Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento c/ NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha liquidato, in favore di NOME COGNOME la somma di euro 109.755 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita dal 13 dicembre 2019 al 4 marzo 2022.
2.Quanto alla vicenda cautelare, la Corte territoriale ha esposto che il NOME era stato posto agli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata estorsione e usura aggravata, in concorso con il fratello NOME, ai danni di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa moglie NOME COGNOME.
Questi ultimi si erano recati presso i Carabinieri il 7 febbraio 2019, informando informalmente di temere per l’incolumità propria e RAGIONE_SOCIALEa famiglia a causa RAGIONE_SOCIALEe condotte intimidatorie perpetrate dai NOME di Canicattì, in quanto circa due anni prima il NOME, trovandosi in condizioni di difficoltà economica anche a causa RAGIONE_SOCIALEa sua professione di imprenditore edile, non essendo riuscito a ottenere finanziamento dai canali tradizionali, si rivolgeva ai predetti NOME pe l’ottenimento di euro 29000, che però gli erano già costati una somma esorbitante (pari a euro 70000) per essere stato costretto a versare la somma di euro 2500 al mese.
Poiché i coniugi non si presentarono per formalizzare la denunzia, furono avviate indagini tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui si trasse conferma dei fatti e che condusse all’ordinanza del GIP di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Successivamente, il 4 marzo 2022, NOME COGNOME fu assolto da entrambi i reati a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, posto che solo il fratello NOME aveva ammesso di aver praticato l’usura.
La Corte di appello ha valutato che la gran parte RAGIONE_SOCIALEe captazioni riguardava il fratello NOME, e che, eccettuato un incontro del marzo 2019 perché neutro, solo nell’ episodio del luglio 2019 NOME COGNOME si era informato con un congiunto del NOME al fine di avere notizie sul rientro del primo dal nord Italia. Ma in tale occasione non vennero proferite minacce o si parlò di usura, solo di dilazionare il termine di pagamento. Pertanto, la Corte territoriale, non ravvisando atteggiamenti idonei a costituire colpa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha proceduto alla determinazione del quantum.
Il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione.
3.1. Vizio di motivazione con riferimento all’assenza di causa ostativa. Si rileva che nell’ordinanza impugnata non è stato formulato nessun giudizio in ordine alla condotta tenuta dal NOME prima RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
3.2. Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Si osserva che il Giudice a quo, pur accertando che la persona accusata di usura si era attivata per ottenere la restituzione del credito, aveva ritenuto neutra la circostanza. Erano stati chiaramente confusi i piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale con quello RAGIONE_SOCIALEa esclusione del diritto alla riparazione per colpa o dolo.
3.3. Carenza di motivazione in relazione alla omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza, accertata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, che NOME COGNOME aveva talvolta accompagnato il fratello NOME al momento RAGIONE_SOCIALEa riscossione del debito usurario.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1., cod.proc.pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa GLYPH riparazione, GLYPH deve GLYPH essere GLYPH accertata GLYPH d’ufficio GLYPH dal GLYPH giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod.proc.pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma
anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerurnque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data, dall’art. 43 cod.pen. deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macrosc:opica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).
5. Ancora, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa ai riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOMEAmbrosio, Rv. 247664). In seguito il Supremo Collegio ha precisato che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura
RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Sez. U, n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
6. Ciò posto sui principi generali operanti in materia, occorre analizzare i singoli motivi di impugnazione. I motivi formulati dal RAGIONE_SOCIALE sono fondati.
Va preliminarmente osservato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’assenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALE‘avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione resistente (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, N., Rv. 280543; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, NOME, Rv. 280390); l’assenza di tale causa, costituendo una condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione, va verific:ata dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte.
7. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all’indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare con piena ed ampia libertà il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all’indennizzo, quale l’avere l’istante dato concausa all’evento che produsse il pregiudizio (perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa.
2
Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie non appaiono adeguatamente valutati tutti i comportamenti tenuti dal NOME in epoca antecedente all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale e, in particolare:
non risulta adeguatamente esaminato il materiale derivato dalle captazioni che la Corte territoriale tratta in maniera generica ed apodittica, affermando, senza spiegare perché, si tratta materiale interessante solo il fratello NOME per la maggior parte, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘episodio del 12 marzo 2019 in cui NOME COGNOME si informava sull’effettività e sui contenuti di un incontro dal fratello avuto con l COGNOME;
non viene approfondita la circostanza RAGIONE_SOCIALEa richiesta fati:a al congiunto del NOME di avere notizie sui movimenti RAGIONE_SOCIALEo stesso ed in particolare del suo ritorno dal Nord Italia; né si spiega perché la colpa del NOME si sarebbe dovuta manifestare solo attraverso atteggiamenti violenti e non si spiega quale diversa vicenda commerciale avrebbe giustificato la richiesta;
la totale assenza di indicazione del materiale acquisito nel corso del processo penale e la consequenziale analisi RAGIONE_SOCIALEe circostanze accertate in sede di cognizione, relative ai contatti realizzatisi tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e la moglie RAGIONE_SOCIALEo stesso.
L’analisi omessa di tali condotte costituisce un grave deficii: motivazionale, in quanto sarebbe stato necessario verificare se esse avessero contribuito in via sinergica all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e se esse, pertanto, dovevano essere ritenute ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Per tali ragioni, alla luce RAGIONE_SOCIALEe carenze motivazionali sopra illustrate, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024.