Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41211 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41211 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VILLAMAR il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 30/12/2019 per i delitti di cui all’ar 74, commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990.
1.2. In esito a giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare, con sentenza del 02/12/2020, divenuta irrevocabile il 14/06/2021, assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto.
Nel respingere la domanda, il Giudice della riparazione ha richiamato l’ordinanza cautelare laddove questa illustrava il ruolo ricoperto dal RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del sodalizio criminale: e cioè l’essere un fiduciario dello COGNOME, noto con il soprannome di “zoccola” o “zoccoletta”; i ripetuti incontr da lui avuti con altri sodali, portatisi in Sardegna per l’acquisizione del denar l’essersi avvalso degli smartphone forniti dal gruppo e l’aver curato la diffusione delle schede telefoniche. L’ordinanza della Corte territoriale si affid alla valutazione del AVV_NOTAIO, per il quale l’istante poneva le proprie energie servizio del sodalizio, con sistematica ed assidua frequentazione dei correi poi condannati, reputando pertanto che tale costante frequentazione integri la colpa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore del COGNOME che, con un unico motivo, deduce manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sulla colpa grave dell’istante. Osserva la difesa che la Corte di appello non ha considerato che il COGNOME, dopo aver scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, è stato assolto sulla base dei medesim elementi che avevano fondato la valutazione del Gip in ordine alla sussistenza e alla permanenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere. L’assunto della Corte di appello secondo cui l’istante avrebbe posto, in modo sistematico, le proprie energie al servizio del sodalizio nel suo complesso è stato del tutto smentito dalla sentenza definitiva secondo cui l’imputato non era al servizio del sodalizio ma “alle dipendenze dello COGNOME“, altro soggetto ritenuto inizialmente partecipe al sodalizio e, come il COGNOME, assolto dal medesimo delitto per non aver commesso il fatto e sulla base dei medesimi atti posti a fondamento dell’ordinanza cautelare. Non può pertanto, continua la difesa, parlarsi di “sistematica ed assidua frequentazione dei corre
poi condannati” perché la sentenza assolutoria ha accertato che i contatti intercorsi tra COGNOME ed alcuni soggetti, a vario titolo ritenuti intranei al sodal sono stati saltuari, in occasioni circostanziate e in un periodo di temp circoscritto, che hanno trovato ragione unicamente nel suo rapporto personale con COGNOME, oltre che per ragioni connesse alla sua attività lavorativa. Il Giudic dell’udienza preliminare ha considerato l’odierno ricorrente quale mero faccendiere occasionale dello COGNOME per la consegna di somme di denaro agli interlocutori romani, del tutto estraneo alle dinamiche e agli interessi d sodalizio criminale. Il riferimento poi “a successivi asseriti apporti processuali non utili secondo la Corte territoriale ad elidere la ritenuta colpa grave in ca all’istante o a “fornire apporti esplicativi sull’assenza di gravi indi colpevolezza” che sarebbe “emersa solo al momento della pronuncia della sentenza”, si appalesa, oltre che criptico, del tutto illogico, in quanto il giud allo stato degli atti non avrebbe aggiunto nulla che già non fosse a disposizione del Giudice della cautela. In conclusione, il difensore sottolinea che l’iter logi dell’ordinanza impugnata è disancorato dall’accertamento compiuto dalla sentenza di assoluzione, finendo per accogliere l’erronea lettura dei fat compiuta nell’ordinanza cautelare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso perché i ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concors darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferiment alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto
autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto c abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indizi non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclu o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 4139 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è d tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia i considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di (imitazioni probatorie). Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). É invero necessario che il giudice della riparazione pervenga alla propria decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi “accertati o n negati”, con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
A tali principi la Corte di appello non si è attenuta perché ha erroneamente posto a base della propria decisione l’ordinanza di misura cautelare, del tutto pretermettendo le conclusioni cui era pervenuto il giudizio di merito. Ha, invero, ritenuto sussistenti fatti (l’appartenenza al sodalizio, la frequentazio assidua coi sodali), smentiti in radice dalla sentenza assolutoria che h accertato come il COGNOME non fosse al servizio del sodalizio ma alle dipendenze dello COGNOME, risultato anch’egli assolto dalla medesima imputazione, come si è detto.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente