di sentenza irrevocabile favorevole all ‘ estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall ‘ estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.» (Sez. U, COGNOME, in motivazione).
1.2. Affermato, dunque, che è configurabile il diritto alla riparazione per l ‘ ingiusta detenzione occorsa nell ‘ ambito di una procedura di estradizione passiva, occorre però operare alcune precisazioni, atteso che le situazioni che
possono venire in rilievo mutano in relazione alla fase in cui viene adottata la misura ed alle condizioni che nelle diverse fasi devono sussistere, perché una misura possa essere applicata. Invero, nella procedura di estradizione passiva l ‘ applicazione di misure cautelari può avvenire in tre diversi casi: i ) dopo che sia pervenuta la richiesta di estradizione, ipotesi questa disciplinata dall’art. 714 cod. proc. pen., che prevede la richiesta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa giustizia e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, ad eccezione degli 273 e 280 cod. proc. pen., dovendosi scongiurare il pericolo di fuga, in tal modo garantendo che l’estradando non si sottragga alla eventuale consegna; dette misure coercitive, tuttavia, non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione; ii ) prima che sia pervenuta la richiesta di estradizione , ipotesi questa disciplinata dall’art. 715 cod. proc. pen., che prevede che la misura sia disposta su domanda RAGIONE_SOCIALEo Stato estero ed a richiesta motivata del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) lo Stato estero abbia dichiarato che nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona è stato emesso provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà, ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e RAGIONE_SOCIALEe pene, nonché gli elementi per l ‘ esatta identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona; c) vi sia il pericolo di fuga; iii ) nei casi di arresto da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa persona nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale sia presentata domanda di arresto provvisorio, qualora ricorrano le condizioni di cui all ‘ art. 715, comma 2, cod. proc. pen., ipotesi questa disciplinata dall’art. 716 cod. proc. pen., che prevede , altresì, che, in esito alla convalida RAGIONE_SOCIALE ‘ arresto, possa essere applicata la misura coercitiva.
1.3. Orbene, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 275197 -01, poi seguita da Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, COGNOME, in motivazione), nell ‘esaminare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nella procedura di estradizione passiva, ha avuto cura di precisare che:
il diritto alla riparazione non presuppone che la detenzione sia stata instaurata in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa espressa esclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità di tali norme, operata dal l’ art. 714 cod. proc. pen., come si è già avuto modo di evidenziare;
-con riguardo all’arresto da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria (art. 716 cod. proc. pen.) ed all ‘ applicazione provvisoria di misure cautelari nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona la cui domanda di estradizione non sia ancora pervenuta (art. 715 cod. proc. pen.), non si rinviene analoga previsione, ma, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa struttura degli istituti, sarebbe irragionevole ritenere che debbano trovare applicazione gli
artt. 273 e 280 cod. proc. pen., considerato che, sotto un primo aspetto, si tratta di ipotesi caratterizzate da una delibazione che, salvo per il profilo concernente il pericolo di fuga, attiene alle condizioni meramente procedurali indicate dall’art. 715 cod. proc. pen. (vale a dire che lo Stato estero abbia dichiarato che nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona è stato emesso provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; che esso abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e RAGIONE_SOCIALEe pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l ‘ esatta identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona); sotto diverso aspetto, l ‘ espressa previsione di un giudizio ‘ sostanziale ‘, limitato alla ricorrenza del pericolo di fuga, conferma l ‘ estraneità ad esso RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.;
le misure coercitive disposte nell ‘ ambito di una procedura di estradizione passiva trovano nel pericolo di fuga il presupposto atto a giustificare l ‘ applicazione del provvedimento limitativo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che può essere inteso come pericolo di allontanamento RAGIONE_SOCIALE ‘ estradando dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente; la sua sussistenza deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, che abbiano, cioè, uno stretto legame con la realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, richiedendosi, dunque, che le circostanze prese in esame siano specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, COGNOME, Rv. 286647 -01; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 267061 -01; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, COGNOME, Rv. 240322 -01);
con riferimento alle ipotesi di detenzione patita ex art. 714 cod. proc. pen., la ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione discende, dunque, dalla insussistenza del pericolo di fuga e RAGIONE_SOCIALEe condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione (secondo i principi fissati da Sez. U, COGNOME); con riferimento alle ipotesi di detenzione patita in via provvisoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 715 cod. proc. pen. o RAGIONE_SOCIALE‘art. 716 cod. proc. pen., invece, la ingiustizia non può derivare dalla insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ridotta base di giudizio del giudice nazionale chiamato ad applicare tali disposizioni e RAGIONE_SOCIALEa possibilità che, ove la domanda di estradizione non venga presentata dallo Stato estero, non sia oggettivamente possibile verificare la insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per una sentenza favorevole all ‘ estradizione;
in conclusione, il diritto alla riparazione per la detenzione subita a fini estradizionali va accertato tenendo presente la varietà RAGIONE_SOCIALEe situazioni che si
possono presentare. Così, a titolo di esempio, qualora all ‘ arresto, eseguito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 716 cod. proc. pen, non sia seguita la convalida, purché la statuizione sia diventata definitiva, ovvero nel caso di applicazione provvisoria di misura coercitiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 715 cod. proc. pen., revocata ai sensi del comma 6, o definitivamente annullata a seguito del ricorso previsto dall’art. 719 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione non richiede altra condizione positiva, trattandosi di situazioni assimilabili alla detenzione in virtù dei titoli pre-cautelari RAGIONE_SOCIALE‘arresto in flagranza e del fermo, che pure può dare luogo alla ingiustizia e alla conseguente riparazione (Corte cost. n. 109 del 24/03/1999). Diversamente, quando alle misure precautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo, in quanto sia pervenuta la domanda di estradizione, ovvero la misura sia stata applicata direttamente dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione, si determina una situazione speculare a quella prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per cui il diritto alla riparazione sarà condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione (ferma restando la configurabilità di un’ingiustizia formale nel caso in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione irrevocabile).
1.4. Così ricostruita la ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione in relazione alle peculiari caratteristiche RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto RAGIONE_SOCIALE ‘ estradizione passiva, si pone ora il tema RAGIONE_SOCIALEa rilevanza di un eventuale comportamento doloso o gravemente colposo del soggetto estradando. Sul punto, questa Corte ha precisato che, ove la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sia stata sofferta nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo d ell’estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga e ciò tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria, ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 714 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284647 -01) . Ed invero, in quest’ultimo caso, se è ve ro che il presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione RAGIONE_SOCIALEa misura è duplice (in positivo, attesa la necessità di garantire che la persona RAGIONE_SOCIALEa quale è domandata l ‘ estradizione non si sottragga alla consegna, espressione questa che richiama evidentemente il pericolo di fuga e, in negativo, nel senso che non devono esserci ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, dunque, la formulazione di una favorevole ‘ prognosi di estradabilit à’ ), è altrettanto vero che, con riferimento al secondo presupposto, non pare configurabile, nemmeno in astratto, una incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta del soggetto estradando, tenuto conto che, rispetto ad esso, «l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con
una sommaria deliberazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale RAGIONE_SOCIALEo Stato richiedente, l ‘ esistenza di elementi a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ estradando (Sez. 6 n. 9758 del 30/01/2014, COGNOME, Rv258810; Sez. 6 n. 16287 del 19/04/2011, COGNOME, Rv249648). Si tratta, dunque, di valutazione meramente formale che l ‘ autorità giudiziaria deve compiere sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione che deve essere allegata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda e rispetto alla quale nessuna incidenza può avere la condotta del soggetto estradando sottoposto a misura» (Sez. 4, n. 22688/2023, cit.).
1.5. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’odierno ricorrente era stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria, in quanto raggiunto da mandato di arresto internazionale, emesso dall’ufficio di pubblica sicurezza di Nanchino (Cina), ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 716 cod. proc. pen.; che, all’esito RAGIONE_SOCIALEa convalida, era stato sottoposto alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione condotta in locazione dalla connazionale sua convivente dalla Corte d’appello di Roma c on ordinanza del 02/02/2023; che, pervenuta la domanda di estradizione da parte RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Popolare Cinese, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta con sentenza del 29/05/2023 (divenuta irrevocabile il 30/06/2023) e ordinava la cessazione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa misura; che, dunque, a seguito di tale pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estradizione, sussisteva in astratto in capo al NOME una RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la riparazione per la detenzione patita, di talchè occorreva accertare se sussistessero o meno condotte ostative da lui tenute.
Orbene, il provvedimento impugnato ha innanzitutto escluso che si versi in una situazione di cosiddetta ‘ingiustizia formale’, atteso che la misura cautelare è stata applicata all’esito RAGIONE_SOCIALE‘arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 716 cod. proc. pen., per cui, fino a quando non è pervenuta la richiesta di estradizione completa e tradotta in italiano, non era possibile verificare se effettivamente sussistessero le condizioni per la consegna del ricercato, né era ipotizzabile che lo Stato richiedente non presentasse la domanda di estradizione nei termini, con la conseguente caducazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; in secondo luogo, ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga RAGIONE_SOCIALE‘estradando, in quanto «il NOME ha dimostrato scarso radicamento nel territorio italiano, avendo mantenuto contatti esclusivamente con altri cittadini cinesi … mantenendosi con una attività lavorativa (attore cinematografico) di assai facile prova, non occorrendo fare altro che indicare una o più RAGIONE_SOCIALEe opere cinematografiche in cui ha prestato la propria attività di recitazione in lingua cinese (non risulta che conosca altre lingue e certamente non conosce quella
italiana), ma che in ogni caso può essere svolta ovunque e non necessariamente sul territorio italiano» (pag. 9) ed ha attestato una scarsa redditività di tale attività lavorativa. Dunque, tali condotte -unitamente alla « gravità RAGIONE_SOCIALE‘accusa mossa al ricercato, che in ogni caso già solo per tale ragione avrebbe potuto scegliere la via RAGIONE_SOCIALEa fuga dal territorio italiano, vieppiù perché munito di notevoli risorse finanziarie» (pag. 14) -sono state ritenute ostative alla riparazione, avendo contribuito all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e poi al suo successivo mantenimento. Dalla complessiva trama motivazionale si desume, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che la convivente del NOME, anch’essa cittadina straniera, fosse titolare di un contratto di locazione, avendo valutato detto elemento inidoneo a provare il radicamento del ricorrente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Trattasi di motivazione che attinge ad una valutazione in fatto, posta a fondamento del giudizio relativo alla sussistenza del pericolo di fuga, che non appare manifestamente illogica, per cui non è sindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 -01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte -in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis , risultano pertinenti anche nel caso di specie -hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv.
283886 -01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME