Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il – rigetto del ricorso; letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2023 1 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da COGNOME NOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 24 gennaio 2017 – data in cui veniva sottoposta a fermo – al 15 giugno 2020 – data in cui veniva assolta dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia.
La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati dall’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, e dall’art. 4 legge n. 146/2006.
1.1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono stati smentiti i rapporti intrattenuti con COGNOME, soggetto implicato nel traffico internazionale di stupefacente, e che la COGNOME, insieme al marito (poi condannato) provvide ad accogliere in Italia ed a sistemare in albergo.
La COGNOME si mostrava inoltre al corrente RAGIONE_SOCIALEa natura illecita degli affari intrattenuti dal marito e dal fratello con i colombiani, per come emerso dalla analisi di alcuni dialoghi.
1 4 lZ GLYPH t -i [E liEz/1 – £ 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazionet~ a mezzo ‘del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nell’affermare che la ricorrente fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa natura illecita dei rapporti del marito con gli emissari stranieri, e ciò in quanto il dato era stato espressamente escluso da parte del Tribunale di Vibo Valentia, secondo il quale i dialoghi intrattenuti erano di carattere neutro.
Così facendo /il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha stravolto l’esito assolutorio, senza tenere in considerazione il pacifico orientamento di legittimità secondo il quale non è possibile, in sede di riparazione, attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta / nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Il RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che la richiesta con cui il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha chiesto il rilascio di copia RAGIONE_SOCIALEa requisitoria è stata avanzata quando ormai era già scaduto il termine per deposil:are le conclusioni; pertanto, non è ipotizzabile alcun concreto pregiudizio alle prerogative RAGIONE_SOCIALEa difesa.
Venendo al merito, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
3.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma t i se queste si t GLYPH poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante, haricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Tali comportamenti, possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa
all’imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
3.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel tiC dte tt rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili, che la condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in maniera tutt’altro che illogica, ed in forza RAGIONE_SOCIALE intercettazioni utilizzabili, ha messo in evidenza come la COGNOME ebbe ad aiutare il marito (che per gli stessi fatti è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione) nella sistemazione RAGIONE_SOCIALE‘ospite colombiano che era stato incaricato di portare a termine la trattativa.
Sempre dall’analisi dei dialoghi intercettati – i quali rivelavano una cautela nel fare commenti specifici – i giudici hanno pure sottolineato che la COGNOME, parlando con il fratello, aveva fatto intendere di sapere che il marito fosse in procinto di incontrare la persona che “aveva i soldi”, ovvero quella incaricata di pagare la fornitura RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
Tenuto conto del fatto che il Tribunale di Vibo Valentia non ha certamente negato la materialità dei fatti (gli incontri ed i contatti), il giudice RAGIONE_SOCIALEa ripara li ha quindi autonomamente valutati con giudizio ex ante, ritenendo tali frequentazioni causalmente rilevanti rispetto alla detenzione patita, poiché caratterizzate da grave imprudenza, e perciò ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
E’ mancata, nel processo, la prova che la COGNOME avesse specifica contezza di scopi e termini degli incontri, e perciò è stata assolta, in forza RAGIONE_SOCIALEa regola d giudizio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbioY ma non altrettanto può dirsi RAGIONE_SOCIALEa connotazione illecita di tali rapporti.
D’altra parte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso di richiesta avanzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma primo, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica RAGIONE_SOCIALE‘istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa
misura cautelare (Sez. 4, n. 53386 del 22/1[1/2016, COGNOME,, Rv. 268687 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259081 – 01).
Pertanto, come rilevato anche dal ~1,1! — ‘ Procuratore Generale, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475).
3.3. Deve infine escludersi che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – nella parte in cui, come visto, limita l’accesso all’equa riparazione sia in contrasto con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 – 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 245311 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2024
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