Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da NOME COGNOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 2.2.2006 al 22.9.2008 (per complessivi n. 963 .iorni), in seguito prima al fermo eseguito nei suoi confronti in dat 100 2.2. GLYPH 2. , disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416, comma 1, 3 e 6, 81, 110, 600 e 630 cod.pen. (associazione al fine di commettere fatti finalizzati all’ingresso ed al permanenza illegale di migranti nel territorio nazionale attraverso una complessa struttura transnazionale) non convalidato dal Gip del Tribunale di Crotone il quale dopo non aver convalidato il fermo con riferimento all’imminente e concreto pericolo di fuga, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere dichiarando poi la propria incompetenza territoriale e disponendo la restituzione degli atti al PM.
La misura veniva poi rinnovata in data 24.2.2006 dal Gip del Tribunale di Catanzaro e solo in data 22.9.2008 sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Successivamente il Gup del Tribunale di Catanzaro disponeva il rinvio a giudizio di NOME COGNOME il quale veniva assolto con sentenza del Tribunale di Crotone del 17.4.2012, divenuta irrevocabile in data 15.6.2018, dopo che l’appello proposto dalla Procura della Repubblica veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 30.1.2018.
Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ekdopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare richiesta, individuando un comportamento del prevenuto connotato da dolo, come tale ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo, lamenta l’inosservanza e l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen. comma 1 e art. 606 cod.proc.pen. lett. b) nonché la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine ai criter valutazione della condotta del ricorrente con particolare riguardo alla valorizzazione del quadro indiziario posto alla base dell’ordinanza di custodia cautelare.
Assume che il giudice della riparazione, nel verificare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, deve valutare la condotta
tenuta dal prevenuto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizi alla misura, accertamento non effettuato nella specie con riferimento interrogatori cui il prevenuto sarebbe stato sottoposto / nel corso dei quali si é dichiarato innocente ed estraneo ai fatti.
Rileva altresì che il compendio intercettivo e nello specifico la intercettazi il progressivo NUMERO_DOCUMENTO del 3.8.2005 non può essere attribuita al prevenuto e solo dall’intestazione dell’utenza ad un numero fisso corrispondente al loca il prevenuto aveva lavorato, si desumeva che l’interlocutore fosse lui. Ino telefonate indicate a pg. 6 dell’ordinanza non sono riconducibili al prevenu l’ordinanza considera che i rapporti con i coimputati potessero trovare d giustificazione.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declar inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudi merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi ca dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussist condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento consegui motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legitt (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263).E, come be chiarisce la giurisprudenza di legittimità, bisogna considerare che va distinta l’operazione logica propria del giudice del processo penale, all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il s deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma tilk queste si sii. poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’ errore) alla produzione dell’evento; ed in relazione a tale aspetto della d egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel proces già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o me condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che n compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritt riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 4 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638).
In particolare, “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudi riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o grave, deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del q indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati e neutralizzati nella loro valenza nel giudizio d / assoluzione” (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).
Posti tali principi, la Corte territoriale, pur avendo in premessa ill principi disciplinanti la materia ha tuttavia fondato il diniego dell’istan sorta di rinnovato esame del quadro indiziario che ha giustifica’ l’ado della misura cautelare.
A tal fine l’ordinanza dà conto di come l’odierno istante sia stato r pienamente coinvolto nella tratta degli esseri umani / essendo emersi contatti sia con una cellula sudanese che con un gruppo marocchino dei quali mostrava d conoscere il modus operandi e le attività illecite (richiamandosi pe espressamente a quanto riportato nell’ordinanza custodiale).
L’ordinanza inoltre pone in rilievo le conversazioni intercettate e poste della misura cautelare da cui si evincerebbero i collegamenti manten dall’istante con ì coindagati ed i , in particolare e la conversazione n. 835 del 3.8.2005 ) dalla quale si evince che lo stesso ha trattato l’acquisto di esseri Ebbene, così compendiato il tessuto logico-argomentativo dell’ordinan impugnata, la stessa rivela in primis una non corretta impostazione del giud malgrado le premesse, atteso che il giudice della riparazione, pur doven porre nell’ottica ex ante del giudice della cautela, deve valutare non gravità del quadro indiziario bensì gli elementi attribuibili a colpa grave dell’istante all’epoca sussistenti, come positivamente accertati in fatto del successivo vaglio del giudizio di merito, valutando altresì se detti e abbiano potuto esplicare un’efficacia sinergica nell’adozione della misura.
Orbene, a parte detto profilo di per sé dirimente,in quanto investe il proprium del giudizio in questione, l’ordinanza é altresì generica nell’indicar conversazioni senza dire se l’odierno istante vi compaia come conversant senza sufficientemente dettagliare le condotte allo stesso ascrivibili e con da colpa grave.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudi alla Corte d’appello di Catanzaro.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro. Così deciso L 1,Q.5.2023