Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4946 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRIVERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 19/1/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da NOME COGNOME in relazione all’asserita ingiusta detenzione patita dal 7/10/2017 al 27/11/2019 in quanto indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 628 co.3 n.1, 61 n.7 e 11 cod. pen. in relazione ad una rapina, perpetrata in data 9.7.2016, alle ore 12.35 circa in INDIRIZZO INDIRIZZO, ai danni delle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre erano intente a depositare l’incasso del supermercato “RAGIONE_SOCIALE” da parte di ignoti, che speronavano l’autovettura delle donne e si facevano consegnare la cassetta mediante minaccia con il fucile.
Il procedimento trae origine dalla richiesta di applicazione di misura cautelare in carcere richiesta, in data 20/12/2016, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, che veniva in data 13/3/2017 rigettata dal G.I.P presso il Tribunale di Latina, sul rilievo che dall’attività investigativa posta in essere, “non ravvisava la sussistenza di un sufficiente ed adeguato quadro indiziario a carico dell’odierno istante”.
Il 14/3/2017 il P.M presentava atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale del Riesame di Roma il 18/5/2017 accoglieva l’impugnazione, applicando nei confronti dell’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, misura la cui efficacia rimaneva sospesa in quanto il 5/6/2017 il difensore proponeva ricorso per Cassazione.
Con sentenza emessa il 5/10/2017 questa Corte di legittimità rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il 7/10/2017 il COGNOME veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Latina per dare esecuzione alla sopra ricordata ordinanza del tribunale del riesame.
Veniva fissato interrogatorio di garanzia in data 11/10/2017, e in quella sede veniva depositata istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il 12/10/2017, il G.I.P del Tribunale di Latina, sostituiva la misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Il COGNOME, tuttavia, in data 25/5/2018, veniva condotto di nuovo in carcere, a seguito di aggravamento della misura, in ragione di evasione dagli arresti domiciliari commessa in data 13/4/2018.
Il Tribunale di Latina il 9/1/2019, dichiarava responsabile del reato a lui ascritto e. per l’effetto, lo condannava ad anni otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Sul gravame nel merito proposto dall’imputato, il 27/11/2019 la Corte di Appello di Roma, all’udienza del 27.11.2019 assolveva il COGNOME per non avere commesso il fatto e ne ordinava l’immediata liberazione.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell’indagato, in considerazione del comportamento processuale del COGNOME, che sentito a s.i.t., nell’agosto 2016 (per ben due volte, il 3 ed il 20), negava di aver prestato la propria autovettura Mercedes a COGNOME NOME, il quale invece aveva dichiarato di avergli prestato (in cambio) una fiat Punto furgonata di colore bianco, con gancio posteriore nero, simile a quella utilizzata per la rapina.
2. Avverso il provvedimento con cui gli è stato negato il chiesto indennizzo, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Il difensore ricorrente fa presente kche la P.G. non ha mai chiesto al COGNOME, sia in data 3/8/2016 che in data 20/8/2016, se fosse in possesso di una Fiat Punto. E che lo stesso ha dichiarato sin da subito che al momento che non fosse l’autore della rapina poiché era con il fratello NOME, per altro assolto in primo grado, e che si fosse recato insieme a quest’ultimo in Terracina. Inoltre, la stessa Corte di Appello a pag. 4 rigo 15 e segg. dichiara che: “la Corte di Appello, che, da un lato, si è limitato a valutarli singolarmente ritenendoli non decisivi (dalla relazione sen timentale tra l’imputato e la Beinat, pacificamente ammessa, ma ritenuta di per sé anodina e inidonea a dimostrare che la stessa Beinat abbia fornito ai COGNOME le indicazioni, ai fatto che non vi è alcuna certezza che l’autovettura prestata dai COGNOME ai COGNOME si identifichi con quella utilizzata per commCOGNOMEre la rapina … “Inoltre COGNOME chiamato a deporre all’udienza del 10.10.2018 non ha riconosciuto l’imputato COGNOME COGNOME“.
Inoltre la Corte di Appello a pag. 6 rigo 12 e segg. dichiara che : ” keistante abbia, in realtà sicuramente concorso a dar causa, all’ingiusta detenzione, a nulla rilevando l’alibi fornito dallo stesso nella medesima circostanza, rimasto indimorLH strato quanto al riferito pranzo presso il ristorn i; ate “Il Caminetto” di Terracinaconfermato soltanto dalla madre dell’imputato, NOME COGNOME dichiarazioni già ritenute totalmente inattendibili dal Tribunale e , secondo i giudici di Appello, d esaminare con un certo sospetto
Il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato si dimenticherebbe, però, che il giudice dell’assoluzione (Corte di Appello di Roma Il Sez. sentenza 14040/2019) dichiara a pag. 8 rigo 37 e segg.: “occorre però precisare, pur
nell’ambito di una valutazione particolarmente attenta delle dichiarazioni della testimone, che tale alibi non è stato smentito dagli accertamenti svolti “.E ancora, a pag. 9 rigo 17 e segg. si legge: “Si deve in conclusione , rilevare come non siano stati acquisiti al processo elementi che consentano di affermare con certezza che l’alibi fornito ai figli dalla COGNOME è falso. Tale circostanza non è di poco momento, essendo stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale soltanto l’alibi falso (cioè quello rilevatosi preordinato e mendace) può essere considerato un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell’imputato a sottrarsi all’accertamento della verità (Cass. Sez. V 14.06.2019 nr. 37.137″.
La Corte di Appello di Roma -prosegue il ricorso- a pag. 7 rigo 4 e segg. “… ha ritenuto che la condotta del COGNOME sia stata sicuramente idonea a confermare il convincimento degli investigatori circa la fondatezza del quadro accusatorio all’epoca emergente a carico dell’indagato e posto a fondamento della misura restrittiva adottata nei confronti dello stesso”.
Per il ricorrente, tuttavia, al giudice della riparazione sfugge che, sicuramente a far data dal 30.7.2016, e quindi prima del 3.8.2016, momento in cui il COGNOME viene invitato presso il Comando RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Priverno, lo stesso era già indagato. Peraltro, si sottolinea che i CC di Priverno che hanno escusso a S.I.T. il l’odierno ricorrente è lo stesso organo che ha richiesto le intercettazioni telefoniche e quindi che ha svolto le indagini. E quindi non poteva non sapere che il COGNOME fosse indagato per il reato di rapina.
Il comportamento del COGNOME -si sostiene- è stato irrilevante per la ingiusta detenzione subita in quanto non solo era già indagato, ma erano state autorizzate le intercettazioni telefoniche ed ambientali
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello.
Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 3/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto de proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricors va rigettato.
Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi bile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio
legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta i gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessat dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, co. 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spett se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite ( hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. Unite, n. 517 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omCOGNOMEndo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario no turno la urgente consegna di beni).
Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che i due afferisconoPiani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta i sufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell’imputato, l’adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come il comportamento colposo ostativo vada individuato nelle dichiarazioni mendaci del 3.8.2016 e del 20.8.2016, che hanno avuto un peso determinante nell’ambito complessivo degli elementi accusatori.
Ricorda il giudice della riparazione che il COGNOME ha riferito in merito all propria autovettura Mercedes: “poiché è una macchina particolare sono solito non prestarla e come detto la lasciamo utilizzare solo a noi di famiglia. Ribadisco nel periodo in cui mi parlate, ossia la prima decade del mese di luglio, la vettura è stata in nostro possesso”.
Per la Corte capitolina; “è certamente significativo che l’indagato non faccia alcun cenno allo scambio di autovettura che era intervenuto con COGNOME” (…) “sentito il 20. Agosto 2016, il NOME COGNOME ha ritenuto di dover precisare le proprie precedenti dichiarazioni…, in questa seconda occasione COGNOME, accenna, infatti, al prestito della propria Mercedes a COGNOME senza precisare il giorno esatto in cui ciò sarebbe avvenuto e senza accennare alla circostanza di aver ricevuto, in cambio, la Fiat Punto L’indagato NOME COGNOME ha, quindi, mentito in ordine al possesso della Punto… “.
Orbene, la Corte territoriale opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazio (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564).
In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell’art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, COGNOME, n.m.). E analogo principio è stato affermato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all’equa riparazione l’omessa indicazione della relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro suali.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il C iigliere estensore
GLYPH Il Presidente