Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che chiest ricorso; il rigetto del
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE resi .tente, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di To la domanda formulata da NOME per la riparazione dov ino ha respinto ta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 23 ottobre 2012 – data in cui veniva tratto in arresto – al 20 giugno 2017 – dat in cui veniv rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto da l’addebito con sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 1 febb aio 2021, che annullava senza rinvio la decisione dei giudici di appello.
La misura cautelare nei confronti del NOME fu dispo ta in quanto gravemente indiziato di appartenere ad una associazione di stampi mafioso.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto sus istente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando c e, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, è emersa la partecipazione del NOME al sostentamento di detenuti intranei ad una cosca di ‘ drangheta.
Così facendo, egli prese parte alla c.d. colletta, promossa in favore degli affiliati in carcere, ponendo in essere una condotta gravemente co posa.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Mari o, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, com a 1, disp. att cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erron a applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio dela motivazione.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nel ritene e gravemente colposa la condotta del ricorrente, in quanto la giurisprudenz richiede una particolare connotazione RAGIONE_SOCIALEa negligenza o imprude sia eclatante e macroscopica. di legittimità za, ovvero che
Connotazione non certo ipotizzabile nel caso in esame, in qu relazionava con il padre ed un fratello gemello, e su richiesta del pri ad un’unica colletta per raccogliere una piccola somma di denar alcuni parenti RAGIONE_SOCIALEa madre del richiedente. nto il NOME si o partec pava da versare ad
In questa prospettiva non solo non è ipotizzabile l’esi tenza di una frequentazione ambigua, ma nemmeno di quel comportamen o gravemente colposo che la giurisprudenza di legittimità richiede quale ca sa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Anche il comportamento tenuto dal richiedente prima del a carcerazione subita, e dopo la sua rimessione in libertà, non ha contribuito all emissione del provvedimento restrittivo adottato.
Il Sostituto Procuratore generale ha presentato requisito ia scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’RAGIONE_SOCIALE‘ ra RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l’ina missibilità del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostan iale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condo ta gravemente negiigente o imprudente, abbia colposamente indotto in ing nno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’a ozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene q indi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su t tti i consociati.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad na autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determi ate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘event “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 2036 8 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca qu momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volt seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primi’ quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela pote l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente sm del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorre 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663). Ila eseguita al a verificare, luogo, se dal se desumersi ntita dall’esito contribuito il te (Sez. U, n.
Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo ext (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da a all’imputazione, violazione di legge o regolamenti) o process autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi). a-processuale er dato causa ale (ad es.,
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non può ritenere provati f tti che tali no sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provi te circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 d I 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, ·uaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il pro ilo logico e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili, che la condotta del NOME aveva s stanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illeci» dal quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamen e sofferta.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in maniera tutt’altro che illogic , ha messo in evidenza come NOME insieme al padre (poi condannato in via definitiva quale associato mafioso) e ad un fratello, ad una co dei sodali detenuti, per effetto RAGIONE_SOCIALEa ordinanza emessa nel convenzionalmente denominato “Minotauro”, poiché indiziati di a c.d. locale di Chivasso. letta in favore procedimento partenere alla
I conferenti erano 13, mentre l’importo ammontare. era predeterrn nato nel suo
I giudici del merito, e la stessa Corte di cassazione chiama ricorso del NOME (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017), hanno carattere sostanzialmente obbligatorio del contributo, affermando parte ad una simile raccolta – peraltro non in posizione marginale – integra un a a delibare il riconosciuto il he il prendere indizio particolarmente grave RAGIONE_SOCIALEa condotta associativa che, se altri elementi, può condurre alla condanna tanto del contribue beneficiario. orroborato da te quanto del
Nel suo secondo intervento questa Corte di legittimità ha poi l’insieme degli elementi emersi a carico del NOME eran RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza ad un contesto mafioso, valutabile per l’adozio prevenzione, anche alla luce di pregressi contatti con ambienti Sez. 6, n. 9520 del 1/02/2021, p. 8). affermato che dimostrativi e di misure di alavitosi (cfr.,
Pertanto, come rilevato anche dal Sostituto Procurati l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orientam Corte secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare un c gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’inde siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di sogge traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475). re Generale, nto di questa mportamento nizzo, purché ti coinvolti in . 29550 del
A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravem comportamento imprudente o negligente che, valutato con il pa nte colposo il annetro RAGIONE_SOCIALE‘id
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quod plerumque accidit, “sia tale da creare una situazione di allar e sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurez a collettiva” renda prevedibile, anche se non voluto, l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità gi diziaria.
Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l’incidenz causale RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivam nte ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificat da rapporti di parentela (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv 238782).
Nella specie il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, attraverso il richia o all’esito de giudizio di merito, non solo ha collocato la colletta nell’ambito egli strumenti solidaristici che contraddistinguono le associazioni di stampo mafioS (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 23: ” le numerose conversazioni… riv lano la natura e la finalità di tale contribuzione, rendendone palese il significato di assistenza ai sodali”), ma ha anche spiegato perché la condotta potesse prest rsi ad essere letta non tanto alla luce del rapporto parentale, quanto piuttosto c me un indizio di complicità, in quanto il padre (poi condannato quale esponente del consorzio malavitoso) ed il fratello del ricorrente erano contribuenti al tempo ‘in libertà.
Del resto, come emerge dalle decisioni menzionate nell’ordina za impugnata (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 25), i COGNOME rac olsero denaro da 13 conferenti, in favore di 8 beneficiari, per cui è priva di rilievo ‘affermazion secondo cui l’iniziativa servì ad aiutare due parenti RAGIONE_SOCIALEa madre el richiedente (COGNOME e COGNOME, indicati nel ricorso); anche questa Suprema orte ebbe ad evidenziare l’assenza di rapporti di parentela tra alcuni beneficiari d i conferenti (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 20).
Il ricorrente, peraltro, non si limitò a versare denaro, ma assi nse un ruolo attivo nella raccolta.
Tale condotta, espressiva di contiguità mafiosa, ha avuto indu bia efficienza causale rispetto alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, in suanto aveva determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione.
2.3. Deve infine escludersi che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, c mma 1, cod. proc. pen. – nella parte in cui, come visto, limita l’accesso all’equa riparazione sia in contrasto con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo so, tanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 – 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/200, , COGNOME, Rv. 245311 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, mentre invece non vanno liquidate le spes RAGIONE_SOCIALE resistente. al pagamento sostenute dal
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi gi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confronta di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica pr punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in arg Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in ri costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione). risprudenziali con i motivi cessuale (sul mento anche erimento alla , n. 877 del
P.Q.M.
RAGIONE_SOCIALEe spese
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, 17 settembre 2024
Il Prsidente