Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 23/08/1968
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Presidente relatore COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda, avanzata da COGNOME NOME, di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in relazione al reato di cui agli artt. 10,14 L. 497/74, 23 L 110/75, 697 cod.pen., in relazione alla detenzione illegale presso un locale box ,attiguo all’officina meccanica del COGNOME, di due armi clandestine e del relativo munizionamento.
COGNOME è stato arrestato in flagranza di reato il 12.10.2018, l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Napoli; il Tribunale del riesame con la pronuncia del 24.10.2018 ha sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; il Tribunale di Napoli all’esito di giudizio ordinario assolto l’imputato per non aver commesso il fatto con sentenza del 13.03.2019, pronuncia irrevocabile il 28.06.2019.
Il Giudice della riparazione ha ravvisato in capo all’istante la colpa grave, ostativa all’accoglimento della domanda, sulla base degli elementi storici accertati in chiave di gravità indiziaria riguardante la disponibilità del locale deposito in cui furono rinvenute le armi.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione hanno proposto ricorso il difensore dell’istante, affidandolo ad un unico motivo:
3.1. Con il primo motivo, deducono la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili per escludere la sussistenza della colpa grave in quanto il COGNOME fin dall’interrogatorio dichiarò che il locale nel quale erano state rinvenute le armi era di proprietà del padre COGNOME NOME ma era accessibile a chiunque, anche se ne aveva anche lui la disponibilità. Lamenta che i Giudici della riparazione non hanno dato rilievo alle dichiarazioni dei testi della difesa già note, peraltro, nell’udienza di convalida che pure sono state valorizzate dal giudice della cognizione e che hanno chiarito che il box era aperto e che avevano l’autorizzazione del proprietario NOME di utilizzarlo per depositare ogni sorta di bene. Inoltre non è stato valorizzato la deposizione del Maresciallo Russo al dibattimento che ha affermato che in sede di perquisizione sono stati gli imputati NOME e NOME a chiedere di estendere la perquisizione al locale box del padre.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
5. In data è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria di spese..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell’accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La COGNOME, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento : nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli ha correttamente ritenuto la sussistenza della colpa grave sulla base del materiale probatorio, anche in considerazione dell’esito assolutorio e dei fatti storici ivi accertati, dai quali risul in maniera certa la disponibilità in capo ai fratelli COGNOME e segnatamente NOME del locale magazzino in cui erano custodite le armi e di cui l’NOME si serviva quotidianamente nell’espletamento del lavoro di meccanico, riponendovi,.come da
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sua stessa ammissione pezzi di ricambio e parti meccaniche di veicoli usati, senza utilizzare alcuna cautela di protezione della proprietà.
La Corte territoriale ha, dunque, correttamente fondato il proprio accertamento sugli elementi indiziari a disposizione del giudice della cautela che concernevano la condotta dell’istante. Nel provvedimento impugnato, la Corte d’Appello ha evidenziato come la condotta dell’istante, seppur riconosciuta non rilevante ai fini della penale responsabilità, sia gravemente colposa e, dunque, idonea a dar causa o a concorrere all’adozione della misura cautelare e al mantenimento della stessa.
Nel caso di specie trattasi di elementi probatori non acquisiti illegittimamente, ritenuti veritieri dal giudice della cognizione anche se non sufficienti alla affermazione della responsabilità dell’imputato.
3.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ,Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessive euro mille oltre accessori di legge.
Così deciso il 18.02.2025