Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se GLYPH e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29/11/2023, la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’istanza di riparazione GLYPH presentata da COGNOME NOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 4.12.2020 al 22.12.20120 (data RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia in carcere da parte del Tribunale del riesame di Potenza), nell’ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere dei reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa prostituzione e di favoreggiamento RAGIONE_SOCIALEa prostituzione. Da tali imputazioni il ricorrente era assolto in via definiti con sentenza del G.u.p. di Matera irrevocabile il 18.2.2022.
il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al COGNOME, considerando che la vicenda dovesse essere inquadrata nell’ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione c.d. “sostanziale” (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.).
La Corte ha ritenuto che il comportamento del COGNOME avesse dato causa all’ingiusta detenzione, poiché egli, dopo avere concesso in locazione un immobile di sua proprietà, essendo stato messo al corrente che ivi si svolgeva l’attività di meretricio (gli altri condomini avevano segnalato la presenza, nelle ore notturne, di numerosi uomini all’interno RAGIONE_SOCIALEo stabile che si dirigevano nell’appartamento di sua proprietà; il ricorrente aveva assistito al ritrovamento di una busta di preservativi usati da parte dei Carabinieri ed alla fuga di due giovani donne che occupavano l’appartamento), aveva proseguito il rapporto di locazione senza assumere nessuna iniziativa nei confronti del conduttore.
Il richiedente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, articolando i seguenti motivi di doglianza.
GLYPH Violazione di legge e travisamento degli atti processuali.
Dopo avere ripercorso la vicenda giudiziaria, la difesa rileva come nella ordinanza i Giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, oltre ad avere fatto riferimento a circostanze escluse dal Tribunale del riesame e poi dal giudice del merito, sarebbero incorsi in un travisamento degli atti e RAGIONE_SOCIALEa domanda.
La Corte territoriale, riconducendo la richiesta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa richiesta introduttiva, in cui non risultava espressa la limitazione del thema decidendum ai profili riguardanti l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia sostanziale.
Avrebbe dovuto riconoscere nella vicenda i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘istituto di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.; invero l’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del ricorrente era stata annullata dal Tribunale del riesame –
GLYPH
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con ordinanza del 2/12/2020 – per difetto degli indizi di colpevolezza. la Corte di appello ha quindi rigettato la richiesta con argomentazioni infondate, afferenti ad una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione “sostanziale”, mentre nel caso in esame verrebbe in rilievo una ipotesi di ingiustizia “formale”, a cui non possono essere applicati i criteri evocati nella ordinanza.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione. I criteri di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe cause ostative all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione violano il principio in base al quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può tenere conto di comportamenti esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
I comportamenti valorizzati nella ordinanza impugnata avevano formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame e del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione che avevano escluso ogni valenza ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria e RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di penale responsabilità. Pertanto, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia sostanziale, l’ordinanza si appalesa illegittim avendo omesso di confrontarsi con il contenuto del provvedimento del riesame e con le argomentazioni contenute nella sentenza assolutoria.
III) Si impugna in estremo subordine il capo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza riguardante la condanna alle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, che avrebbero dovuto essere compensate, e la loro quantificazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso devono essere rigettati.
Si osserva come la censura in ordine alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contemplata dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la c.d. ingiustizia “formale”, sia infondata.
Nella domanda di riparazione, introduttiva del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Potenza, non era stata tematizzata la questione riguardante il caso RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia formale: nel ripercorrere la vicenda giudiziaria, la difesa aveva rappresentato che il Tribunale del riesame aveva disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare per difetto di gravi indizi (paragrafo 5 RAGIONE_SOCIALEa domanda); in altro breve passaggio poneva in evidenza come il Tribunale del riesame avesse annullato l’ordinanza genetica risultando evidenti gli elementi a discarico del COGNOME (paragrafo 10).
Tuttavia nella domanda non era prospettato alcun profilo incidente sulla riconducibilità del caso in esame alla previsione di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.: non solo non viene fatta menzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, ma il giudice RAGIONE_SOCIALEa
riparazione non è stato in alcun modo sollecitato a valutare gli aspetti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione.
Pertanto, la mancata considerazione da parte del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione degli aspetti riguardanti la c.d. ingiustizia formale, lamentata dalla difesa nel primo motivo di ricorso, non è ascrivibile ad un vizio motivazionale: si tratta di un aspetto legittimamente non considerato dai Giudici di merito, non investiti RAGIONE_SOCIALEa questione nella richiesta d’indennizzo.
Il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, benchè si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, è ispirato ai princip del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, delimitando anche il campo valutativo del giudice adito. Ne consegue che la richiesta rivolta a fare valere la sola ipotesi di ingiustizia sostanziale non può determinare un successivo ampliamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, con argomentazioni tendenti a supportare il diverso profilo RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia formale.
Ciò premesso, la vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, rivela come il richiedente avesse posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell’Autorità procedente il ragionevole convincimento RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione nell’attività illecita che si svolgeva nell’appartamento di sua proprietà.
Nella ordinanza è posto in rilievo come i condomini RAGIONE_SOCIALEo stabile avessero messo al corrente il COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘attività del meretricio che si svolgeva nel suo appartamento; quest’ultimo aveva assistito, nel corso di un sopralluogo svolto dai Carabinieri, chiamati da un vicino, al ritrovamento di una busta contenente preservativi usati ed alla fuga di due ragazze che tentavano invano di nascondersi sul terrazzo RAGIONE_SOCIALEo stabile. Nonostante tali evidenze, il ricorrente non era intervenuto in alcun modo presso il conduttore, contestandogli la destinazione illecita conferita all’immobile, che risultava catastalmente adibito ad uso di civile abitazione, ed avanzando una istanza di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘appartamento.
Ebbene, ha ritenuto la Corte di merito che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, fossero idonei a contribuire all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a suo carico, esercitando un efficace contributo sinergico rispetto a questo risultato.
Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha contraddetto gli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione. In proposito la Corte di merito, confrontandosi con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria, ha avuto cura di precisare che le circostanze ritenute ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non erano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione .
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 25/02/2014, COGNOME, Rv. 25908201). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell’Autorità la convinzione RAGIONE_SOCIALE‘apparente illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente.
Del pari infondate sono le critiche alla liquidazione operata in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda al RAGIONE_SOCIALE – ma non a carattere contenzioso
necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi opponendosi alla domanda, rimettendosi alla decisione del giudice o aderendo alla richiesta del privato.
Qualora il RAGIONE_SOCIALE si costituisca opponendosi alla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante, la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese va effettuata in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. nell’attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, COGNOME, Rv.277663). Nella specie il RAGIONE_SOCIALE si è costituito a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato, depositando articolata memoria innanzi alla Corte di appello e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione.
Essendo il richiedente soccombente nella procedura così instauratasi, del tutto correttamente la Corte d’appello ha disposto la condanna alle spese del richiedente in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’entità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, ritenuta eccessiva dalla parte, la doglianza è del tutto genericamente formulata: non dice il ricorso in cosa sia consistito l’asserito errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d’appello rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
In Roma, così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
ente