Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40801 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mondragone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 13/02/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 43986 del 27/09/2023, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere applicata dal 12 febbraio 2008 ai 24 dicembre 2008 in forza dell’ordinanza del GIP, presso il Tribunale di Napoli idell’ll dicembre 2007, per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, imputazione rispetto alla quale egli era stato assolto ii 7 marzo 2019 dalla Corte di appedo di Napoli con formula “per non aver commesso il fatto”, pronuncia divenuta definitiva il 20 luglio 2019.
La Corte territoriale ha rilevato che era stato definitivamente accertato che il ricorrente, appartenente alla Polizia RAGIONE_SOCIALE, aveva intrattenuto rapporti di frequentazione con autorevoli membri del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e che tale condotta aveva concorso a determinare l’applicazione della misura cautelare, svolgendo un ruolo sinergico nella formazione del quadro indiziario, circostanza che per il legislatore esclude il diritto alla riparazione.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, articolando due motivi.
3.Con il primo deduce violazione di legge, assumendo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto accertata la frequentazione del ricorrente con membri del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia reputati inattendibili dalla sentenza assolutoria. Il provvedimento impugnato, pertanto, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, pur avendo ampia libertà di valutare il materiale acquisito, non può fondare la decisione su circostanze escluse nel giudizio di merito. Nel caso di specie, il diniego dell’indennizzo sarebbe stato basato su elementi non confermati e anzi esclusi dalla sentenza di assoluzione.
4.Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, lamentando illogicità e carenza argomentativa in ordine alle condotte attribuite al ricorrente e ritenute idonee a giustificare il diniego.
In particolare, la difesa contesta che l’amicizia con COGNOME NOME, affiliat al RAGIONE_SOCIALE e facente parte del sottogruppo diretto da COGNOME NOME, possa dirsi accertata, essendo stata riferita solo dal collaboratore COGNOME NOME senza riscontri specifici, e comunque con dichiarazioni vaghe, prive di collocazione temporale e relative a persona all’epoca incensurata. Né risulterebbero accertati rapporti stretti con COGNOME NOME, circostanza negata dalla sentenza assolutoria e quindi inidonea a sorreggere il diniego. Si contesta altresì che possa considerarsi provato che il ricorrente avesse intrattenuto rapporti “a dir poco sconvenienti” con membri della consorteria mafiosa sulla base di un’intercettazione tra l’utenza in uso a COGNOME NOME e quella in uso a COGNOME NOME, riferita a condotte funzionali alla posizione di NOME COGNOME, fratello del ricorrente, e non di quest’ultimo. Secondo la difesa, i giudici no avrebbero spiegato perché tali condotte potessero ritenersi accertate né in che modo abbiano dato o concorso a dare causa all’applicazione della misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In premessa appare necessario dare atto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, spetta al giudice del merito verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave, condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo che deve emergere da comportamenti concreti, specificamente individuati, da apprezzarsi in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante, non in relazione alla loro rilevanza penale, ma alla loro idoneità a costituire fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento cautelare. A tal fine occorre esaminare tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, per accertare se essa abbia determinato, o anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma della misura restrittiva (Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, COGNOME, Rv. 287950 – 01). Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non è, dunque, configurabile nel caso in cui l’interessato abbia tenuto, consapevolmente e volontariamente, una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, oppure una condotta informata a negligenza o imprudenza, sì da costituire prevedibile ragione dell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di mancata revoca di quello già emesso. (Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, COGNOME, Rv. 287903 – 01).
Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606 – 01).
Il giudice della riparazione, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha il potere-dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale, nel senso che circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come meri elementi di sospetto, insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, possono essere considerate idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto
all’equa riparazione, con il solo limite che non può attribuirsi decisiva importanza a condotte escluse dal giudice penale o a circostanze relative alla condotta addebitata con il capo di imputazione per le quali sia stata riconosciuta l’estraneità dell’imputato con sentenza di assoluzione, indipendentemente dalla formula adottata (Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).
La Corte ha altresì affermato che una condotta sinergica all’evento detenzione può essere desunta anche da dichiarazioni testimoniali o da altre fonti descrittive, purché ritualmente acquisite e ritenute attendibili, a prescindere dall’esito del vaglio dei giudice della cognizione ai fini della idoneità del condotta a legittimare una condanna. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà, è ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo, sulla base di dati di fatto certi, accertati o “n negati” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203636), non potendo la valutazione fondarsi su elementi congetturali o non definitivamente comprovati, né nella loro esistenza né nel rapporto eziologico con la misura cautelare (v. anche Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, COGNOME, non mass.).
Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che e il giudice della riparazione non può ritenere sussistente la colpa grave ostativa sulla base difatti la cui esistenza sia stata esclusa dal giudice della cognizione e che, pertanto l’ordinanza che decide sull’istanza volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo deve tenere conto delle motivazioni dell’assoluzione e verificare quali, tra i fatti posti a fondamento della ordinanza cautelare, siano stati affermati o “non negati” nel giudizio di merito.
2. Tanto premesso, va osservato che, nel pronunciare l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza della Corte d’appello, la Corte di cassazione, nella decisione n.43986 del 2023, ha affermato che vi era una lacuna motivazionale quanto all’efficacia causale dei comportamenti dell’indagato rispetto alla misura cautelare. Ebbene, l’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti i principi sopra richiamati e – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – corregge in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento dell’interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto alla riparazione, valorizzando, con ragionamento coretto giuridicamente e non manifestamente illogico e, pertanto, insindacabile in questa sede, elementi probatori risultanti dagli atti e non escluso nei giudizi di merito.
Rileva, infatti, che la colpa grave consiste nell’avere creato una convincente apparenza di colpevolezza a suo carico, con comportamenti non esclusi dalla sentenza assolutoria di merito.
Giova ricordare che l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente si fondava sulla gravità indiziaria desunta dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che individuavano in COGNOME NOME un agente della Polizia RAGIONE_SOCIALE di Mondragone legato da rapporti di amicizia con il pluripregiudicato COGNOME NOME e, in cambio di denaro e altre utilità, stabilmente disponibile a favorire il RAGIONE_SOCIALE mediante la comunicazione di notizie riservate su perquisizioni e attività investigative e mediante un servizio di scorta al capo RAGIONE_SOCIALE in occasione delle presentazioni presso la caserma dei Carabinieri. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare per gravità indiziaria ed esigenze cautelari nei confronti di COGNOME NOME e del fratello NOME, entrambi indagati per partecipazione all’associazione mafiosa. Il Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere, con sentenza del 19 dicembre 2014, condannava COGNOME NOME per concorso esterno in associazione mafiosa, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori. La Corte di appello di Napoli riformava la decisione, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, rilevando la mancata prova della messa a disposizione di un servizio di scorta, attese le contraddizioni tra le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME circa l’identità del fratello coinvolto e la remunerazione, nonché la smentita derivante dall’attestazione di servizio della Polizia RAGIONE_SOCIALE Mondragone, da cui risultava che nel periodo indicato l’imputato era addetto alla sala radio. Inoltre, la documentazione prodotta dalla difesa attestava che COGNOME NOME era stato trasferito alla sede di Mondragone solo il 24 settembre 1990, circostanza incompatibile con l’omicidio COGNOME del 22 novembre 1988, privando di attendibilità le dichiarazioni di COGNOME. Quanto alla contestata condotta di informatore del RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni sono state ritenute generiche e prive di riferimenti temporali o soggettivi, sicché la sentenza assolutoria è stata fondata sulla genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.A fronte di tale motivazione, la Corte di appello, alle pagine 6 e seguenti della decisione impugnata, ha evidenziato che, a prescindere dall’esito assolutorio, risulta comunque accertato che COGNOME NOME intratteneva frequentazioni con esponenti del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, cui non disdegnava di manifestare disponibilità.
In particolare, è accertato che il COGNOME NOME intratteneva rapporti con COGNOME NOME, affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e appartenente al sottogruppo diretto da COGNOME NOME, circostanza confermata dal collaboratore di giustizia
COGNOME NOME, già membro del sodalizio, che conosceva personalmente i fratelli COGNOME; che sussistevano rapporti di stretta frequentazione tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, come emerso dall’interrogatorio reso da quest’ultimo in data 2 settembre 2003; che l’odierno ricorrente intratteneva rapporti con COGNOME NOME, come precisato da quest’ultimo e da COGNOME NOME, altro collaboratore di giustizia; che tali contatti risultano confermati d un’intercettazione telefonica ritualmente acquisita agli atti, nella quale, secondo l’interpretazione datane dai giudici di merito, COGNOME NOME riferiva a COGNOME NOME dell’atteggiamento “protettivo” avuto nei suoi confronti da parte dei fratelli COGNOME.
Tali circostanze, precisa la Corte di appello, risultanti dall’ordinanza applicativa della misura cautelare e dal provvedimento del Tribunale del riesame, non sono escluse nella loro dimensione fattuale dalla sentenza assolutoria.
Né è possibile ritenere inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori in ordin allo specifico aspetto delle frequentazioni intercorse tra i soggetti vicini al RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, atteso che il giudizio di attendibilità non è mai stato posto discussione dalla Corte di appello di Napoli, che anzi lo ha enfatizzato a pagina 11 della decisione, riconoscendo l’attendibilità soggettiva di tutti i collaboratori giustizia. Osserva la Corte che, in ogni caso, il percorso assolutorio è attribuibile alla non coincidenza tra alcune specifiche dichiarazioni dei collaboratori riferite agli episodi contestati, ma non si fonda sull’inattendibilità degli stessi, che anz sono considerati attendibili. Né la sentenza irrevocabile di improcedibilità esclude tali dati, sicché essi, in sede di giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, sono pienamente utilizzabili, giacché, pur non formando oggetto di specifico accertamento, non sono stati esclusi nel giudizio di merito.
6.Quanto alle ragioni per le quali la condotta del COGNOME abbia concorso a determinare l’applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti, la Corte di appello, nella decisione impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che la condotta gravemente imprudente dell’istante, che, ad onta della sua qualifica di appartenente alle forze dell’ordine, intratteneva non commendevoli rapporti di frequentazione con più membri del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, abbia indotto il giudice della cautela a ritenere, ragionevolmente, ancorché erroneamente, che tali frequentazioni, in violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e imparzialità che devono connotare la condotta di un appartenente alle forze dell’ordine, potessero giustificarsi solo per la sua qualità di affiliato soggetto comunque contiguo alla compagine associativa di stampo mafioso oggetto di indagini.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello si allineano ai principi affermati da questa Corte, secondo cui le frequentazioni ambigue e la condizione
di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità, costituiscono tuttavia condotta valutabile ai fini del riconoscimento dell’indennizzo (cfr. Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274498; n. 48311 del 26/09/2017, dep. 19/10/2017, COGNOME, Rv. 271039; n. 8914 del 18/12/2014, dep. 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262436; n. 45418 del 25/11/2010, Carere Rv. 249237).
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell’interessato – fermo restando il diritto al silenzio, alla reticenza o al menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato nell’ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logic spiegazione atta ad eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, ma mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell’esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa quali le dette frequentazioni ambigue (v. anche Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928).
Nel caso di specie, il COGNOME ha omesso di fornire una spiegazione alternativa della natura dei rapporti con i pregiudicati. In sede di interrogatorio del 14 febbraio 2008, egli ha menzionato – e dunque ammesso- la sua frequentazione con il COGNOME riconducendola a rapporti di natura commerciale (abitava vicino casa sua e svolgeva l’attività di meccanico agricolo) fornendo giustificazioni, considerate “non intellegibili” dalla Corte d’appello, in ordine alle ragioni dell’interruzione improvvisa di tale frequentazione.
Nulla, invece, ha detto a giustificazione dei suoi rapporti con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non assolvendo l’onere, su di lui gravante in quanto esclusivo portatore di un sapere scagionante, di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso. Sul punto va, infatti, ribadito l’orientamento di Questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti. (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259213 – 01.)
Ad avviso del Collegio, dunque, le frequentazioni ambigue con plurimi soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, pur se non sufficienti a fondare responsabilità penale, ove non escluse dai giudici di merito, costituiscono condotta valutabile ai fini dell’accertamento della colpa grave ostativa al
riconoscimento dell’indennizzo, avendo concorso a determinare l’applicazione della misura cautelare, anche in presenza di mancato esercizio di facoltà difensive idonee a neutralizzare il valore indiziante degli elementi acquisiti, soprattutto qualora, come nella fattispecie, l’istante era consapevole della caratura criminale dei soggetti frequentati in ragione della sua appartenenza alle forze dell’ordine e della notorietà dei gruppi criminali di riferimento ovi essi gravitavano.
7.Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 07/10/2025
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente