Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigetta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse d NOME, sottoposto alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia carcere, poi agli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 8 9 ottobre 1990, n. 309.
1.2. Il ricorrente era accusato di aver preso parte ad un’associazione volta traffico di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario era essenzialment costituito da intercettazioni telefoniche, da cui emergeva che il COGNOME av contatti con NOME ed era coinvolto nell’organizzazione del viaggio di NOME il quale era stato fermato a Fiumicino e trovato in possesso di 49 ovuli contenenti grammi 764 di cocaina.
1.3. L’imputato veniva assolto dal Tribunale di Roma in data 05/05/2021, con sentenza divenuta irrevocabile il 14/12/2021, in ordine al reato di cui al capo per non avere commesso il fatto; in ordine al reato di cui al capo b) perché fatto non sussiste.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha reputato sussistente una condotta gravemente imprudente RAGIONE_SOCIALE‘istante, rappresentata dalla conoscenza degli altri imputati, particolare RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME; l’ha pertanto considerato «vicino a soggetti indagat imputati in procedimenti penali» ed ha affermato che era «dunque assolutamente prevedibile la possibilità che il COGNOME potesse essere coinvolto in quest procedimento».
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma propone ricorso il difensore del RAGIONE_SOCIALE che solleva due motivi:
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 11, 125 e 546 cod. proc. pen., perché l’ordinanza impugnata riporterebbe una data di emissione antecedente al deposito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione per ingiusta detenzione non corrispondente all’udienza tenuta in camera di consiglio, la cui data non evincerebbe in alcuna parte del provvedimento impugnato;
3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione, nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. p L’ordinanza impugnata fa riferimento al contenuto di un’intercettazione riportata nell’ordinanza di custodia cautelare, il cui contenuto è stato del tutto disat dalla perizia effettuata durante il dibattimento, che ha dato conto del grave erro di traduzione in cui era incorso il AVV_NOTAIO. Il provvedimento impugnato, inoltre, no prende in considerazione la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria che trova
ragione proprio nell’anzidetta perizia che ha smontato l’impianto accusatorio L’istante aveva una società di import-export tra Italia e Nigeria, “RAGIONE_SOCIALE svolgeva commercio lecito con altre società, attestato dalle relative fatturazio Quanto alla conoscenza con il coimputato COGNOME, il difensore evidenzia che questo è stato assolto e che la medesima Corte di appello ne ha accolto la domanda di riparazione (con provvedimento allegato al ricorso).
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’accogliment del ricorso.
In data 26/08/2024, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, con cui si chiede che il ricors sia rigettato.
Il 12/09/2024 sono pervenute note difensive, a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, corredate da allegati volti a dimostrare la personalità e l’inserime sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del secondo motivo determina l’accoglimento del ricorso.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a d causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussist di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimit (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutt gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma s se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erro RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illec penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misur cautelare, deve essere valutato il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce d quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli eleme indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano s esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
In definitiva, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base del stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; ne giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare), sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse re di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola RAGIONE_SOCIALE‘a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).
Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritener provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovv non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). É invero necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pervenga alla propria decisione in base a dati di fa certi, cioè elementi “accertati o non negati”, con esclusione, dunque, di da meramente congetturali.
A tali principi la Corte di appello non si è attenuta perché ha erroneamente post a base RAGIONE_SOCIALEa propria decisione elementi valorizzati nell’ordinanza di misur cautelare, del tutto preternnettendo le conclusioni cui era pervenuto il giudizio merito. Ha, invero, ritenuto sussistenti «numerosi contatti con il connazional NOME COGNOME, arrestato in flagranza di reato all’aeroporto di Fiumicino il 18.3.2013», circostanza smentita dalla sentenza assolutoria che ha fondato l’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente ai reati contestati proprio sul fatto che ne conversazione telefonica tra quest’ultimo e l’COGNOME era stata captata, i particolare affermando che non era emerso alcun elemento di collegamento fra il COGNOME e costui. É poi manifestamente illogico l’assunto, più sopra richiama che imputa all’istante la conoscenza di altri imputati «seppur a fini non illeci anche considerato che il coimputato COGNOME, cui è riferito l’assunto, è stato a volta assolto dal reato contestato; né il provvedimento impugnato dà conto di una qualche consapevolezza, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti i traffici illeciti. Ne consegue che, diversamente da quanto assume il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, appare del tutto inconferente parlare, nel caso di specie,
«comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale», in quanto tali ritenuti ostativi alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzion
In sostanza, la Corte territoriale avrebbe dovuto basare la propria valutazion non sugli elementi fondanti la misura cautelare bensì sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione osta del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervent RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria.
GLYPH Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui è anche demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Predne