Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi e danneggiamento, delitti dai quali il ricorrente è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Si deduce, in sintesi, che il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia erroneamente desunto una condotta ostativa RAGIONE_SOCIALE‘interessato, benché le accuse rivolte al medesimo di partecipazione nel delitto associativo si basassero su una sola intercettazione, mentre con riferimento ai reati di danneggiamento e di armi lo stesso Tribunale del riesame aveva riscontrato l’assenza di alcun elemento di prova a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell’integrale accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.
La Corte territoriale ha correttamente esamiNOME la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
E’ infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interess in campo.
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, co valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del ciliritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 20363801.).
Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha Fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del
COGNOME, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito in maniera gravemente colposa e decisiva all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
È stato, in particolare, valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa lunga conversazione tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, captata all’interno di un’autovettura in data 10.11.2010, alle ore 20:14, da cui è stato ragionevolmente desunto che l’istante appariva ben integrato nell’ambiente criminale oggetto di indagine, pianificando con gli interlocutori un duplice attentato da eseguire ai danni di altri soggetti legati al boss RAGIONE_SOCIALEa cosca rivale (COGNOME NOME) e offrendosi per eseguire personalmente l’azione criminosa. In questo modo, osserva plausibilmente la Corte territoriale, l’interessa:o ha contribuito ad offrire la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua penale responsabilità, inducendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a ritenere ragionevolmente che il COGNOME fosse effettivamente partecipe del reato associativo in questione.
Si tratta di considerazione logiche, plausibili e corrette in diritto, del tutt rispettose RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa delibazione richiesta al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, secondo i principi dianzi richiamati, non trattandosi nella specie di valutare la sussistenza di fatti-reato, bensì di verificare la configurabilità di un comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato e sinergico rispetto alla misura restrittiva dallo stesso subita.
Le doglianze del ricorrente non hanno colto tale fondamentale differenza, confondendo il piano RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale con quello, del tutto autonomo, RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa. Sotto questo profilo, i motivi dedotti sono manifestamente infondati in quanto lamentano vizi motivazionali palesemente insussistenti, secondo i rilievi che precedono.
Del resto, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 27399601).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate in mille euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione al RAGIONE_SOCIALE resistente RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro mille.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preii.nte