Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 668 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, ritenendo sussistenti profili di colpa grave nella condotta serbata dall’istante, ha rigettato la domanda con cui NOME COGNOME ha invocato la riparazione per l’ingiusta detenzione, subita in regime di arresti domiciliari per complessivi 665 giorni, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P .R. 9 ottobre 1990, n. 309, con ruolo di spedizioniere degli acquascooter contenenti lo stupefacente, in relazione ad una struttura organizzativa con supporto logistico internazionale e precisa suddivisione dei ruoli, volta a commettere una serie imprecisata di delitti di traffico internazionale di stupefacenti, commesso mediante reiterata importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, proveniente dal Perù, occultata all’interno di moto d’acqua. L ‘ istante veniva poi assolto, in data 5 dicembre 2022, dal Tribunale di Roma per non aver commesso il fatto.
2 . Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma ha proposto ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante che ha articolato un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento al parametro normativo e giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e con riferimento alla valutazione in danno RAGIONE_SOCIALE‘istante di circostanze favorevoli considerate dalla sentenza assolutoria; carenza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella ricostruzione del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato in termini di colpa grave, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘individuazione di una regola a contenuto cautelare che si pretenderebbe violata; carenza ed apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione per aver omesso qualsiasi confronto critico con le argomentazioni avanzate nell’istanza di riparazione.
La d ifesa rileva l’assoluta genericità del richiamo, operato dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ad alcuni elementi indiziari che sarebbero stati completamente smentiti nel processo di merito. Nel provvedimento impugnato non sarebbe dato cogliere la consapevolezza, in capo al COGNOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui. Sin dall’interrogatorio d i garanzia, questi aveva compiutamente illustrato le ragioni e la natura professionale dei suoi rapporti con NOME COGNOME, presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Ski Flash e cliente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sede di Fiumicino, di cui l’odierno ricorrente era il capo filiale . La difesa evidenzia poi come i tre elementi indicati dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si risolvano in circostanze che la sentenza assolutoria ha ritenuto indimostrate o ne ha provato l’esatto contrario .
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
In data 17/09/25, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Come è noto, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare), sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola RAGIONE_SOCIALE”al di là di ogni ragionevole dubbio’ ed una serie di limitazioni probatorie).
Ciò detto, va ribadito che, pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, RAGIONE_SOCIALEe circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata , pur facendovi astratto richiamo, ha in realtà preso in considerazione la prospettazione contenuta nell’ordinanza cautelare, laddove ha osservato come la fattiva e consapevole partecipazione del COGNOME agli illeciti traffici del sodalizio criminale venisse desunta « dall’ingiustificato interessamento a dinamiche problematiche che esulavano la propria prestazione professionale relativa al contratto di spedizione degli acquascooter … nonché dall’atteggiamento tenuto un a volta venuto a conoscenza del sequestro RAGIONE_SOCIALEo stupefacente e degli arresti. In quella circostanza, non appena ricevuta la notizia, non ha esitato a contattare il COGNOME, comunicandogli quanto appreso e di fatto sviando le indagini»; ha ritenuto coerente con l’intenzione di sviare le indagini anche il comportamento successivo tenuto innanzi alla Guardia di finanza, in sede di acquisizione RAGIONE_SOCIALEe informazioni e RAGIONE_SOCIALEa documentazione doganale relativa ai contratti di spedizione; ha stimato che i «pregressi contatti con gli altri indagati, la reiterata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze e conoscenze professionali, la
pianificazione di una linea difensiva nelle conversazioni con il COGNOME, seppure in sede dibattimentale non siano risultati elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità penale nei confronti del COGNOME, hanno certamente contribuito e concorso a dare causa alla misura cautelare applicata ed alla sua successiva esecuzione». Rispetto alle anzidette circostanze, n ell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto RAGIONE_SOCIALE‘errore del Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché -come avrebbe dovuto – sul comportamento e sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria. Ciò anche in ragione del principio per il quale al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, senza verificare se l’accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l’insussistenza o l’avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha altresì ravvisato la colpa grave, ostativa alla invocata riparazione, nella contiguità RAGIONE_SOCIALE‘istante con soggetti dediti al narcotraffico. È noto che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498). In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua
contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
Tanto premesso, è fondato il rilievo RAGIONE_SOCIALEa carenza di motivazione in ordine al carattere colposo di tale contiguità. Giova rammentare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, per orientamento costante di questa Corte, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente RAGIONE_SOCIALE‘istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘altrui attività illecita . Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare se si sia al corrente RAGIONE_SOCIALE‘attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione RAGIONE_SOCIALEa contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l’eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, COGNOME, Rv. 200152). Nel caso che occupa, la Corte di appello nulla ha illustrato in ordine alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente RAGIONE_SOCIALEe attività illecite di altri soggetti, né ha spiegato le relazioni con costoro RAGIONE_SOCIALE‘istante cui, genericamente, ascrive «pregressi contatti con altri indagati».
L’ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Procederà, inoltre, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME