Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza del 22 febbraio 2024, RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riparazione RAGIONE_SOCIALE per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME, di nazionalità tunisina, RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 18 settembre 2021 sino al 14 febbraio 2022) in relazione alla procedura di estradizione per l’estero.
1.1 NOME era stato tratto in arresto a fini estradizionali dalla Polizia Stato in data 18 settembre 2021, su mandato emesso dall’Autorità Giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa Tunisia per il reato di partecipazione ad associazione terroristica operante anche all’estero. All’ esito RAGIONE_SOCIALEa convalida, la Corte di Appello, con ordinanza del 20 settembre 2021, aveva applicato nei suoi confronti la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere; detta misura, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inoltro da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia nel termine di legge RAGIONE_SOCIALEa richiesta di mantenimento ai sensi all’art. 716, comma 4, cod. proc. pen. era stata confermata con ordinanza del 24 settembre 2021.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14 febbraio 2022, aveva rigettato la domanda di estradizione, rilevando che le autorità tunisine non avevano risposto alle plurime richieste di fornire informazioni più dettagliate sui fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e sulle relative fonti di prova, nonché alla richiesta di chiarire se, in caso di condanna RAGIONE_SOCIALE‘estradando, l’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALEa Tunisia prevedesse o meno la pena di morte: nella domanda di estradizione e negli atti allegati – secondo la Corte – non si ravvisavano gli elementi necessari a fondare “di un minimo di attendibilità e specificità RAGIONE_SOCIALE‘accusa nei confronti del prevenuto”, né sussistevano garanzie a che l’estradando in caso di condanna non venisse sottoposto alla pena capitale.
1.2.La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ravvisato nella condotta del ricorrente la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, rispetto all’ipotizzato pericolo di fuga.
La difesa RAGIONE_SOCIALE‘interessato ha proposto ricorso, formulando RAGIONE_SOCIALE un unico, articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. La Corte aveva desunto il concreto pericolo di fuga dal fatto che in sede di interrogatorio, reso dopo la convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto, il ricorrente non avesse fornito elementi utili a spiegare i motivi del suo spostamento dalla Svezia e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza in Italia. In realtà – osserva il difensore- gli argomenti invocati a
sostegno del pericolo di fuga devono ritenersi illogici, ove si consideri che NOME era stato arrestato appena sceso allo scalo di Palermo in compagnia del fratello NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA e residente a Vicenza. Il fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘arresto era stato individuato dalla Corte, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di estradizione, nel pericolo di fuga, desunto, tuttavia, solo dalla natura dei reati dalla entità RAGIONE_SOCIALEa pena e non già da comportamenti precisi del ricorrente.
3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo.
Si è ormai chiarito, nella giurisprudenza di legittimità, che nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di estradizione passiva, l’arresto a fini estradizionali può dar luogo al diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, nel caso in cui intervenga i rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione e si accerti la insussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o colpa grave.
Sotto il primo profilo si è affermato che per verificare se la detenzione patita sia ingiusta, il giudice non deve fare riferimento ai parametri ricavabili dagli art 273 e 280 cod. proc. pen. la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. ma deve verificare, invece, se risulti accertata ex post l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe «condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione» che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 714 comma 3 cod. proc. pen., legittimano l’applicazione di misure coercitive. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, la detenzione eventualmente patita – a tal fine – dall’estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.» (così testualmente Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione).
Sotto il secondo profilo si è affermato che la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, patita nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l’adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, non
determina, “ex se”, l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione e il diritto alla riparazio dovendosi accertare la eventuale sussistenza RAGIONE_SOCIALE di un comportamento ostativo doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘estradando, che potrà rilevare, peraltro, RAGIONE_SOCIALE con riferimento al solo pericolo di fuga, tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 714 cod. proc. pen (Sez. 4 n. 22688 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284647 – 01).
2.1 Dunque, nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la misura cautelare sia stata applicata a norma degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di presupposti formali che attengono alla esistenza di date condizioni, il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela è tenuto a verificare, quale presupposto legittimante la misura, la sussistenza del pericolo di fuga. Rispetto a tale presupposto, deve essere valutato se il soggetto agente abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia legittimato il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a ipotizzare la sussistenza del pericolo di fuga.
3.La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, RAGIONE_SOCIALE muovendosi nel solco RAGIONE_SOCIALEe coordinate ermeneutiche sopra indicate e riprendendo in maniera espressa RAGIONE_SOCIALE i passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa sentenza Sez. 4 n. 22688 del 14/03/2023 su indicata, ha ritenuto che il ricorrente avesse colposamente contribuito a fare ritenere sussistente il pericolo di fuga. I giudici, in proposito, hanno evidenziato che NOME, destinatario di mandato di arresto a fini estradizionali emesso dall’autorità giudiziaria tunisina per il reato di partecipazione ad associazione terroristica, era stato tratto in arresto dalla polizia all’aeroporto di Palermo, arrivo dalla Svezia (ove era stabilmente residente), insieme al fratello. In sede di interrogatorio aveva giustificato, in maniera inverosimile, la sua presenza in Italia con la necessità del fratello di vivere in un clima più mite rispetto a quello svedese. Alla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, dunque, secondo la Corte, aveva contribuito il comportamento colposo del ricorrente, il quale, allontanandosi dal paese in cui risiedeva e giungendo in Italia, allo scalo di Palermo, senza alcuna ragione e in assenza di radicamento, aveva indotto a ritenere concreto il pericolo di fuga e il conseguente rischio di inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al paese richiedente.
3.1. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente, in maniera generica, censura, da un lato, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e, dall’altro, l’efficacia sinergica del comportamento gravemente colposo del ricorrente.
Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate.
Sotto il primo profilo rileva il collegio che l’avere desunto il concreto pericolo fuga dall’ allontanamento di NOME dal paese di residenza e dalla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘arrivo in Italia, non appare manifestamente illogico: piuttosto pare potersi dire che il pericolo di fuga e di sottrazione alla consegna sia proprio insito negli inspiegabili spostamenti da uno Stato all’altro, indicativ secondo generali massime di esperienza, RAGIONE_SOCIALEa capacità di un soggetto di rendersi irrintracciabile. In tal senso questa Corte ha chiarito che in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità RAGIONE_SOCIALEa consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita RAGIONE_SOCIALE‘estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME Chand, Rv. 286755; RAGIONE_SOCIALE Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Rv. 267061 – 01). Analogamente deve ritenersi ragionevole RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE valutazione in ordine alla inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALEa giustificazione addotta in sede di interrogatorio dal ricorrente, secondo la quale il fratello, peraltro residente a Vicenza, per ragioni di salute, dovesse vivere in un clima più mite rispetto a quello svedese.
Sotto il secondo profilo, si osserva che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela ha operato la verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, ovvero del sussistenza del pericolo di fuga, e coerentemente nell’ordinanza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto e di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ha richiamato espressamente l’esigenza di evitare l’allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato da parte di NOME.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità.
Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo grado di giudizio, che appare congruo liquidare nella complessiva somma di euro mille.
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa d ammende e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in qu grado di giudizio, che liquida in complessivi euro mille.
ide te uci Vig ale