Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del MINISTERO resistente a messo dell’Avvocatura delio Stato con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bari ha rigettato la richiesta di ripar zione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita (dall’8 al 12 febbraio 2116 in custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2016 in regime di arresti do iciliari, misur poi sostituita dagli obblighi di dimora) in un procedimento penai nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 648 e 648 bis cod. pen., conclus con sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre 2020, i revocabile, di assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di associazi one e per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di ricettazione e ricicla gio.
1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l’istanza COGNOMEvando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, quanto alla instaurazion della misura, nella condotta extraprocessuale del ricorrente, che avrebbe a uto incidenza causale rispetto alla emissione dell’ordinanza cautelare.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolando un unico motivo con il quale ha de otto la errata applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. e il vizio i motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave.
2.1. I giudici della riparazione hanno ritenuto: a) che a COGNOME possono essere attribuiti ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut nza intestata fittiziamente ad una terza persona, con un individuo che in quel periodo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari e con un altro, dedito al furt di auto e riciclaggio; b) ambigue e costanti frequentazioni con NOME COGNOME, soggetto dedito alla ricettazione di veicoli rubati che esercitava l’attività di a todemolizion totalmente abusiva sul terreno di proprietà della moglie del COGNOME; c) una condotta connivente del COGNOME consistita nel consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della Lancia Musa condotta dal COGNOME e adibit a scorta del furgone usato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionarne to dei veicoli rubati mentre venivano scaricati nell’autodemolizione del COGNOME.
2.2 La decisione, secondo la difesa, è viziata, quanto al primo unto perché il giudice della cognizione ha escluso la riconducibilità al Dimmi o dell’utenza intestata a terzi. Quanto ai presunti ambigui contatti e/o frequentazioni la difesa richiama giurisprudenza di questa Corte in virtù della quale le requentazioni possono considerarsi ambigue quando si prestano, oggettivamen e, ad essere interpretate come tali in quanto non giustificate da rapporti di pary ntela o poste in essere con la consapevolezza che si tratti di soggetti coinvolti in traffici illec
In ogni caso si evidenzia la necessità di adeguata motivazione volt che dette frequentazioni possono essere interpretate come indizi d a dimostrare complicità.
2.3. A tali principi i giudici della riparazione non si sarebbero hanno desunto la colpa da contatti o frequentazioni che equivalgon dà per scontato che NOME sapesse che COGNOME si trova domiciliari che COGNOME fosse dedito al riciclaggio di auto. Quanto autoparchi erano attigui il che appare coerente con la quotidiana f Tra l’altro COGNOME svolgeva la propria attività su terreno di proprie del COGNOME. Ancora, COGNOME, in sede di interrogatorio forniva c alla esatta ricostruzione della vicenda e ridimensionare il quad sospetti a proprio carico tanto che veniva sostituita la misura. ttenuti perché a sospetti. Si a agli arresti COGNOME i loro equentazione. à della moglie iarimenti utili o di elementi
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. COGNOME, che
Il Ministero resistente, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato
memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve essere preliminarmente richiamata la consolidata giui questa Corte secondo la quale va distinta l’operazione logica propri merito, finalizzata all’accertamento della sussistenza del reato con sua commissione da parte dell’imputato da quella tipica del riparazione. Quest’ultimo, pur operando la propria valutazione, se scorta del medesimo materiale esaminato del giudice di merito seguire un iter logico del tutto autonomo proprio in virtù del compito che non è quello di stabilire se determinate condotte configurino quanto, piuttosto, se le stesse si siano poste come fattore con produzione dell’evento “detenzione”. isprudenza di del giudice di estato e della giudice della del caso sulla eve, tuttavia, de ma ndatog li o meno reato izionante alla
Con riferimento a tale aspetto il giudice della riparazione è liber i il materiale acquisito non per rivalutarlo ma per controllare se ric di esaminare rrano o meno le condizioni dell’azione di natura civilistica, ivi compresa l’eventuale sussistenza di una causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, (Sez. u n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed NOME, Rv. 2036 8; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 23/01/2017, COGNOME, Rv. 268952).
E’ evidente che la Corte della riparazione, nel compiere tale v potrà né ignorare quanto è stato accertato nel giudizio di merito ne o negare ciò che non è stato né affermato né negato, “mentre un pi di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate 37791 del 6/10/2020; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 – dep. 28/02 Rv. 220984; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 – dep. 29/01/2015, Ga Rv. 263197)”). lutazione, non otrà affermare ampio spazio on sono state cfr. Sez. 4 n. 2002, Pavone, cia de Medina,
Fatta questa necessaria premessa, ad avviso di questo sollegio, risulta evidente l’errore prospettico nel quale è incorsa la Corte della ripar zione.
L’intero argomentare della Corte è fondato su quanto affermato nei provvedimenti cautelari come risulta dal continuo richiamo a quanto esplicitato nell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trani che aveva ritenu o sussistenti a carico del COGNOME i gravi indizi dei reati di cui agli artt. 416, 648 pen. nonché dal Tribunale del Riesame di Bari che aveva rig formulata nell’interesse dell’odierno ricorrente ma non anche quelh della cognizione ha ritenuto accertate. 648 bis cod. ttato l’istanza che il giudice
E così, pur facendo richiamo alla necessità che in sede di ripara affermati comportamenti non esclusi dal giudice della cognizio valutati materiali probatori acquisiti, gli elementi che sono stati r sono stati individuati, traendoli dall’ordinanza custodiale: ione vengano e e vengano tenuti ostativi
negli ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut fittiziamente a terza persona con un soggetto sottoposto in quel peri donniciliari e con altro soggetto dedito ai furti di auto quale il Querc nza intestata do agli arresti a;
nelle ambigue frequentazioni con COGNOME NOMENOME s alla ricettazione di veicoli rubati su un’area di proprietà della mogli che risultava presente in occasione della irruzione dei Carabini maggio 2015 allorquando il COGNOME veniva tratto in arresto; ggetto dedito del COGNOME ri in data 10
“soprattutto” nella condotta connivente del COGNOME consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della Lancia Mus COGNOME ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasp consistita nel condotta dal rto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati mentre i pezzi venivano scaricati nell’autodemolizione del COGNOME.
Si tratta di circostanze ritenute dal giudice cautelare che, tutt via, il giudic della cognizione non ha ritenuto accertate ed, anzi, in taluni ca , ha proprio escluso.
3.1.Si fa riferimento agli “ambigui” contatti intrattenuti tramite una utenza telefonica intestata fittiziamente a terze persone con soggetti che er no agli arresti domiciliari o dediti ai reati di furto e di ricettazione.
In proposito va COGNOMEvato che la riconducibilità dell’ut nza intestata “fittiziamente” a terzi, in capo al Dimnnito, è stata esclusa dai giudi i di merito.
3.2 Quanto poi ai rapporti definiti “ambigui” non viene s gnalato alcun elemento dal quale possa desumersi che COGNOME fosse a c noscenza che COGNOME si trovasse agli arresti domiciliari e COGNOME fosse d dito a furti o ricettazioni. Conoscenza tanto più COGNOMEvante ove si consideri che ‘assoluzione è stata pronunciata non solo per i reati di ricettazione e di riciclaggio ma anche dal reato associativo mentre nell’ordinanza impugnata si continua a defi ire il NOME (traendolo dall’ordinanza del GIP) il “trait d’union tra il gruppo d gli andriesi e quello dei cerignolani”).
3.3 Sotto altro profilo la Corte attribuisce il carattere della ambiguità, di pe sé insufficiente a qualificare la colpa grave, alle “frequentazioni” con COGNOME senza spiegare in cosa consistessero (quali i contatti, eventuali incontri clandestini, le conversazioni sospette) anche al fine di escludere che esse non f ssero solo la conseguenza della adiacenza dei terreni sui quali venivano svol e l’attività di autorimessa del primo e di autodemolizione del secondo. Tutto ciò, con l’ulteriore precisazione che l’area sulla quale il COGNOME svolgeva la propria ttività era di proprietà della moglie del Dimnnito.
3.4.La vicinanza delle due aree su cui insistono le attività del limCOGNOME e del COGNOME e la natura dell’attività svolta dal COGNOME (autodemolizione) imponeva di chiarire le ragioni per le quali è stata ritenuta colpa ostativa il stazionamento nel proprio autoparco della Lancia Musa condotta adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi p consentire lo al COGNOME ed ovenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell’autodemolizione del COGNOME“. Tale affermazione esigeva di interrogativo non risolto ossia la conoscenza o la conoscibilità da pare che COGNOME fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all’autodemolizio provenissero da attività illecita e soprattutto che la Lancia Musa quale “scorta” del furgone sul quale venivano portate le parti mecca superare un del COGNOME e del COGNOME enisse usata niche.
3.5 Rimane in ogni caso non spiegato il motivo per il quale stazionamento sul proprio terreno di un’autovettura configuri “conn consentire lo enza”.
Non si comprende, dunque, come la motivazione si accordi assolutorio e quale conferma abbiano avuto in sede di cognizione q che i giudici della riparazione hanno posto a fondamento del giudizi on il giudizio egli elementi
4.- L’ordinanza impugnata merita di essere annullata con rin io alla Corte di appello di Bari la quale dovrà procedere a un nuovo esame, te endo conto di quanto sopra evidenziato e alla quale viene demandata la regolam ntazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C rte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le p rti per questo giudizio di legittimità.
Deciso il 9 luglio 2024 –