Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6293 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NARNI il 15/02/1960
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Perugia ha riget l’istanza di riparazione per la detenzione patita da NOME COGNOME in carcere luglio all’i agosto 2013 e agli arresti domiciliari fino al 16 ottobre 2013, in ai reati di associazione per delinquere, turbativa d’asta, truffa aggravata ed relazione ad una vicenda afferente la vendita di un vasto complesso di proprietà comune di Narni ad una società riferibile alla Diocesi di Terni- Narni-Amelia, dai è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 1 febbraio perché il fatto non sussiste.
La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diri riparazione in quanto il comportamento dello COGNOME avrebbe dato corso alla emissi della ordinanza custodiale, individuando gli estremi della colpa nel non aver «es a farsi coinvolgere in logiche di tipo sostanzialistico, estranee all’esigenza di r e garantire rigorosamente – in tutti i passaggi della procedura – le prerogative dell’operare della P.A.».
3.Avverso l’ordinanza di rigetto ha proposto ricorso lo COGNOME affidandolo motivi.
3.1 Con il primo si deduce l’omessa valutazione della memoria depositata al Corte territoriale con la quale, tra l’altro, erano state prodotte l’ord accoglimento della Corte di appello di Perugia relativa all’istanza ex art. 31 proc. pen., proposta da NOME COGNOME, coimputato di NOME COGNOME concorrente reati contestati al ricorrente e destinatario della stessa misura emessa dal Terni; la sentenza con la quale la Quarta Sezione penale ha rigettato il r proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il provvedimento accoglimento suddetto. La Corte non ha spiegato le ragioni per le quali i due orig imputati abbiano meritato un diverso trattamento considerato tra l’altro, che Zi differenza dello COGNOME, sin dall’interrogatorio di garanzia, ha forn ricostruzione dei fatti che poi, il Tribunale di Terni ha fatto propria. Ciò a ragione ove si consideri che “il contesto affaristico” valorizzato dalla Cort riparazione non ha valenza soggettiva ma riguarderebbe, ove sussistente, tant posizioni degli esponenti pubblici quanto quelle dei rappresentanti della so privata acquirente, tra cui appunto il coimputato COGNOME
3.2 Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processual stabilite a pena di inutilizzabilità poiché la Corte della riparazione, nel mot sussistenza dei profili di colpa ostativi alla riparazione ha utilizzato conver
captate in altro procedimento dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Terni dunque, non potevano essere poste a fondamento della decisione adottata.
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con particolare riferimen alla contraddittorietà laddove la Corte della riparazione, dopo avere ricostr merito del giudizio alla stregua di quanto ha fatto il Tribunale, perviene a conc incompatibili con la stessa. All’esito di una parcellizzata sintesi della sentenza, hanno ritenuto che «le peculiari condotte tenute dal prevenuto sullo sfondo d contesto affaristico del tutto singolare» avrebbero reso ravvisabile una lettura ex ante delle vicende emerse, connotata da indizi di rilevanza penale senza tenere conto fatto che si trattava dei medesimi elementi a disposizione del giudice di m (documentazione, intercettazioni peraltro dichiarate inutilizzabili e alcuni con dichiarativi acquisiti al dibattimento). L’ordinanza, dunque, secondo il ricor tenta di rinvenire nelle pieghe della sentenza di assoluzione profili di colp individuare gli elementi noti al momento della adozione e del mantenimento dell misura.
Si ravvisa, inoltre, un profilo di carenza motivazionale che si risolv travisamento del contenuto della sentenza assolutoria che ha escluso la sussist dei reati per insuperabili ragioni giuridiche alla luce delle quali ogni irregolar procedura che avrebbe potuto rilevare, al più, sul piano amministrativo è diven irrilevante. In particolare le condotte contestate ai sensi dell’art. 353 cod sono rivelate ontologicamente inidonee a turbare la gara come rilevato dal Tribuna lo stesso dicasi per il reato di truffa aggravata per la quale il Tribunale ha evi la contraddizione insita già nell’imputazione laddove si ipotizzava un danno, tan capo al venditore (Comune) quanto all’acquirente (Curia), peraltro, in un contest cui il prezzo del bene è stato pagato e sono stati corrisposti gli in Nell’escludere poi il reato di cui all’art. 416 cod. pen. la sentenza ha sottolineato la mancanza di un programma criminoso eivdenziando che ulteriori delitti ove sussistenti sarebbero stati da ricondurre alla categoria del reato continuato.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha deposit conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio del provvediment impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Vale la pena ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato va tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione. Quest’ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”. In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito ne processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 23/01/2017, COGNOME, Rv. 268952).
Ha chiarito questa Corte che il giudice della riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampioi spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 del 21/10/2014 – dep. 29/01/2015, Garda de Medina, Rv. 263197).
Fatta questa premessa l’ordinanza impugnata mostra che il giudice della riparazione incorre in un errore prospettico, censurato dal ricorrente, quando rimarca che la Corte della riparazione ha affermato come esistenti, comportamenti che invece, come si dirà oltre, sono stati neutralizzati dai giudici di merito.
Va innanzitutto rilevato, con riferimento alla omessa valutazione della memoria depositata per l’udienza del 7 settembre 2023 e della relativa documentazione allegata, che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l’omessa valutazione di memorie difensive, pur non costituendo causa di nullità della decisione, può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5 n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01). La parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare gli argomenti decisivi per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato.
A tanto la difesa ha provveduto rilevando di aver prodotto provvedimento emesso dalla Corte di appello di Perugia con il quale è stata accolta analoga istanza nei confronti del coimputato NOME COGNOME e destinatario della medesima misura emessa dal Gip di Terni nonché la sentenza di questa Corte che ha rigettato il ricorso
proposto avverso detto provvedimento di accoglimento dell’istanza di riparazion proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ordinanza impugnata in questa sede non fa alcun cenno in merito all produzione allegata alla memoria di cui si è detto.
Sotto altro profilo, la Corte della riparazione, nell’individuare in capo al profili di colpa grave ostativi all’accoglimento, ha utilizzato intercettazioni tel che sono state dichiarate inutilizzabili.
In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di riparaz per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o del grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel g di cognizione, essendogli precluso l’esame delle sole prove espressamente dichiar inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente irrilevanti» (Sez. 4 n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285828 – 01).
Nella parte motiva di detta pronuncia, si fa espresso richiamo al princ sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1153 del 30/10/2 dep. 2009, Racco, Rv. 241667) secondo cui «l’inutilizzabilità dei risultati intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio pro per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione».
Operata la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e “patologica” si ril tale distinzione «non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, p che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ip evidente “illegalità” del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto att delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezz comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” d materiale processuale delle intercettazioni illegittime. Dunque, il principio del d per il giudice della riparazione, di tenere conto di prove anche solo fisiologica inutilizzabili affermato con riferimento agli esiti delle intercettazioni trova la nella rilevanza costituzionale del bene della segretezza e libertà comunicazione».
L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati avendo utilizzato, ai fini del decidere, conversazioni frutto di captazio espressamente il Tribunale di Trani ha dichiarato inutilizzabili.
6 Coglie, altresì, nel segno il terzo motivo di ricorso laddove si deduce giudici della riparazione, dopo avere passato in rassegna profili “parcellizzati” sentenza con essa non si sono realmente confrontati rispetto alle motivazioni add per escludere la sussistenza delle singole fattispecie di reato in origine con
peraltro, sulla scorta del medesimo materiale a disposizione del giudice della cautela. La Corte della riparazione, invero, esclusi dai giudici del merito profili di rilevanz penale a quelle che al più costituivano profili di irre.golalità/illegittimità procedura amministrativa, ha equiparato detti profili alla partecipazione ai gravi delitti contestati, quantomeno sul piano della loro apparenza ex ante, per quanto poi esclusi, e ciò ha fatto senza considerare la lettura della intera vicenda offerta sin dall’interrogatorio di garanzia reso dal funzionario, delle ragioni del suo operato e delle modalità dell’azione, peraltro, poi, integralmente recepite nella sentenza di assoluzione.
A tale proposito è sufficiente leggere le pagine 76 e 77 della sentenza di assoluzione dalle quali si ricava che per effetto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51/2020 che «esclude l’utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel contesto di altro e collegato procedimento … non è possibile valutare l’esito delle intercettazioni neppure in favore degli imputati e con il consenso dei difensori».
Per quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Deciso il 9 gennaio 2025
La Presidente
ia pi5r
e
La
Consigliera est.
NOME
Arena