Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44377 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha · rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà subaa, nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, dal 15 novembre 2004 al 3 marzo 2005 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 maggio 2005 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i diritti di usura ai danni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ed estorsione ai danni di quest’ultimo.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Noto NOME, quale erede del defunto COGNOME NOME, censurando l’ordinanza per: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione; 2) inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.192 cod. proc. pen. relativamente ai criteri generali che presiedono alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova; 3) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost. che impone l’obbligo motivazionale, trattandosi di motivazione apparente; 4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente alle fonti di prova per dimostrar la sussistenza di colpa grave o dolo; 5) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita in caso di sentenza assolutoria qualora l’istante non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; 6) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.111 Cost. che prevede il cosiddetto giusto processo relativamente alle prove illegittimamente acquisite in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 cod. proc. pen. Sebbene nella rubrica vengano indicati sei motivi di ricorso, l’atto di impugnazione contiene un’unica censura consistente nel ritenere illegittimo l’aver fondato la pronuncia su prove inutilizzabili in quanto relative ad atti di indagine. La difesa ritiene che gli att indagine utilizzati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fossero in realtà inutilizzabili quanto il COGNOME non aveva optato per il giudizio abbreviato ma per il rito ordinario, per cui si sarebbero dovute valutare le sole risultanze probatorie richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado acquisite al procedimento nella fase dibattimentale. La circostanza che i giudici di merito siano pervenuti all’assoluzione dimostra il ribaltamento degli esiti RAGIONE_SOCIALE‘indagine nella fase dibattimentale, segnatamente l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti testimoniali. Inoltre nell’interrogatorio di garanzia e nell’esame in sede di istruttoria dibattimentale il COGNOME non aveva ammesso di aver dato prestiti a usura ma aveva solo precisato di aver fatto dei prestiti leciti finalizzati a investimenti immobiliari la stessa parte offesa COGNOME NOME, che a sua volta l’aveva truffato. La Corte di appello aveva conferito la patente di assoluta inaffidabilità alla fonte Corte di Cassazione – copia non ufficiale
testimoniale COGNOME NOME. Il COGNOME, sin dall’interrogatorio di garanzia del 23 novembre 2004, aveva chiarito la propria posizione processuale riferendo di aver fatto dei semplici prestiti leciti a COGNOME NOMENOME con il quale vi era u rapporto di amicizia e lavorativo, in quanto quest’ultimo gli aveva ristrutturato la casa di Catanzaro; lavori pagati con un prestito avuto dalla sorella COGNOME NOMENOME Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia il COGNOME aveva precisato di aver consegnato nell’anno 2003-2004 la somma di 100.000 euro in contanti al COGNOME per consentirgli di ultimare RAGIONE_SOCIALEe villette a schiera con l’accordo che quando COGNOME le avesse vendute gli avrebbe restituito quanto prestatogli oltre a un profitto pari a circa 17.000 euro e, a garanzia di tale operazione, COGNOME gli aveva proposto la sottoscrizione di un preliminare di vendita di due appartamenti siti in Lamezia Terme di cui al contratto del 28 maggio 2004 sottoscritto da entrambi. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, confrontandosi soltanto con le risultanze investigative poste a base del titolo cautelare e pretermettendo totalmente tutte le risultanze decisive liberatorie privilegiate nelle sentenze definitive d proscioglimento, si sono sottratti al minimo obbligo motivazionale con riguardo alla condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Punto centrale del ricorso è l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie sulle quali il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione possa fondare la sua decisione. Secondo la difesa, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari in quanto, nel giudizio cognizione, l’imputato non aveva optato per il rito abbreviato. Ma, censurando l’ordinanza impugnata per aver esaminato e valutato il compendio istruttorio acquisito nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari anziché le prove assunte in dibattimento, la difesa sembra ignorare che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, vi sia totale autonomia tra giudizio penale e giudizio
per l’equa riparazione, anche perchè essi attingono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti, pur se fondate sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto a un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto diversi. C perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente e a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E pacifico (ex multis, Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili e in ogni modo emergenti dagli atti, ivi inclusi gli atti che nel giudizio di cognizione siano risu «fisiologicamente» inutilizzabili (Sez. 4, n. 24935 del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 276336 – 01; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 268238 – 01; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, COGNOME, Rv. 257651 – 01), al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alti, mendacio) che
non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi che portano al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente’ antecedente e/o concomitante all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dal COGNOME come emergente da elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei testi ritenuti inattendibili nel giudizio di cognizione, segnatamente da prova documentale (un assegno del 26 aprile 2004 e il contratto di appalto datato 15 maggio 2004), da precedenti procedimenti penali per reati di usura dai quali erano emerse cessioni di denaro in favore RAGIONE_SOCIALE‘impresa edile curata dallo RAGIONE_SOCIALE, nonché da intercettazioni ambientali captate il 3 settembre 2004 e da
altri assegni bancari datati rispettivamente 3 aprile 2004, 3 maggio 2004 e 3 giugno 2004, oltreché dalla concordata cessione di due appartamenti siti in Lamezia Terme dal COGNOME a COGNOME, documentata da contratto preliminare di vendita.
3.1. Nell’ordinanza si è, altresi, riportato il contenuto di una conversazione captata il 3 settembre 2004 e sommarie informazioni acquisite da tale COGNOME NOME, che aveva riportato al COGNOME un avvertimento minaccioso da parte del COGNOME teso a ottenere il pagamento del dovuto.
3.2. La Corte territoriale, essendo l’assoluzione motivata dall’incertezza RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese, ha comunque valutato le ulteriori emergenze investigative di natura squisitamente oggettiva, quali gli assegni, la scrittura privata recante la promessa di vendita immobiliare nonché le intercettazioni ambientali, tali da costituire valido elemento a supporto del giudizio di sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione di colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato indennizzo.
A fronte di tale motivazione, sia pure non particolarmente analitica, il ricorso propone genericamente la questione del mancato confronto RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale con le emergenze probatorie clibattimentali che avevano condotto all’assoluzione del COGNOME. Tale omesso confronto integra certamente un vizio del provvedimento in tutte le ipotesi nelle quali il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia ritenuto provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate. Ma la lettura del ricorso non indica alcuna circostanza di fatto, tra quelle valutate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che sarebbe stata invece esclusa nella sentenza assolutoria e omette, dunque, di indicare gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, non consentendo alla Corte di svolgere il richiesto vaglio di legittimità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in i euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe , spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 19 ottobre 2023 re estensore GLYPH
Il Pidente